Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 3 dicembre 2021, n. 7790
Presidente: Scudeller - Estensore: Soricelli
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 2 settembre e depositato il 3 settembre 2021, il ricorrente impugna la nota del 5 luglio 2021 con cui il Questore di Napoli ha respinto una sua istanza di accesso documentale.
In concreto il ricorrente è stato informato il 23 giugno 2021 che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento per l'applicazione di un divieto di accesso a manifestazioni sportive (c.d. Daspo); di conseguenza il 24 giugno 2021 presentava alla questura una istanza di accesso agli atti del relativo procedimento.
Con l'atto impugnato l'istanza era respinta nel presupposto che: a) gli atti del procedimento in questione, in quanto "presupposto per l'adozione di un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza concernente la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" sono sottratti al diritto di accesso in forza dell'art. 3 d.m. 10 maggio 1994, n. 415; b) gli atti sono "contenuti in una informativa di reato trasmessa... alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nord" e sono quindi soggetti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.
Di qui il ricorso all'esame con cui il ricorrente denuncia l'illegittimità del diniego sostenendo: a) che l'accesso agli atti richiesti gli deve essere garantito in forza dell'art. 24, comma 6, della l. 7 agosto 1990, n. 241 trattandosi di atti indispensabili a garantirgli la possibilità di tutela giurisdizionale (tra l'altro nelle more il provvedimento di Daspo nei suoi confronti è stato adottato il 19 luglio 2021); b) la circostanza che gli atti siano confluiti in una informativa di reato non ne esclude l'accessibilità allorché essi abbiano anche costituito presupposto per l'adozione di un provvedimento amministrativo.
L'amministrazione resiste al ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nessuna delle ragioni opposte a giustificazione del diniego di accesso ha infatti fondamento giuridico.
Per quanto concerne il riferimento all'art. 3, lett. a), del d.m. n. 415 del 1994 (secondo cui sono sottratti a accesso "relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità") va anzitutto rilevato che si tratta di disposizione che non può evidentemente essere interpretata alla lettera; se così si facesse infatti l'accesso sarebbe escluso nei confronti della pressoché totalità degli atti dell'amministrazione degli interni preordinati allo svolgimento della sua attività istituzionale di tutela di ordine e sicurezza pubblica; per rendere compatibile l'esclusione in questione coi principi generali in materia di trasparenza dell'attività amministrativa occorre quindi che il diniego sia puntualmente motivato dando concretamente conto di quali siano le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità che rendono necessario sottrarre l'atto richiesto ad accesso; va poi osservato che l'art. 24, comma 7, della l. n. 241 garantisce "comunque" l'accesso agli atti quando sia necessario per difendere i propri interessi giuridici; nella fattispecie non può negarsi che il ricorrente, destinatario di un provvedimento - benché adottato in epoca successiva alla presentazione della sua istanza - che ha una profonda incidenza su diritti fondamentali (qual è il Daspo), ha un evidente interesse a conoscere le ragioni a base della convinzione dell'amministrazione che egli si sia reso responsabile di una delle condotte che giustificano tale provvedimento e che la documentazione in questione si[a] indispensabile per permettergli di difendersi efficacemente contro tale provvedimento.
Quanto alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ciò non ne impedisce certo l'accesso né è pertinente il riferimento all'art. 329 c.p.p. che prevede il segreto non nei confronti di qualsiasi atto che sia acquisito a un procedimento penale ma nei confronti degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; nella fattispecie il ricorrente ha chiesto gli atti del procedimento avente a oggetto l'applicazione nei suoi confronti del Daspo, ha chiesto cioè atti e documenti di un procedimento amministrativo preordinato alla adozione di un provvedimento amministrativo (di fatto poi adottato).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del diniego.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina all'amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.