Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 10 novembre 2021, n. 7493

Presidente: Maruotti - Estensore: Martino

1. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa, il TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha definito, in rito, due ricorsi.

1.1. Con il primo ricorso (RG 1352/2016), è stato impugnato il rigetto formulato dal Comune di Battipaglia in relazione alla richiesta di Piano di lottizzazione in variante al permesso di costruire convenzionato n. 370/2009, rilasciato dal Commissario ad acta nominato in un precedente giudizio innanzi allo stesso TAR. Al riguardo, l'appellante precisa che, a seguito della sentenza n. 4667 del 17 giugno 2021 di questa Sezione, è stata definitivamente respinta l'impugnativa del suddetto permesso di costruire proposta dal Comune di Battipaglia.

1.2. Nell'ambito di tale giudizio, sono stati successivamente proposti motivi aggiunti al fine di impugnare l'atto confermativo del diniego, emesso in esito ad un'istanza di annullamento in autotutela.

2. Il secondo ricorso (RG 284/2017 del TAR di Salerno) riguarda l'impugnativa del provvedimento di diniego di proroga del permesso di costruire convenzionato di cui sopra, adottato dal Comune di Battipaglia.

Anche in questo caso, i ricorrenti hanno proposto al Comune un'istanza di riesame, in esito alla quale la civica Amministrazione ha confermato il diniego.

3. Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, i ricorsi in primo grado, previa riunione, sono stati definiti con una pronuncia di rito:

a) la declaratoria di perenzione delle rispettive impugnative proposte con motivi aggiunti, in quanto parte ricorrente avrebbe violato l'onere, asseritamente vigente ex art. 71, comma 1, c.p.a., di depositare specifiche ed autonome istanze di fissazione di udienza in relazione ai motivi aggiunti;

b) la conseguenziale declaratoria di inammissibilità dei ricorsi principali per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno l'impugnativa, proposta a mezzo dei ridetti motivi aggiunti, dei provvedimenti successivi, in quanto ritenuti dal giudice di prime cure sostitutivi degli atti impugnati con i ricorsi principali.

4. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Battipaglia e l'associazione Fare Ambiente Mee - Movimento Ecologista Europeo.

5. Sono intervenute, ad adiuvandum, l'associazione Camera amministrativa salernitana e l'associazione Società degli avvocati amministrativisti delle Province di Salerno e Avellino.

6. Le parti hanno depositato memorie in vista della camera di consiglio del 4 novembre 2021, all'esito della quale l'appello è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, per essere deciso con sentenza in forma semplificata.

7. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità degli interventi ad adiuvandum, sollevata dall'associazione Fare Ambiente - Movimento ecologista europeo.

Entrambi gli interventi hanno carattere adesivo dipendente e sono diretti esclusivamente a sostenere le ragioni dei ricorrenti, senza far valere un'autonoma pretesa.

Inoltre, in ragione della peculiarità delle questione in rito che costituisce l'oggetto esclusivo della presente controversia, entrambe le associazioni rappresentative del foro delle Province di Salerno e Avellino, in base ai rispettivi Statuti (cfr. l'art. 2 della la Società degli avvocati amministrativisti delle Province di Salerno e Avellino, e l'art. 3 della Camera amministrativa salernitana) hanno un indubbio interesse a che venga ristabilita la corretta interpretazione delle norme processuali, a tutela dell'attività professionale dei propri iscritti.

8. L'appello è fondato.

Al riguardo si osserva che:

- nessuna disposizione processuale dispone che, in relazione ai motivi aggiunti, debba essere presentata una autonoma istanza di fissazione di udienza;

- al contrario, l'art. 71 del c.p.a. disciplina un unico adempimento e lo collega all'atto introduttivo del giudizio;

- i motivi aggiunti vengono chiamati alla stessa udienza del ricorso principale, poiché essi fanno parte del medesimo processo in relazione al quale sono proposti; in sostanza, l'istanza depositata per il ricorso principale estende i suoi effetti propulsivi anche ai motivi aggiunti (siano essi "propri" o "impropri", in quanto proposti o meno avverso il medesimo atto già impugnato col ricorso principale);

- i precedenti richiamati dal TAR riguardano il fenomeno opposto a quello in esame, ovvero istanze di fissazione depositate tardivamente rispetto ai ricorsi principali; in questo caso, a salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale, è stata valorizzata l'autonomia sostanziale dei motivi aggiunti c.d. impropri - aventi ad oggetto domande nuove ancorché connesse al ricorso principale - in quanto suscettibili di dare vita ad un nuovo rapporto processuale.

8.1. Deve infine convenirsi con gli appellanti che - attesa la novità dell'orientamento sposato dalla pronuncia - il primo giudice, proprio in conseguenza del proprio overruling, avrebbe dovuto quanto meno rimetterli in termini per errore scusabile.

9. In definitiva, per quanto testé argomentato, l'appello risulta fondato e va accolto.

La causa, pertanto, deve essere rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., con la conseguente applicabilità dell'art. 105, comma 3, per il quale "le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza".

Nelle peculiarità della vicenda il Collegio ravvisa le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, salva la restituzione del contributo unificato a carico delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 8766 del 2021, di cui in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del codice del processo amministrativo.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado della presente fase del giudizio, salva la restituzione del contributo unificato a carico delle parti resistenti.