Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 18 ottobre 2021, n. 1236
Presidente: Pasi - Estensore: Valletta
Chiamato il ricorso all'odierna camera di consiglio ed ivi trattenuto in decisione, il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa dal procuratore del ricorrente.
La suddetta rinuncia al ricorso è tuttavia da considerarsi irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84 c.p.a., considerato che il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso (depositando anche apposita nota) non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dall'art. 84, comma 1, c.p.a., non potendo qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso quand'anche la stessa facesse menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 2940 del 2015, e Sez. IV, sent. n. 1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 2189 del 2015; T.A.R. Veneto, sentt. n. 800 e n. 276 del 2018; T.A.R. Veneto, sent. n. 116 del 2019), e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Da tale "rinuncia irrituale", è, però, possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. che dispone che "anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa" (cfr. cit. C.d.S., Sez. V, n. 2940 del 2015, e Sez. IV, sent. n. 1846 del 2017; T.A.R. Veneto, sentt. n. 1214 e 827 del 2018 e sent. n. 116 del 2019; T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 11990 del 2017; T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014).
Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.