Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 8 ottobre 2021, n. 6734

Presidente: Lipari - Estensore: Veltri

FATTO E DIRITTO

Si discute dell'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Crotone, n. 279/2017 del 24 aprile 2017, che da una parte ha condannato la sig.ra L. Francesca (simulata affittuaria) alla restituzione al sig. G. Domenico, reale possessore dei terreni, delle somme ottenute da AGEA sino al 2010; nonché condannato l'AGEA al riconoscimento in suo favore di dodici titoli al fine della presentazione della domanda di aiuti, con decorrenza dal 2011.

AGEA, compulsata dal sig. G., ha opposto di avere potuto attribuire i 12 titoli solo per gli anni 2011 e 2012, avendo, nell'anno 2013, dovuti restituirli alla "Riserva nazionale", in applicazione della normativa comunitaria.

Il sig. G., dinanzi al TAR Calabria non ha contestato la ricostruzione giuridico-fattuale proposta da AGEA, ma insiste sulla violazione del giudicato, osservando che la sentenza n. 279/2017, sopra citata, non ponga limiti temporali all'attribuzione dei titoli in proprio favore.

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione "non potendo il giudice amministrativo integrare il contenuto della sentenza civile carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto, dovendo limitarsi ad individuarne il contenuto e la portata precettiva sulla sola base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni".

In appello il ricorrente deduce che il comando, contenuto nella sentenza citata, sarebbe invece chiaro e preciso, e condannerebbe AGEA ad attribuire i 12 titoli al sig. G. Peraltro, aggiunge: se AGEA avesse considerato il comando contenuto nella sentenza 297/2017 in contrasto con la nuova normativa comunitaria recata dal Reg. U.E. n. 1307 del 2013, avrebbe dovuto appellare la medesima sentenza, cosa che invece non ha fatto.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale dell'11 marzo 2021.

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

Occorre partire dall'esame della sentenza della cui ottemperanza trattasi.

Come anticipato in premessa, essa è stata emessa in relazione ad una causa introdotta dal sig. G. per sentire dichiarare la propria qualità di imprenditore agricolo e la condanna della sig.ra L. Francesca, alla restituzione delle somme ottenute da AGEA sino al 2010. Nel giudizio è stata chiamata anche AGEA.

Ebbene il Tribunale civile di Crotone ha condannato L. Francesca alla restituzione a G. Domenico delle somme indebitamente incassate sino all'anno 2010; dichiarato la qualità di imprenditore agricolo dell'attore e condanna[to] l'AGEA "al riconoscimento in suo favore di dodici titoli al fine della presentazione della domanda di aiuti, con decorrenza dal 2011".

La sentenza si è, a ben vedere, limitata a riconoscere al ricorrente la qualità soggettiva di destinatario degli aiuti erogati da AGEA, ma non è giunta a costituire il titolo autosufficiente per ottenere direttamente il pagamento da quest'ultima, essendo l'accertamento strumentale alla "presentazione della domanda di aiuto".

AGEA osserva che a registro SIAM non risultando domande e la normativa prevede che "i diritti di aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione di par. 1 e 2 sono riversati nella riserva nazionale (reg. UE 73/2009, art. 28, par. 3)".

Trattasi del riferimento a vicende ulteriori e postume, non direttamente ricomprese nell'ambito di quanto accertato dal giudice civile con la propria sentenza, sebbene ivi siano rinvenibili le premesse giuridiche.

Né può dirsi che il mancato appello da parte di AGEA della sentenza civile deponga per alcunché di significativo, posto che AGEA non ha disconosciuto i dodici titoli, limitandosi ad eccepire la disposizione di un regolamento comunitario che dà rilievo a questioni procedurali postume, relative, a ben vedere, a diritti soggettivi al pagamento dell'"all'aiuto" previsto dalla legge.

È in conclusione corretta l'impostazione del primo giudice secondo la quale "l'azione di ottemperanza è preclusa, ogni qual volta la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione, risulti devoluta ad altro giudice, perché soltanto a quest'ultimo spetta il potere di integrare il proprio giudicato (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4092; C.d.S., Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 320)".

L'appello deve pertanto essere respinto.

La mancata costituzione dell'amministrazione appellata esonera il Collegio dal pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.