Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 8 ottobre 2021, n. 246
Presidente: Panzironi - Estensore: Baraldi
FATTO
Il dott. C. Leonardo, odierno ricorrente, ha prestato servizio quale supplente presso due scuole superiori di Parma nell'anno scolastico 2020/21.
In sede di controllo dei titoli, con nota prot. n. 6353/3.2.c del 1° luglio 2021, l'Itis Leonardo da Vinci di Parma rappresentava che "... il titolo di Servizio relativo all'a.s. 2015/16 non è valutabile poiché svolto senza titolo e in una scuola elementare, il titolo di Servizio relativo all'a.s. 2018/19 non valutabile poiché servizio non curricolare e svolto in modalità extrascolastica" e, per l'effetto, rideterminava il punteggio attribuito al ricorrente dall'iniziale 57,50 a 39,50 e ciò per entrambe le classi di concorso A048 e A049.
A seguito del controllo effettuato dalla predetta scuola interveniva l'Ufficio Scolastico Regionale che con il decreto dirigenziale n. 3585 del 9 luglio 2021, di cui in epigrafe, rettificava il punteggio del dott. C. Leonardo dall'originario 57,50 all'odierno 39,50 per entrambe le classi di concorso sopra indicate.
Avverso i sopra menzionati provvedimenti ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 settembre 2021, il dott. C. Leonardo, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo i seguenti motivi:
- eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, contraddizione con precedenti provvedimenti, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.
In data 16 settembre 2021, parte ricorrente ha depositato agli atti dichiarazione di rinuncia al ricorso (non notificata) in quanto l'Amministrazione odierna resistente aveva proceduto, in autotutela, alla parziale rettifica della riduzione dei punteggi assegnati e, dunque, l'odierno ricorrente si era nuovamente collocato in posizione utile in graduatoria ed aveva preso servizio in data 16 settembre 2021.
Si è costituita in giudizio, in data 21 settembre 2021, l'Amministrazione intimata, depositando copiosa documentazione con cui ha dato atto dell'intervenuta rettifica dei propri provvedimenti, con conseguente rideterminazione del punteggio dell'odierno ricorrente, passato da punti 39,50 a punti 45,50, e dell'avvenuta presa di servizio da parte dello stesso presso l'I.I.S. "C. Rondani" in data 16 settembre 2021.
All'udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2021, previo avviso della possibile definizione della causa in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Difatti, come sopra esposto, con nota del 16 settembre 2021, firmata dal ricorrente e dal proprio difensore e depositata in giudizio in data 21 settembre 2021, parte ricorrente, premesso che l'Amministrazione odierna resistente ha provveduto a correggere il punteggio attribuito al dott. C. Leonardo, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso avendo il ricorrente preso servizio in data 16 settembre 2021.
La predetta rinuncia, però, come detto sopra, risulta firmata solo dal ricorrente e dal proprio difensore e, inoltre, non è stata notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. né è stata formulata con dichiarazione resa in udienza ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a. e, dunque, al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., visto il chiaro ed univoco contenuto della predetta rinuncia (ancorché, come detto sopra, non formulata secondo le prescritte modalità), inferire da tale dichiarazione la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo del presente giudizio da parte del dott. C. Leonardo.
Tale conclusione risulta conforme a condivisibile giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui "Ancorché il suindicato atto di rinuncia al ricorso non sia stato ritualmente notificato alle altre parti (conseguentemente non potendo dispiegare gli effetti propri della rinuncia formale, consistenti, sul piano processuale, nella declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.), tuttavia è ad esso ricongiungibile attitudine pienamente dimostrativa in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. III, 8 giugno 2012, n. 3390)" (C.d.S., Sez. II, sentenza n. 6711/2020).
3. Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. In considerazione della natura della controversia e della richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla medesima parte ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.