Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 27 settembre 2021, n. 2690
Presidente: Quiligotti - Estensore: Valenti
Premesso che, con il ricorso in esame, parte ricorrente si duole della legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati relativi all'esito della procedura di reclutamento indetta dall'Irfis per l'assunzione di dodici addetti laureati da selezionare sulla base di quattro diversi specifici ambiti: economico e finanziario (cinque addetti), amministrativo e giuridico (tre addetti), organizzazione e risorse umane (due addetti) ed informatico (due addetti);
Ritenuto che parte ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti gravati articolando tre profili di censura, variamente riconducibili alla violazione di legge e all'eccesso di potere, contestando l'esito della selezione alla quale ha preso parte (contestando, segnatamente, il mancato punteggio di un punto per la laurea triennale e di 0,60 punti per lo svolgimento di tre mesi di tirocinio universitario presso la Società Nuccio Servizi s.r.l.; nonché la mancata previsione di un punteggio minimo per l'ammissione all'orale e la mancata predisposizione di domande da sorteggiare per la prova orale);
Considerato che con ordinanza n. 2169/2021, emanata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., è stata rappresentata alle parti la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto della peculiare natura dell'IRFIS, delle modalità di assunzione del relativo personale secondo le indicazioni di cui all'art. 19 della l. n. 175/2017 [recte: d.lgs. 175/2016 - n.d.r.] che non appaiono riconducibili alle procedure concorsuali poste in essere da una pubblica amministrazione;
Considerato quanto dedotto dall'Irfis con la memoria del 14 luglio 2021, con cui viene parimenti e adesivamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato che non appaiono conducenti a radicare la giurisdizione del giudice adito le deduzioni di parte ricorrente di cui alla memoria del 14 settembre 2021;
Ritenuto infatti:
- che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 dispone che "ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa", nonché "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ferma restando "la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale";
- il Collegio non può che confermare l'orientamento già espresso con la recente sentenza n. 11/2020, emanata su fattispecie relativa ad una procedura indetta da una società in house, nonché ai precedenti di cui alle sentenze del T.A.R. Lazio, Roma, n. 13108/2020; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 269/2020 e T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 555/2018, dalle quali non sussistono motivi di discostarsi;
Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con assorbimento delle ulteriori censure sollevate dall'Irfis, appartenendo la cognizione al giudice ordinario presso il quale il ricorso potrà essere riproposto entro i termini previsti dall'art. 11 c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la cognizione al giudice ordinari[o] presso il quale il ricorso potrà essere riproposto, con salvezza dei termini processuali e sostanziali, entro i termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Irfis, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille) oltre accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.