Corte di cassazione
Sezione VII penale
Sentenza 6 luglio 2021, n. 31002
Presidente: Vessichelli - Estensore: Calaselice
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Caltagirone in funzione di appello ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 24 ottobre 2017, nei confronti di Giuseppe G., alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente.
2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di secondo grado, pur considerando cause di sospensione del corso della prescrizione maturate nel giudizio di merito, tenuto conto del termine massimo di anni sette mesi sei, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. (Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
1.2. In considerazione del tempus commissi delicti (reato commesso il 17 gennaio 2011), della pena massima edittale prevista per il reato di cui all'art. 582 c.p. (pari ad anni tre di reclusione) e dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (tra cui sentenza di primo grado del 24 ottobre 2017), al termine di anni sette e mesi sei necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p. (decorso al 17 luglio 2018), va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 14 per rinvio del processo di merito, a causa di impedimento a comparire, che ha determinato detto effetto (dal 13 febbraio 2019 al 27 febbraio 2019), con spirare del termine massimo di prescrizione in data 31 luglio 2018, comunque prima della sentenza di secondo grado (del 27 febbraio 2019).
2. La fondatezza del motivo e, dunque, la non inammissibilità dell'impugnazione impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. (Sez. un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19 novembre 2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 dell'8 maggio 2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20 gennaio 2004, Tricorni), di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, nel senso indicato al § 1.2, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia agli effetti penali, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione, restando ferme le disposizioni civili adottate con la pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Ferme le statuizioni civili.
Depositata il 6 agosto 2021.