Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 23 luglio 2021, n. 1101
Presidente: Giani - Estensore: Ricchiuto
FATTO
Con il presente ricorso i Sigg.ri Luca G. e Mara M. hanno proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando sia il provvedimento del Comune di Lucca dell'1 marzo 2021 che ha revocato la concessione edilizia in sanatoria n. 63 del 2 aprile 1999, rilasciata ai dante causa dei ricorrenti (provvedimento impugnato dalla sola Sig.ra M.) sia, ancora, il successivo provvedimento di rimozione in pristino.
Gli attuali ricorrenti, dopo aver acquistato il manufatto di cui si tratta e constatato l'avvenuta sanatoria del balcone e del muretto di recinzione di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 63 del 6 aprile 1999, hanno presentato alla Provincia di Lucca l'istanza, n. 180708 del 27 settembre 2007, finalizzata alla "regolarizzazione accesso carrabile ad uso residenziale".
Con verbale n. 413 del 30 ottobre 2008, la Polizia Municipale ha effettuato un accertamento, riscontrando delle difformità rispetto agli atti autorizzatori del 1985 e del 1988.
Alla luce del suddetto verbale il Comune ha comunicato, con nota prot. gen. n. 73053 del 18 novembre 2008, l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII, Capo I, della l.r. Toscana n. 1/2005.
Ancora, con la comunicazione (prot. gen. n. 2742) del 12 gennaio 2012, il Comune di Lucca ha avviato il procedimento finalizzato alla revoca parziale della concessione in sanatoria n. 63 del 2 aprile 1999 "... per la parte riguardante la realizzazione di recinzioni e di modifiche a una terrazza, in difformità, allo stato autorizzato...".
In data 1° marzo 2012 e con provvedimento prot. gen. 16492, è stata revocata la suddetta concessione edilizia, determinando di non ammettere a sanatoria l'esecuzione delle opere appena citate.
Detto provvedimento è stato impugnato, nel presente ricorso, da parte della sola Sig.ra Mara M., in quanto quest'ultima non sarebbe mai stata notiziata né della revoca della concessione edilizia in sanatoria n. 63 del 1999, né dall'ordinanza di rimessione in pristino e, ciò, nonostante la sua posizione di comproprietaria dei beni immobili oggetto dei provvedimenti.
In particolare la ricorrente sostiene che il provvedimento di revoca sarebbe stato assunto in difetto dei presupposti di legittimità, non avendo individuato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico a suo sostegno; essendo stato assunto in un termine del tutto irragionevole ed avendo omesso ogni valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere.
In relazione a tale provvedimento, oltre alla censura di illegittimità derivata, si sostiene che alla fattispecie in esame il Comune avrebbe dovuto applicare, in luogo della demolizione, una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Lucca che ha eccepito, preliminarmente, la tardività del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza.
La causa è passata in decisione all'udienza del 29 giugno 2021, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. n. 137 del 2020.
DIRITTO
1. Il ricorso è irricevibile per tardività ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del c.p.a.
1.1. La Sig.ra Mara M. sostiene che non sarebbe mai stata notiziata dei provvedimenti in questione (l'ordinanza di rimessa in pristino e, ancor prima, la revoca della concessione edilizia in sanatoria n. 63 del 1999) e, ciò, nonostante la sua posizione di comproprietaria dei beni immobili oggetto dei provvedimenti.
1.2. In considerazione del fatto che la revoca della concessione edilizia in sanatoria è stata notificata al Sig. G. in data 9 marzo 2012, ne conseguirebbe la tempestività del ricorso della sig.ra M., la quale, a suo dire, avrebbe conosciuto ambedue i provvedimenti oggetto del presente contenzioso solo in data 11 febbraio 2013.
Di qui la decisione di proporre ricorso, autonomamente, nei confronti del provvedimento di revoca e, congiuntamente al Sig. G., avverso il successivo provvedimento di riduzione in pristino.
1.3. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il superamento dei termini dei 120 giorni per proporre ricorso straordinario, risulta evincibile da una pluralità di elementi.
1.4. Dalla documentazione in atti è possibile evincere come la Sig.ra M. fosse a conoscenza del provvedimento di revoca della concessione in sanatoria, in relazione al quale entrambi i ricorrenti si erano determinati per non proporre impugnazione.
È, infatti, dirimente constatare che la sig.ra M., unitamente al sig. G., con la nota (prot. gen. 33741) del 9 maggio 2012 ha espressamente comunicato all'Amministrazione la volontà di "rinunciare sin da ora a ricorrere contro l'atto di revoca parziale della suddetta Concessione in sanatoria", dimostrando quindi, senza alcuna ombra di dubbio, di aver ben presente gli effetti e la natura del provvedimento di cui si tratta.
Nella medesima nota, inoltre, i ricorrenti hanno segnalato al Comune che avrebbero richiesto all'Ente proprietario della Strada "SS 12" il necessario parere.
1.5. Il Comune di Lucca, proprio sulla base di detta corrispondenza intercorsa, con la successiva raccomandata (prot. gen. 9 luglio 2012), notificata in data 20 luglio 2012 anche alla sig.ra M. (doc. 27), ha sospeso il procedimento finalizzato all'adozione dell'ordine di demolizione, richiamando espressamente la richiesta del parere all'Anas inoltrato dagli stessi ricorrenti.
Nemmeno risulta condivisibile la richiesta di disconoscimento della sola firma della Sig.ra M., nel documento, inviato al Comune di Lucca e diretto a prestare acquiescenza all'eventuale impugnazione della revoca parziale.
1.6. La ricorrente non ha prodotto circostanze ed elementi, tali da costituire almeno un inizio di prova della falsità della firma apposta, sussistendo al contrario comportamenti e circostanze del tutto univoche che confermano l'avvenuta conoscenza della revoca della concessione in sanatoria.
1.7. Risulta, inoltre, non contestato che i coniugi comproprietari siano anche "conviventi", circostanza quest'ultima che consente di applicare un costante orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui ha sancito che "ai fini dell'impugnazione degli atti amministrativi i coniugi sono considerati un unico centro di imputazione, posto che, per principio generale, è sufficiente la notifica di un atto ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro" (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 176).
1.8. Ulteriori pronunce hanno precisato che la rituale notifica nei confronti di uno dei due coniugi conviventi è da intendersi aver assicurato il raggiungimento dello scopo della conoscenza degli atti impugnati anche nei riguardi dell'altro coniuge (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 gennaio 2020, n. 90; C.G.A.R.S., Sez. giur., 13 agosto 1990, n. 274).
1.9. Ne consegue come risulti dimostrata la tardività dell'impugnazione della revoca della concessione in sanatoria, in quanto la Sig.ra M. ha impugnato il citato provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al Comune di Lucca solo in data 6 giugno 2013, ben oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge a pena di decadenza.
2. Il dies a quo di detto termine deve essere ricondotto allora al 9 maggio 2012 (data del provvedimento con il quale i ricorrenti hanno manifestato la volontà di non impugnare la revoca parziale) o, al più tardi, al 20 luglio 2012 e, quindi, alla nota che, disponendo la sospensione del procedimento di demolizione, richiamava la revoca parziale.
2.1. È comunque infondata l'impugnazione del successivo provvedimento di demolizione.
2.2. Non solo non sussiste l'illegittimità derivata, risultando dimostrata la tardività dell'impugnazione della revoca della concessione in sanatoria, ma nemmeno sussiste la violazione delle disposizioni contenute nella l.r. 1/2005, in quanto non risulta dimostrata che l'eliminazione delle difformità contestate pregiudicherebbe la statica dell'edificio.
2.3. Il provvedimento di demolizione doveva considerarsi, peraltro, un atto dovuto a seguito della revoca della concessione in sanatoria.
2.4. Un eventuale annullamento del provvedimento di demolizione del Comune non arrecherebbe alcun concreto beneficio ai ricorrenti, in quanto il provvedimento di revoca del 2012, oltreché quelli della Provincia (doc. 29, ma anche doc. 18), risultano ormai intangibili e devono quindi essere necessariamente portati ad esecuzione.
Il provvedimento di demolizione risulta comunque legittimo, risultando infondate le argomentazioni proposte.
2.5. In conclusione il ricorso è irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del c.p.a., mentre è infondato per la rimanente parte.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e infondato per la rimanente parte.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.