Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 12 maggio 2021, n. 3739

Presidente: de Francisco - Estensore: Altavista

FATTO E DIRITTO

Con il presente appello la Regione Campania ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 2576 del 2012, che ha accolto il ricorso della Pensione Margherita s.r.l. avverso il decreto n. 22 del 12 agosto 2010, con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza della concessione per lo sfruttamento delle acque termo-minerali, rilasciata in favore della società Pensione Margherita s.a.s. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 5 gennaio 2000.

Il decreto di decadenza era basato sul rilievo del trasferimento di fatto della concessione dalla società Pensione Margherita s.a.s. alla società Pensione Margherita s.r.l., senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 27 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, e all'art. 18, comma 1, l.r. 29 luglio 2008, n. 8.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso in relazione alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l'Amministrazione non avrebbe provato se il presupposto della decadenza fosse costituito dalla vendita dei beni o della attività, mentre la parte ricorrente aveva provato anche in sede procedimentale che i soci della società Pensione Margherita s.a.s. avevano proceduto alla divisione dei beni attribuendo la quota nella quale era compreso l'oggetto della concessione alla socia, che aveva poi attribuito in comodato alla società Pensione Margherita s.r.l., il pozzo necessario per lo sfruttamento della concessione, come rappresentato anche con la istanza del 17 febbraio 2009, presentata dal liquidatore della società Pensione Margherita s.a.s. alla Regione per il trasferimento della concessione in favore della società Pensione Margherita s.r.l.

Con l'atto di appello la Regione ha riproposto le eccezioni, già formulate in primo grado, relative al difetto di legittimazione e di interesse della Pensione Margherita s.r.l. e ha contestato le argomentazioni della sentenza, sostenendo che, comunque, l'operazione compiuta dalle società costituisse un trasferimento di fatto della concessione non autorizzato.

Il 12 febbraio 2013 la società Pensione Margherita s.r.l. si è costituita con atto di stile.

Il 5 gennaio 2021, la Pensione Margherita s.r.l. ha depositato in giudizio una dichiarazione dei difensori "di non avere più interesse alla definizione del giudizio" e ha chiesto la pronuncia di "improcedibilità del gravame", con compensazione delle spese di giudizio.

La difesa della Regione Campania il 6 gennaio 2021 ha depositato note di udienza chiedendo l'accoglimento dell'appello, senza alcun riferimento alla istanza presentata dalla difesa appellata il 5 gennaio.

Con ordinanza n. 701 del 25 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., è stato dato avviso alle parti che la dichiarazione resa con la istanza depositata il 5 gennaio 2021, provenendo dalla difesa appellata, non poteva che comportare l'improcedibilità del ricorso di primo grado.

Il 18 febbraio 2021 la Pensione Margherita s.r.l. ha depositato note di udienza, in cui ha dato atto della cancellazione della società dal registro delle imprese il 27 marzo 2020, della estinzione della concessione termo-minerale, quindi dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio.

La Regione Campania ha presentato note d'udienza, peraltro tardivamente rispetto alla data dell'udienza pubblica, chiedendo il passaggio in decisione senza discussione orale e la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado con annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

All'udienza pubblica del 20 aprile 2021, tenuta ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, l'appello è stato trattenuto in decisione.

Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa".

Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (C.d.S., Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).

La dichiarazione resa dalla difesa appellata, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, essendo priva dei requisiti di cui all'art. 84 c.p.a., costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado.

Infatti, provenendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dalla parte appellata ricorrente in primo grado, che non ha disponibilità in ordine all'atto di appello, non può che essere riferita al ricorso di primo grado.

Non può, invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte appellata ha fatto riferimento a circostanze di fatto sopravvenute, quali la cancellazione dal registro delle imprese e la cessazione della concessione termo-minerale, da cui non si traggono elementi per ritenere l'integrale soddisfazione dell'interesse fatto valere in giudizio, presupposto per tale pronuncia.

Come è noto la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale da parte dell'Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa della amministrazione pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, ad esempio con l'annullamento in autotutela degli atti impugnati (C.d.S., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378; Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; 20 dicembre 2019, n. 8615).

Nel caso di specie, dalla dichiarazione della difesa appellante si traggono, invece, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia irrituale al ricorso di primo grado per la sopravvenuta carenza di interesse.

La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado in fase di appello comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado appellata (cfr. C.d.S., Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3192).

Non rileva, invece, l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società Pensione Margherita s.r.l., in quanto tale circostanza è stata solamente indicata dalla difesa appellante, senza alcuna manifestazione di volontà in ordine agli effetti interruttivi del giudizio, anzi è stata dedotta ai fini di comprovare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La cancellazione dal registro delle imprese è un fenomeno estintivo che priva la società della capacità di stare in giudizio, la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, alla dichiarazione resa dal detto procuratore costituito, essendo applicabile la disciplina dell'art. 300 c.p.c. con la ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ., Sez. V, 23 novembre 2018, n. 30341; Sez. III, ord. 21 agosto 2018, n. 20840; Sez. lav., ord. 9 ottobre 2018, n. 24853).

Sul punto si deve richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione per cui, ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi, che giustificano l'applicazione dell'art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale (Cass. civ., Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2018, n. 30009; Sez. II, 28 settembre 2015, n. 19139).

La dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell'art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, con la conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, ma non allo scopo di conseguire l'effetto interruttivo previsto dal legislatore (Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 2015, n. 10210), mancando in tal caso la manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine e l'effetto della interruzione, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l'interruzione del processo, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall'evento (Cass. civ., Sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).

Tale interpretazione della Cassazione deve essere applicata anche al processo amministrativo, in forza dell'integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile da parte dell'art. 79, comma 2, c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. II, 17 marzo 2021, n. 2293; 30 ottobre 2020, n. 6678).

Dalla dichiarazione della parte appellata risulta evidente la volontà dei difensori di non effettuare tale dichiarazione al fine di provocare l'interruzione del giudizio, essendo stata indicata come situazione sopravvenuta da cui è derivato un ulteriore profilo di carenza di interesse al giudizio.

Il Collegio deve, dunque, dare atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado e per l'effetto annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.

In considerazione della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.