Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 3 febbraio 2021, n. 14830
Presidente: Tardio - Estensore: Fiordalisi
RITENUTO IN FATTO
1. M. Maurizio ricorre avverso l'ordinanza del 9 febbraio 2019 del Tribunale di Vallo della Lucania che, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte civile, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa (in ordine al reato di cui agli artt. 635 e 624, commesso l'8 luglio 2005), concesso dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 21 settembre 2011, definitiva il 15 marzo 2012.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il beneficio era stato subordinato ex art. 165 c.p. alla soddisfazione dei diritti patrimoniali liquidati a favore della parte offesa in euro 5.000,00; che con provvedimento del 12 ottobre 2012 era stato fissato al condannato il termine di dieci mesi per l'adempimento; che l'impossibilità all'adempimento allegata da M. non era stata supportata da idonea documentazione; che, infatti, tale non poteva considerarsi né l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14 dicembre 2017; che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento degli obblighi imposti opera di diritto.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 165, 168, primo comma, n. 1, c.p., 666 e 674 c.p.p., e mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la sospensione condizionale della pena non può essere revocata qualora il condannato si trovi nell'impossibilità di risarcire il danno o versi in una situazione economica tale da rendergli particolarmente difficile ottemperare a tale incombente. Nel caso di specie, infatti, M. aveva ampiamente documentato l'impossibilità di adempiere agli obblighi imposti ex art. 165 c.p. depositando la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di disoccupazione, l'assenza di redditi e del possesso di beni mobili o immobili; il certificato ISEE con reddito zero; il certificato di stato di famiglia dal quale risultava essere l'unico componente; l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che M. non avrebbe potuto adempiere all'obbligo impostogli a causa della sua difficile e comprovata situazione economica. Il Tribunale, infatti, non solo avrebbe omesso di offrire alcuna valutazione in merito alle deduzioni e alle allegazioni documentali fornite dalla difesa, ma non avrebbe in alcun modo adempiuto all'onere di verificare la concreta possibilità del condannato di far fronte al pagamento. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe rilevato che l'eventuale provvedimento di rigetto della richiesta di revoca non avrebbe pregiudicato l'interesse della parte offesa, la quale in ogni caso avrebbe potuto ottenere una rivalutazione del quadro economico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato.
1.1. La parte civile non ha il potere di chiedere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché il giudice ha pronunciato in merito a detta revoca senza la richiesta del pubblico ministero, prescritta dall'art. 655, comma 2, c.p.p.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il provvedimento debba essere annullato senza rinvio.
3. La sentenza di accoglimento del ricorso va comunicata dalla cancelleria al pubblico ministero competente sull'esecuzione delle pene inflitte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania.
Depositata il 20 aprile 2021.