Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Puglia
Sentenza 8 aprile 2021, n. 269
Presidente: Romanelli - Estensore: Costa
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 4 novembre 2019, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Giovanni A., ut supra generalizzato, chiedendo che lo stesso sia condannato al risarcimento del danno pari ad euro 347.086,50 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, a titolo di danno patrimoniale subito dall'Amministrazione, per effetto dell'indebita percezione da parte della ditta individuale "Center Call", di cui il convenuto è titolare, di contributi pubblici, nell'ambito delle iniziative per l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo asse II Occupabilità, Misure Anticrisi per le donne, di cui all'avviso pubblico n. 10/2009 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 suppl. del 19 marzo 2009 e disciplinante gli incentivi finalizzati alle aziende che assumono a tempo indeterminato, sia part time che full time, donne residenti in Puglia.
Espone la Procura che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico, il Giovanni, nella qualità di titolare e legale rappresentante ditta individuale "Center Call", produceva in data 6 dicembre 2012 istanza di finanziamento (e relativo dossier di candidatura) in favore della propria impresa, ivi qualificandola come "impresa di nuova costituzione" e "priva di dipendenti", allegando un progetto che prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato full time, per lo svolgimento di attività di call center e di vendita "porta a porta", di 50 dipendenti, di cui 14 operatori di call center e 36 dimostratori porta a porta, con impegno, come previsto dal bando, a mantenere i posti di lavoro creati per almeno 36 mesi.
Con Determina dirigenziale n. 66 del 2 febbraio 2003, la Regione Puglia approvava la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, dando ivi atto dell'utile collocazione della "Center Call di A. Giovanni", per un contributo complessivo di euro 694.173,00, esattamente pari a quello preventivato dal richiedente per il dichiarato fabbisogno assunzionale.
A questo punto, come riferito nell'atto di citazione, a seguito delle richieste da parte dell'Amministrazione, l'A., almeno apparentemente, provvedeva all'inoltro della documentazione richiesta, così ottenendo l'erogazione della prima tranche di finanziamento pari ad euro 347.086,50.
A seguito delle verifiche effettuate dai competenti uffici della Regione Puglia, emergevano tuttavia a carico della ditta in questione talune anomalie documentali e di gestione, di potenziale rilievo penale, che venivano pertanto segnalate alla competente Procura della Repubblica, e che portavano l'ente erogatore a richiedere formalmente all'A. la restituzione del finanziamento erogato.
Nel frattempo, in data 1° agosto 2014, l'A. sporgeva denuncia ai Carabinieri nei confronti di tale Cosimo N. "non meglio identificato broker assicurativo", al quale si sarebbe rivolto per il rilascio della polizza fideiussoria e con successiva nota a firma del proprio legale formulava all'ente erogatore istanza di ricevere il saldo del finanziamento.
Successivamente, la ditta in questione era oggetto di ulteriori interventi ispettivi condotti, nell'ambito delle rispettive finalità e funzioni, prima dall'Ispettorato del Lavoro e poi dalla Guardia di Finanza.
Le risultanze delle verifiche condotte davano la conferma di uno sconcertante sistema di frode ai danni delle pubbliche erogazioni, poiché la ditta "Center Call" si rivelava essere "solo apparentemente" operativa, ma nella realtà dei fatti una "scatola vuota" dolosamente precostituita ai fini dell'illecito conseguimento degli incentivi comunitari.
Con determina dirigenziale n. 1294 del 16 settembre 2017, la Regione Puglia revocava il finanziamento concesso alla ditta "Center Call".
Per la su delineata fattispecie, pende procedimento penale giunto attualmente in fase dibattimentale.
Alla luce di quanto sopra la Procura regionale, nel ritenere sussistere la responsabilità dell'A. per l'illecita percezione di finanziamenti pubblici, ha provveduto a far notificare l'invito ante causam di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, ed ha chiesto ed ottenuto, giusto decreto presidenziale del 14 giugno 2019, confermato con l'ordinanza n. 90 in data 16 ottobre 2019, il sequestro dei conti correnti intestati al chiamato.
Il convenuto non ha presentato alcuna deduzione né si è costituito in giudizio.
All'udienza pubblica del 10 febbraio 2021, la Procura regionale ha insistito per l'integrale accoglimento della domanda.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sul danno erariale patito dalla Regione Puglia per l'indebita percezione da parte della ditta individuale "Center Call", di cui era titolare il convenuto, di contributi pubblici pari ad euro 347.086,50, nell'ambito delle iniziative per l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo, di cui all'avviso n. 10/2009 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 suppl. del 19 marzo 2009 e disciplinante gli incentivi finalizzati alle aziende che assumono a tempo indeterminato, sia part time che full time, donne residenti in Puglia.
2. Preliminarmente, va dichiarata ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c. la contumacia del convenuto, cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato per il tramite dell'Unep Taranto in data 15 novembre 2019.
3. Ciò premesso, la domanda della Procura regionale è fondata e va integralmente accolta, sussistendo i presupposti per la condanna dell'A. al risarcimento del danno erariale patito dalla Regione Puglia.
3.1. In primo luogo, va evidenziato che, come costantemente affermato, sia dalla Corte regolatrice della giurisdizione, sia dal Giudice contabile, sussiste il rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 4511/2006).
Il soggetto destinatario del contributo, infatti, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico (Cass., sez. un., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).
Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, infatti, un danno erariale, sia perché, con il proprio comportamento, impedisce la corretta realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile (Cass., sez. un., n. 4511/2006 cit.; n. 19815 e n. 14825 del 2008).
Nel caso di specie, i contributi regionali sono stati erogati nell'ambito delle iniziative per l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo ed è, pertanto, configurabile la responsabilità del convenuto, il quale, in qualità di responsabile legale della Ditta individuale "Center Call", ha indubbiamente vanificato lo scopo perseguito dall'Amministrazione.
4. Quanto alla condotta illecita, dalla documentazione in atti, risulta provato come siano state poste in essere una serie di azioni volte ad ottenere indebitamente il finanziamento, senza che sia stata realizzata la finalità cui il sostegno economico era orientato.
4.1. Ed invero, anche prescindendo da ogni considerazione in merito alla vicenda inerente al deposito di una fideiussione non valida - rispetto alla quale lo stesso A. ha presentato denuncia nei confronti di un non meglio precisato broker assicurativo - dall'esame della documentazione emerge in tutta la sua evidenza il totale sviamento dal perseguimento degli obiettivi assunzionali, cui il convenuto si è impegnato in sede di presentazione della domanda.
In particolare, all'esito degli accertamenti svolti dall'ente erogatore sono emerse irregolarità nelle modalità di pagamento dei salari in favore delle lavoratrici avvenute asseritamente in contanti, ma senza riscontro dei corrispondenti prelievi di denaro giustificativi del relativo esborso e con una movimentazione di denaro in entrata insufficiente a garantire la disponibilità necessaria al relativo pagamento; nella presenza di autodichiarazioni delle lavoratrici prive di documenti di riconoscimento; nelle pluri-riscontrate irregolarità documentali (modelli F24 non quietanzati, anomalie di sottoscrizione della polizza e mancato pagamento della stessa non rilevabile dall'estratto conto, sospetta identità documentale con altre imprese richiedenti il contributo) e, non di meno, nella presenza di un volume d'affari assolutamente insufficiente a giustificare il consistente impiego del personale denunciato.
Inoltre, le risultanze delle verifiche condotte dall'Ispettorato del Lavoro e poi dalla Guardia di Finanza davano la conferma della esistenza solo apparente della ditta individuale "Center Call", che in realtà si rivelava una scatola vuota.
Al riguardo, è sufficiente leggere le conclusioni del verbale unico di accertamento e notificazione redatto dall'Ispettorato del Lavoro in data 28 aprile 2016 nei confronti della ditta individuale, relativo al periodo di accertamento aprile 2013-marzo 2016 (periodo sovrapponibile al calendario assunzionale dichiarato dal proponente all'atto della domanda di ammissione al finanziamento), in cui si dava atto dell'insussistenza di tutti i rapporti di lavoro subordinato, nonostante questi fossero stati "regolarmente denunciati" nel medesimo periodo all'ente previdenziale INPS mediante l'invio telematico delle relative denunce contributive.
In buona sostanza, pur a fronte del formale rispetto degli adempimenti lavoristici e previdenziali, nessun rapporto di lavoro risulta mai stato instaurato dalla ditta, come peraltro sostanzialmente ammesso dall'A. per il periodo dal 2004 e come accertato dall'Ispettorato del Lavoro, anche per il periodo precedente, sulla base delle testimonianze dalle presunte lavoratrici "formalmente assunte".
In particolare, alcune lavoratrici riferivano di aver ricevuto formali buste paga senza mai aver svolto attività lavorativa presso il predetto call center, altre di non sapere di risultare assunte presso la società in questione, altre ancora di aver lavorato qualche settimana, ma senza ricordare l'esatto luogo della prestazione lavorativa ed infine una nutrita rappresentanza di esse ammetteva di aver percepito l'indennità di disoccupazione grazie alle denunce contributive effettuate a loro nome senza aver mai reso attività lavorativa.
Trattasi dunque di dichiarazioni univocamente convergenti verso un quadro di sostanziale apparenza dell'attività di impresa della "Center Call" e di totale mancata creazione di posti di lavoro, obiettivo cui il finanziamento pubblico era orientato.
4.2. Dal quadro sopra riassunto, emerge in maniera chiara la illiceità della condotta del convenuto, che, in qualità di legale rappresentante della "Center Call" ditta individuale, ha violato le norme del bando pubblico, sia con riferimento al corredo documentale a supporto della domanda di partecipazione, ma soprattutto non rispettando gli impegni occupazionali assunti in sede di partecipazione all'avviso pubblico, così vanificando la finalità pubblicistica cui il finanziamento era orientato e determinando un vulnus alle casse regionali corrispondente all'inutile esborso della prima tranche di finanziamento.
5. Quanto all'elemento soggettivo, la responsabilità amministrativa deve essere affermata a titolo di dolo, per aver il convenuto consapevolmente e intenzionalmente indotto in errore l'amministrazione regionale, ed aver violato la normativa e le disposizioni convenzionali regolanti la concessione dei contributi pubblici di specie, provocando lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall'Amministrazione.
A conferma del carattere doloso della condotta dell'A., è sufficiente considerare che, anche dopo le contestazioni della Regione Puglia nel luglio 2014 in merito alla inefficacia della fideiussione - che secondo quanto emerso dalle, invero contraddittorie, dichiarazioni rese dall'A. all'Ispettorato del Lavoro, avrebbero determinato un blocco dell'attività d'impresa - la ditta individuale ha proseguito senza soluzione di continuità fino al 2016 all'invio delle denunce contributive relativamente a rapporti di lavoro di fatto inesistenti, come accertato dall'Ispettorato del Lavoro.
Ad ulteriore conferma, va evidenziato che il convenuto, pur non avendo mai instaurato alcun rapporto di lavoro, come emerso all'esito degli accertamenti svolti, ha addirittura espressamente chiesto alla Regione Puglia il saldo del finanziamento nel marzo 2014.
6. La quantificazione del danno effettuata dalla Procura deve ritenersi corretta, in quanto il danno patito dalla Regione Puglia, per effetto della frustrazione delle finalità pubbliche, corrisponde al finanziamento erogato in favore della ditta "Center Call" ed illecitamente percepito.
7. In definitiva, il Collegio, in accoglimento della domanda presentata dalla Procura regionale, ritiene che il sig. A. debba ritenersi responsabile degli addebiti contestati e conseguentemente vada condannato al pagamento in favore della Regione Puglia dell'importo complessivamente pari ad euro 347.086,50, oltre rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.
8. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 35096 del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando, condanna Giovanni A. al pagamento in favore della Regione Puglia dell'importo di euro 347.086,50, oltre interessi e rivalutazione.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.