Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione I
Sentenza 5 marzo 2021, n. 704
Presidente: Savasta - Estensore: La Greca
FATTO E DIRITTO
1. Con istanza inoltrata il 15 luglio 2020, la ricorrente, nella dichiarata qualità di ditta operante nel settore edile, ha chiesto al Comune di Raddusa di accedere «a tutta la documentazione amministrativa relativa alla procedura di affidamento dei lavori di regolamentazione delle acque meteoriche nel cimitero [...]» e, «in particolare [...] copia della determina dirigenziale a contrarre n. 390 del 20 dicembre 2019, RDO del 23 dicembre 2019, del bando di gara, delle offerte pervenute (con specifico riguardo a quello della EDILBISONTE s.r.l.) e di tutta la documentazione allegata ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali ed economici».
L'istanza è stata proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 ed è stata motivata «dalla esigenza di verificare la correttezza della procedura posta in essere alla P.A. anche al fine di poter proporre eventuale azione giudiziaria a tutela dei propri interessi, quale ditta operante nel settore».
2. La richiesta è stata rigettata dal Comune di Raddusa con nota del 28 luglio 2020 sulla base di due concorrenti ragioni:
a) la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto di richiesta ostensiva;
b) la presenza di interessi di natura economica ed imprenditoriale, definiti «di per sé sensibili».
3. La ricorrente ha quindi impugnato siffatto diniego ed ha chiesto dichiararsi l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla esibizione dei richiesti documenti.
A sostegno della domanda ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della l.r. sic. n. 7 del 2019, oltre che dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Il Comune di Raddusa e la parte controinteressata, sebbene raggiunti dalla notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (il primo ai sensi dell'art. 28 d.l. n. 76 del 2020, nel testo convertito con l. n. 120 del 2020), non si sono costituiti in giudizio.
5. A seguito di ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., parte ricorrente ha depositato memoria e il ricorso è stato deciso nell'ulteriore camera di consiglio del 27 gennaio 2021.
6. Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, deve essere accolto.
7. Va in primo luogo rilevato che l'istanza di accesso è stata proposta ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990 ossia al fine di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti secondo la disciplina del c.d. accesso tradizionale e riguarda atti dell'amministrazione inerenti alla fase di affidamento e la correlata documentazione presentata dalla controinteressata.
8. Gli atti indittivi della procedura (e la connessa R.D.O. - richiesta di offerta) costituiscono documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria anche ai sensi della disciplina regionale siciliana: poiché dagli atti di causa non risulta che l'Amministrazione vi abbia provveduto sul proprio sito, illegittimamente l'Amministrazione ne ha negato il rilascio in mancanza della forma di pubblicità prevista dalla legge.
9. Ciò detto, osserva il Collegio, su un piano generale, che la mancata partecipazione alla procedura di gara non è di per sé preclusiva del radicamento di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione dei documenti inerenti alla procedura, né nel caso di specie la labiale, generica e non provata affermazione dell'Amministrazione circa la sussistenza di elementi di natura economica ed imprenditoriale «sensibili» correlati alla posizione della controinteressata può ritenersi ostativa all'esercizio del diritto d'accesso.
Deve essere, infatti, rilevato che, secondo l'orientamento prevalente, anche in capo alle imprese che non hanno partecipato alla procedura e che intendono contestare la legittimità dell'affidamento diretto va riconosciuta l'esistenza di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla procedura di affidamento correlata alla veste soggettiva di «operatore economico dello specifico settore» in presenza di un rapporto di strumentalità tra i documenti oggetto dell'accesso e la pretesa sostanziale che si intende azionare in giudizio.
Tra i documenti oggetto di richiesta ostensiva oggetto di scrutinio e l'interesse fatto valere (difesa in giudizio) emerge la sussistenza di tale strumentalità che va intesa in senso ampio, ossia in modo che detta documentazione si mostri quale mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione ipoteticamente subita.
In relazione ai possibili elementi di segretezza che impedirebbero l'accesso, non risulta, peraltro, che la relativa presenza sia stata messa in luce dalla parte controinteressata in sede procedimentale.
Pertanto, tenuto conto della natura dell'interesse fatto valere in giudizio, della funzione anche defensionale dell'istanza, e la portata temporalmente circoscritta della richiesta, va esclusa la natura esplorativa della stessa, e l'accesso va consentito in quanto necessario alla tutela delle prerogative di parte ricorrente, avendo ella interesse a verificare con quali modalità e rispetto a quali procedure siano state individuate le ditte tra le quali scegliere quella affidataria dei lavori di cui trattasi (cfr. pag. 2 memoria parte ricorrente).
Anche l'ipotizzata genericità dell'istanza, la quale contiene la puntuale specificazione soltanto di alcuni dei (complessivamente richiesti) atti «relativi alla procedura di affidamento dei lavori», può essere qui superata, così come la dichiarata finalità di controllo dell'operato dell'amministrazione contenuta nell'istanza: poiché la richiesta è espressamente motivata - tra l'altro - con riferimento a finalità di tutela della posizione soggettiva della ricorrente e concerne, quanto ai documenti versati dalla controinteressata, esclusivamente atti di impresa privata temporalmente circoscritti, essa difficilmente «poteva recare le indicazioni volte alla loro puntuale individuazione, anche sotto il profilo temporale» (C.d.S., sez. V, 31 gennaio 2020, n. 807).
10. Ne discende l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna del Comune di Raddusa al rilascio di copia della documentazione richiesta.
11. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; le stesse vanno dichiarate irripetibili nei confronti della parte controinteressata, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione prima), accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Raddusa al rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Raddusa alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge; spese irripetibili nei confronti della parte controinteressata, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.