Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 26 gennaio 2021, n. 1604
Presidente: San Giorgio - Estensore: Grasso
FATTI DI CAUSA
1. Bernardino D., premesso che il proprio fratello Angelantonio e la di lui coniuge, Paola P., nonché Vittorina M., vedova di altro fratello, avevano acquistato, con denaro dell'esponente, un compendio immobile e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, aveva chiesto che il giudice dichiarasse l'interposizione reale e trasferisse all'attore i beni immobili in parola.
In corso di causa l'attore e i convenuti Angelantonio D. e Paola P. transigevano la lite, disponendo il trasferimento degli immobili in capo a Bernardino, tenuto a rimborsare la somma di euro 25.000,00.
Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda, insorgeva Vittorina M., lamentando che:
- la scrittura del 28 marzo 2002, con la quale i convenuti, secondo l'assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l'interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili;
- la transazione non vincolava l'appellante poiché inter alios;
- alla data della scrittura di cui detto il diritto dell'appellato si era prescritto e l'appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la statuizione di primo grado.
Avverso quest'ultima sentenza Vittorina M. ha proposto ricorso, esponendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.
L'intimato resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Il processo, trattato all'adunanza camerale del 20 marzo 2019, veniva rimesso alla pubblica udienza. In vista di quest'ultima il D. depositava ulteriore memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2019 gli atti venivano rimessi al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite, in relazione a questione di massima importanza concernente ricostruzione giuridica e forma del negozio fiduciario.
Le Sezioni unite pronunciavano la sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, comma 1, n. 2, 1418, 1324 e 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., esponendo quanto segue.
La Corte locale aveva scomposto la scrittura del 28 marzo 2002 in tre distinte parti: a) nella prima veniva riconosciuta la proprietà degli immobili in capo al Bernardino, sibbene acquistati dalla M. nel 1984 a nome proprio e poi completati dal primo; b) nella seconda si riconosceva che il Bernardino aveva effettuato i lavori di restauro e rimborsato spese e tasse alla congiunta; c) nella terza, l'intestataria si era impegnata a trasferire a semplice richiesta gli immobili al Bernardino o a persona da lui indicata.
Da ciò la sentenza aveva ricavato che, in presenza d'interposizione reale (l'alienante vendette effettivamente al fratello e alle cognate dell'attore), il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e poiché una tale forma non risultava essere stata rispettata un tale patto non poteva che essere nullo. Dopo aver chiarito che l'atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietà sui beni immobili, il Giudice di secondo grado, a parere della ricorrente, era andato incontro a un salto logico, tanto grave, da pregiudicare radicalmente l'essenza della giustificazione motivazionale, e, comunque, in evidenti errori giuridici, in quanto aveva assegnato alla terza parte della scrittura il valore di una dichiarazione unilaterale, con la quale la M. si era assunta l'obbligo di trasferire la propria quota immobiliare al Bernardino, senza avvedersi che di un tal negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nell'esistenza di un previo (cioè anteriore all'acquisto) patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte locale aveva prima negato.
2. Con il secondo motivo la M. prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
La ricorrente, pur tenendo conto dell'orientamento di legittimità (cita la sentenza n. 10633/2014 di questa Corte) che valorizza la natura di scopo dell'accordo fiduciario, tanto da giungere a reputare non indispensabile che esso rivesta la forma scritta, anche ove abbia ad oggetto beni immobili, esclude che nel caso in esame a un tale accordo avrebbe potuto darsi esecuzione in forme equivalenti a quanto previsto dall'art. 2932 c.c., poiché il bene non risultava essere stato puntualmente individuato con l'espressione: «riconosco che mio cognato Bernardino D. è l'unico proprietario dell'intero complesso immobiliare sito in Sant'Antimo, alle vie dei Pettirossi e dei Passeri 1»; né avrebbe potuto sopperire l'atto pubblico di acquisto, stante che l'impegno a trasferire preso dalla M. non poteva di certo concernere il bene indiviso intestato a più soggetti, ma solo «la corte pertinenziale e i locali cantinati con conseguente esclusione di tutte le altre 12 unità immobiliari dal regime della comproprietà tra le quali le 4 unità di proprietà esclusiva della M., distinte e autonome da quelle in proprietà esclusiva al D. Angelantonio». In ogni caso, poiché l'acquisto aveva riguardato il solo terreno sul quale era edificato un immobile allo stato semirustico, l'atto non riportava gli estremi catastali dei beni di esclusiva proprietà della M. alla data del 28 febbraio 2002, cioè al momento dell'assunzione dell'impegno a trasferire.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Riferisce la M. che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione la scrittura privata del 22 marzo 2002 (quindi pochi giorni dopo l'altra del 28 febbraio 2002), con la quale il Bernardino, con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiara di aver versato al fratello Angelantonio, il quale si era assunto l'obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli Giovanni (marito della M.) e Rocco, l'ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall'ottobre 1988 al febbraio 2002. Un tal documento, più volte segnalato, nel contraddittorio, all'attenzione del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario.
4. Con il quarto motivo viene allegata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 d.P.R. n. 380/2001, 40 l. n. 47/1985 e 2932 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Nell'atto del 1984 risultava trasferito uno stacco di terreno con un rustico, edificato con licenza edilizia del 1973 e successive varianti del 1975. Al momento dell'atto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti e sarebbe occorsa una nuova concessione. In ogni caso, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza l'esatta indicazione dei titoli edificatori.
5. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, enunciavano i seguenti principi di diritto:
a) «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario»;
b) «La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria».
In conseguenza di tale enunciazione la sentenza di questa Corte a Sezioni unite rigettava i primi due motivi del ricorso, rimettendo alla Sezione il vaglio del terzo e del quarto.
6. Il terzo motivo è fondato.
La circostanza che il Bernardino, a distanza di pochi giorni dalla scrittura del 28 febbraio 2002, ritenuta ricognitiva del patto fiduciario, abbia, a sua volta, dichiarato, in presenza di due testimoni, di aver versato al fratello Angelantonio, il quale si era assunto l'obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli Giovanni (marito della M.) e Rocco, l'ammontare degli affitti "indebitamente percepiti" dall'ottobre 1988 al febbraio 2002, costituisce indubbiamente fatto decisivo e dibattuto, che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare specificamente, essendo necessaria l'interpretazione del giudice al fine di sciogliere l'apparente antinomia derivante dal confronto fra i due scritti, il secondo dei quali pone quello che avrebbe dovuto essere il fiduciante, quindi la persona per conto della quale l'acquisto era stato effettuato, nella condizione debitoria di chi, non avendo titolo, aveva riscosso i canoni locativi.
7. Il quarto motivo non supera lo scrutinio d'ammissibilità: non constando che della questione sia stata investita la Corte territoriale, la doglianza è nuova.
8. In relazione al[l']accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendo al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione all'accolto motivo, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli, altra sezione.