Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 15 dicembre 2020, n. 2742

Presidente: Gallo - Estensore: Pellegrino

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 30 maggio 2019, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Genova in data 10 ottobre 2016 che aveva condannato G. Khadim alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 473 c.p. (capo A), 110, 474 c.p. (capo B), 110, 648, 61, n. 2, c.p. (capo C).

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare:

- contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p. (primo motivo);

- contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo proposto.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Già nella sentenza di primo [grado] si precisano le ragioni, ampiamente giustificate, del diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, c.p. evocando il quantitativo di merce sequestrata (n. 13 capi con marchio contraffatto) e la creazione da parte degli imputati (il ricorrente ed il coimputato D.B.F.) di un sistema, seppur rudimentale, per il confezionamento e la vendita della merce contraffatta: dette valutazioni vengono fatte proprie dalla sentenza di appello.

Nei confronti di dette conclusioni, il motivo di gravame, così come il presente reiterato motivo di cassazione, si presenta come del tutto aspecifico e, come tale, inammissibile. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare - come verificatosi nella fattispecie - le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Sammarco, Rv. 255568).

3. Pienamente fondato - come detto - è il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale giustifica il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena evocando "le caratteristiche della condotta, l'antigiuridicità intrinseca e le potenzialità lesive". In primo grado, il Tribunale, nella formulazione del giudizio prognostico sfavorevole, aveva evidenziato la mancanza di qualunque forma di reddito.

Si tratta, tuttavia, di una motivazione - quale complessivamente considerata - del tutto carente (per non dire, di fatto inesistente) oltre che erronea in diritto, in quanto la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 c.p. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita).

Nel caso in disamina, è stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non è dato comprendere dall'argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, reitererà il reato nonostante la condanna subìta, e non deciderà, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione della pena.

E questo, in presenza di specifiche deduzioni difensive che hanno evidenziato come il ricorrente sia altresì:

- regolare sul territorio nazionale;

- attualmente titolare di un'attività lavorativa a far data dal 25 giugno 2016;

- percettore di reddito, nel corso dell'anno 2018, pari ad euro 13.761,43.

In altri termini, non si è considerata la condizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 c.p., se l'imputato si asterrà o meno in futuro dal commettere altri reati. Ciò, peraltro, a fronte di un trattamento sanzionatorio che, anche attraverso la concessione di attenuanti generiche, è stato determinato e contenuto in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa.

D'altro canto l'incensuratezza, la titolarità di un lavoro, la regolarità sul territorio e la ancora giovane età del ricorrente (all'epoca del fatto trentaduenne) richiedevano una motivazione ancor più approfondita e connotata da stringente logicità, trattandosi di elementi positivi di significativa valenza, con particolare riguardo a quello dell'assenza di precedenti giudiziari e di polizia, rispetto al quale il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) significativi elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (cfr. Sez. 4, n. 33746 del 26 aprile 2017, Morrone, Rv. 270609; Sez. 4, n. 2773 del 27 novembre 2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969; Sez. 5, n. 10494 del 22 ottobre 1997, Suncini, Rv. 209024; Sez. 1, n. 9693 del 18 giugno 1992, P.M. in proc. Bocchetti, Rv. 191875).

La sentenza va, quindi, annullata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per una rinnovata e più compiuta valutazione e motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena: beneficio il cui riconoscimento, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 c.p., involge valutazioni di merito che sono sottratte al giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 46981 del 12 ottobre 2016, Grigoroi e altro, Rv. 268402).

Alla pronuncia consegue la declaratoria di irrevocabilità del giudizio di affermazione di penale responsabilità di G. Khadim.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di penale responsabilità di G. Khadim.

Depositata il 22 gennaio 2021.