Corte di cassazione
Sezione V penale
Ordinanza 15 settembre 2020, n. 31601
Presidente: Vessichelli - Relatore: Pistorelli
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato il Giudice di pace ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di V. Armando per il reato di diffamazione ai danni di P. Giuseppe.
2. Avverso il decreto il P. ha proposto reclamo al Tribunale in composizione monocratica lamentando l'omessa pronunzia da parte del Giudice di pace sull'ammissibilità dell'opposizione dallo stesso proposta alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, non avendo il giudicante dimostrato di essersi confrontato con i rilievi svolti dalla persona offesa o anche solo dato conto dell'esistenza dell'opposizione della stessa, e la conseguente violazione del contraddittorio cartolare.
3. Il Tribunale di Roma, ritenendo inammissibile il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di pace, ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., previa riqualificazione del reclamo presentato dal P. come ricorso per cassazione.
4. Con memoria depositata il 9 luglio 2020 la persona offesa ha eccepito l'originaria ammissibilità del reclamo in ragione dell'applicabilità dell'art. 410-bis c.p.p. anche nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, insistendo in ogni caso nei motivi proposti con il reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale, nel riqualificare il rimedio esperito dalla parte come ricorso per cassazione, assume che la nuova disciplina relativa all'impugnazione dei provvedimenti di archiviazione introdotta dalla l. n. 103/2017 al comma 3 dell'art. 410-bis c.p.p. - per cui avverso gli stessi e per le ragioni tassativamente elencate nei precedenti due commi dello stesso articolo è proponibile esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica - sarebbe applicabile esclusivamente a quelli adottati dal Giudice delle indagini preliminari nell'ambito del rito ordinario e non anche a quelli emessi dal Giudice di pace. Il giudice monocratico investito del reclamo non ha esplicitato le ragioni in diritto che giustificherebbero tale assunto, se non richiamando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Sembra, dunque, che egli abbia implicitamente desunto l'affermata non reclamabilità del provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice di pace dalla mancata espressa previsione in tal senso da parte di una qualche disposizione normativa. Evocando poi "il principio generale della ricorribilità per cassazione" ha invece ritenuto che il reclamo presentato dalla persona offesa dovesse essere riqualificato come ricorso per cassazione.
2. Entrambi i passaggi argomentativi non possono essere condivisi, fondandosi su presupposti erronei.
2.1. Quanto all'evocato principio di cui all'art. 568, comma 2, c.p.p. e 111, comma 7, Cost., è appena il caso di evidenziare come il decreto o l'ordinanza di archiviazione - per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale - non siano provvedimenti che incidono sulla libertà personale o assimilabili alle sentenze, essendo privi di contenuto decisorio dotato di pari stabilità a queste ultime in quanto sempre superabili da una successiva riapertura delle indagini.
2.2. Ne consegue che di per sé la riqualificazione del reclamo come ricorso per cassazione era tutt'altro che giustificata con la motivazione adottata e comunque non era costituzionalmente imposta in ragione della natura del provvedimento impugnato. Né tantomeno può ritenersi che il rimedio esperibile, in difetto della specifica previsione di cui il Tribunale lamenta l'assenza, sia da rinvenirsi eventualmente nell'art. 409, comma 6, c.p.p., che è stato abrogato dalla stessa l. n. 103/2017; abrogazione che ancor di più rivela invece l'intenzione del legislatore di confinare il contenzioso sui provvedimenti di archiviazione dinanzi al giudice del merito, sgravando quello di legittimità da tale incombenza.
2.3. In realtà, nemmeno prima dell'entrata in vigore della novella, il d.lgs. n. 274/2000 ha mai regolamentato in maniera autonoma i rimedi esperibili avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal Giudice di pace, posto che l'art. 17 del suddetto decreto si limita a disciplinare - peraltro replicando sostanzialmente il regime codicistico - l'opposizione alla richiesta del Pubblico ministero. Non di meno mai è stato in dubbio che alla persona offesa fosse consentito l'accesso al giudice di legittimità negli stessi limiti in cui la medesima poteva ricorrere per cassazione avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione emessi dal giudice ordinario. E ciò in quanto, per come stabilisce l'art. 2 dell'ordinamento del Giudice di pace, nel procedimento dinanzi a quest'ultimo per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano in quanto applicabili le norme del codice di procedura penale.
2.4. Non si vede allora ragione alcuna perché la disciplina introdotta nell'art. 410-bis c.p.p. dal legislatore in sostituzione di quella previgente, non debba applicarsi anche ai provvedimenti del Giudice di pace in forza della medesima disposizione, tanto più che altrimenti la persona offesa nel relativo procedimento rimarrebbe irragionevolmente priva di tutela alcuna. Non sussiste poi incompatibilità tra la nuova previsione codicistica e l'ordinamento speciale, tanto più che nell'ambito del giudizio di cognizione il Tribunale in composizione monocratica già è configurato come il giudice dell'appello avverso le sentenze del Giudice di pace.
3. In definitiva deve affermarsi che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 274/2000 e art. 410-bis c.p.p., avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal Giudice di pace è esperibile esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica e per le ragioni indicate nei primi due commi dell'articolo da ultimo citato. Conseguentemente gli atti devono essere nuovamente trasmessi al Tribunale di Roma per la decisione del reclamo ritualmente proposto dal P.
P.Q.M.
Riqualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Depositata l'11 novembre 2020.