Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 13 ottobre 2020, n. 4479
Presidente: Scudeller - Estensore: Fontana
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha inoltrato in data 10 febbraio 2020 al Comune di Mondragone istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990 avente ad oggetto gli atti del procedimento di rilascio di un titolo edilizio in sanatoria dallo stesso richiesto per un immobile di sua proprietà.
2. In particolare, egli chiedeva che venisse concesso l'accesso alla istanza di condono ed a tutta la documentazione facente parte del relativo procedimento, ivi comprese le note o lettere di interlocuzione fra Comune e istante; l'ordinanza di demolizione n. 400 del 27 dicembre 1994 con la prova dell'avvenuta notifica; il verbale di inadempienza dell'ordine di demolizione redatto dal comando di polizia municipale prot. n. 873/3-E.D. del 5 aprile 1995; la richiesta prot. n. 3277/2020.
Il 14 febbraio 2020 (prot. n. 10200), il ricorrente ha poi inoltrato all'amministrazione una richiesta integrativa della anzidetta istanza, chiedendo "copia di tutti i provvedimenti repressivi o sanzionatori adottati dal Comune di Mondragone, e in particolar modo di tutte quante le ordinanze di demolizione e le ingiunzioni relative all'immobile oggetto di Condono Edilizio della L. 326/03 del 10.12.2004 - Prot. 22209, trascritta nel registro in data 21.01.2020 con N° Pratica 242, e della primigenia pratica di condono N. 39 Prot. 18922 Legge 724/94".
3. Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere pronuncia che dichiari illegittimo il diniego tacito di accesso e ordini nei confronti dell'amministrazione intimata l'esibizione dei documenti oggetto di istanza.
Egli rappresenta di avere un interesse concreto ed attuale alla ostensione documentale coincidente con l'interesse di difesa nei giudizi in cui rileva la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati nell'ambito del procedimento per il condono edilizio di cui al precedente punto 1.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Mondragone che in via preliminare ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto esso è stato proposto nella pendenza del termine di trenta giorni dalla istanza di accesso e, dunque, nello spazio temporale in cui l'amministrazione può ancora esercitare il suo potere riscontrando positivamente la domanda dell'interessato ovvero rappresentando le ragioni a fondamento dell'eventuale diniego.
In particolare, evidenzia l'amministrazione che il ricorrente ha presentato al Comune di Mondragone l'istanza di accesso agli atti in data 10 febbraio, con una successiva integrazione del 15 febbraio 2020.
Il ricorso risulta, poi, notificato in data 22 maggio 2020 e iscritto a ruolo il successivo 28 maggio 2020. Risulta, pertanto, che, alla data di notifica (ma anche a quella di iscrizione a ruolo) del ricorso, il termine di legge (pari a 30 gg.) per la formazione del silenzio diniego non fosse ancora spirato. Ciò in quanto, a causa del COVID 19, il legislatore nazionale ha di fatto sospeso tutti i termini procedimentali pendenti alla data del 23 febbraio, sino al 15 maggio 2020.
Nel merito l'amministrazione ha rilevato che:
- in primo luogo, gli atti oggetto di istanza di accesso non sarebbero nella disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisiti dal giudice titolare dell'azione penale;
- in secondo luogo, i medesimi atti sarebbero già in possesso del ricorrente trattandosi di documentazione depositata nel corso del giudizio incardinato dinanzi a questo TAR dal medesimo ricorrente (ricorso r.g. n. 1701/2020 pendente innanzi l'VIII sezione) per l'annullamento del diniego di condono opposto dalla resistente amministrazione.
5. Con memoria depositata in prossimità della udienza di trattazione della controversia, il ricorrente ha controdedotto alle difese dell'amministrazione evidenziando che gli atti in parola non erano stati oggetto di sequestro da parte del giudice penale ma di mera acquisizione in sede istruttoria e che solo una parte di quanto oggetto della istanza di accesso è stata depositata nell'indicato giudizio dinanzi al TAR.
In particolare, egli evidenzia che, successivamente alla proposizione del ricorso ha acquisito una parte della documentazione oggetto di istanza ma che, relativamente al punto 1 della richiesta integrativa del 15 febbraio (i "provvedimenti repressivi o sanzionatori" relativi alla pratica di condono), è riuscito a reperire le ordinanze n. 400/1994, n. 34/1996 e n. 14/1996 permanendo la necessità di sapere se questi indicati sono i soli provvedimenti repressivo/sanzionatori adottati dal Comune nel corso del lungo tempo trascorso dalla presentazione della istanza di condono originaria e, qualora non fosse così, di visionare ogni provvedimento a suo carico.
6. All'udienza camerale del 9 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Non è fondata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa dell'amministrazione intimata.
Al riguardo va rilevato che, sebbene il ricorso sia stato proposto nella pendenza del termine per provvedere, anche successivamente allo spirare di tale termine, l'amministrazione ha mantenuto un contegno inerte qualificato dalla legge come significativo di un diniego di accesso alla documentazione richiesta.
La rilevata intempestività della azione processuale non può essere favorevolmente considerata nel caso, come quello in esame, in cui inequivocabilmente l'amministrazione ha inteso respingere l'istanza ostensiva dal momento che, anche dopo la data del 15 maggio (data a cui è stata prorogata ex lege la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi per effetto della emergenza COVID) non sono stati messi a disposizione dell'interessato i documenti richiesti.
Vale, dunque, la regola generale dell'economia dei mezzi processuali e dell'effettività della tutela giurisdizionale per cui, a fronte della proposizione di una domanda di giustizia, il giudice deve valutare la fondatezza della domanda al momento in cui egli assume la sua decisione.
Depone in tal senso la considerazione che si perviene ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso in materia di accesso se l'amministrazione provvede alla ostensione successivamente alla proposizione del ricorso e ciò in quanto essa conserva il potere di provvedere anche dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla proposizione della istanza.
Da tanto consegue che anche se la notifica del ricorso sia stata eseguita qualche giorno prima del decorso del termine per la formazione del silenzio-diniego, il suddetto ricorso, per esigenze di tutela sostanziale, non debba essere dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha chiarito, infatti, che la formazione del silenzio sulla istanza di accesso non integra un presupposto processuale (che deve quindi necessariamente preesistere alla proposizione della domanda pena l'inammissibilità) ma una condizione dell'azione che può sopravvenire in corso di causa e deve necessariamente sussistere solo al momento della decisione (ex multis, C.d.S., sez. VI, 5 giugno 2001, n. 3024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 840).
Tale principio vale ancor più nel caso di specie in cui la proroga legale del termine per la conclusione dei procedimenti avendo come scopo quello di tutelare le posizioni sia dell'amministrazione che dei cittadini non può certo andare in danno della parte diligente che ha ritenuto di tutelare le proprie ragioni facendo applicazione delle ordinarie regole processuali.
6.2. Il ricorso nel merito è fondato.
La circostanza che la documentazione oggetto di istanza di accesso sia stata depositata in altro giudizio di cui è parte l'interessato non incide sui doveri dell'amministrazione di mettere a disposizione del richiedente la documentazione oggetto di istanza.
Il deposito in giudizio, infatti, non consente all'interessato la diretta acquisizione degli atti che vengono messi a disposizione del difensore e non direttamente della parte.
Nel caso di specie, poi, neanche rileva quanto dedotto dall'amministrazione circa la indisponibilità degli atti richiesti in originale, essendo stato il fascicolo procedimentale acquisito dalla autorità giudiziaria: ne è prova il fatto che una parte di detta documentazione è stata depositata in un giudizio pendente dinanzi al TAR, il che significa che almeno una copia degli atti è detenuta dall'amministrazione.
Ciò posto, deve ritenersi che il diniego opposto sia illegittimo e che l'amministrazione debba mettere a disposizione dell'interessato la documentazione richiesta e che non sia stata già conseguita dall'interessato secondo quanto precisato nella memoria depositata in atti in data 24 luglio 2020.
A tale obbligo l'amministrazione è tenuta ad ottemperare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
7. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1625 del 2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.