Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 1° ottobre 2020, n. 676

Presidente: Caruso - Estensore: Morbelli

FATTO

Il Consorzio Parts & Services ha impugnato gli atti in epigrafe di aggiudicazione della gara per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di riparazioni ordinarie e straordinarie meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova e di proprietà o comunque in uso a Genova Parcheggi s.p.a. per 24 mesi (CIG: 8013545A86) che è stata aggiudicata alla controinteressata Italo s.c. a r.l.

Il ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell'art. 30, 4° comma, dell'art. 95, 10° comma, e dell'art. 97, 5° comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. Il ricorrente, in particolare contesta la scelta del contratto collettivo effettuata dalla aggiudicataria, lamentando che, nonostante l'attività oggetto di gara sarebbe riconducibile più correttamente nell'ambito del contratto collettivo del settore dell'artigianato, la ditta Italo avrebbe optato per un contratto collettivo - quello relativo all'attività di soccorso (CCNL ANCSA) - riguardante un'attività del tutto residuale rispetto a quella principale oggetto dell'appalto per cui è causa;

violazione e falsa applicazione dell'art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. Il ricorrente sostiene che l'offerta della ditta Italo sarebbe da ritenersi anormalmente bassa in ragione dell'eccessiva percentuale di sconto proposta dall'aggiudicataria rispetto ai listini dei pezzi di ricambio.

Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto e per il risarcimento del danno.

È stata formulata altresì istanza cautelare.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione intimata e la controinteressata.

All'udienza pubblica del 24 settembre 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame delle eccezioni sollevate dalle resistenti, essendo il ricorso infondato nel merito.

Con il primo motivo si sostiene che l'amministrazione erroneamente non avrebbe sindacato la scelta della aggiudicataria di applicare il contratto collettivo relativo al soccorso stradale in luogo di quello pertinente dell'artigianato. Tale scelta avrebbe consentito alla aggiudicataria di ottenere un consistente ribasso del costo del lavoro.

Il motivo non è fondato.

L'art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016 stabilisce: "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

Secondo la giurisprudenza "Rientra nella discrezionalità della amministrazione appaltante fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo e sebbene all'interno di queste scelte si collochi anche quella dei requisiti da richiedere per l'espletamento dei servizi oggetto di una gara, tuttavia non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante anche quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare" (C.d.S., V, 23 luglio 2018, n. 4443).

In sostanza la discrezionalità dell'imprenditore di applicare il CCNL che preferisce è limitata soltanto dalla stretta connessione con l'oggetto dell'appalto senza, tuttavia, che sia possibile per l'amministrazione imporre una tipologia di CCNL.

Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale ci si avvede della infondatezza del motivo.

Da un primo punto di vista l'amministrazione, se pure ha tenuto presente un determinato CCNL, quello dell'artigianato, per la determinazione presuntiva del costo del lavoro, non ha inteso, né avrebbe potuto, imporre l'applicazione di tale CCNL ai partecipanti alla gara.

Dall'altro lato, avuto riguardo all'oggetto del contratto, che afferisce alle "riparazioni ordinarie e straordinarie meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova e di proprietà o comunque in uso a Genova Parcheggi s.p.a." la scelta da parte dell'aggiudicataria di applicare il CCNL del soccorso non appare illogica o irrazionale, evidenziando tale CCNL una stretta connessione con l'oggetto dell'appalto.

A tal riguardo, oltre ad evidenziare come nell'oggetto dell'appalto siano ricomprese prestazioni di soccorso stradale, è sufficiente rilevare come, nel mansionario del CCNL soccorso stradale, siano ricomprese una serie di figure professionali, quali ad esempio il meccanico, che si attagliano perfettamente alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ne consegue l'infondatezza del motivo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che l'aggiudicataria non abbia giustificato la scontistica offerta sui pezzi di ricambio.

Anche questo motivo è infondato.

Da un primo punto di vista, la circostanza che il numero dei partecipanti alla gara fosse limitato a tre ha dispensato la stazione appaltante dall'esperimento del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

Né può sostenersi, da altro punto di vista, che la mancata attivazione della verifica di anomalia dell'offerta sia dovuta ad un cattivo esercizio della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante dal momento che la scontistica applicata dalla aggiudicataria attuale appare in linea con quella praticata dal precedente gestore del servizio. Tale circostanza, da sola, appariva sufficiente per giustificare la decisione di non procedere alla verifica di anomalia dell'offerta.

Le ulteriori considerazioni del ricorrente in ordine alle direttive del gruppo FCA sulla scontistica riservate alle concessionarie appaiono irrilevanti.

Invero tale documento riguarda soltanto le concessionarie e non altri soggetti, che ben potrebbero godere di sconti maggiori.

A tal riguardo, la mancata attivazione della verifica di anomalia dell'offerta dispensava la stazione appaltante dalla acquisizione di giustificazioni relative alle particolari condizioni di mercato godute dall'aggiudicataria, essendo sufficiente la comparazione con le condizioni godute dal precedente aggiudicatario.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.