Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I stralcio
Sentenza 19 agosto 2020, n. 9258
Presidente: Ravasio - Estensore: Gizzi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, Sandro P., in proprio e in qualità di legale rappresentante della Commercedil Ferriere Srl impugnava, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 233 del 2010, con cui il Sindaco del Comune di Zagarolo gli ordinava di procedere al recupero e al trasporto in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi presenti sul terreno sito in località Prato Rinaldo, indicato al catasto al fg. 6, part. 270. Il provvedimento gravato trova fondamento nella relazione della polizia provinciale del 19 ottobre 2010, da cui risulta che mezzi della Commercedil Ferriere Srl avrebbero depositato, nel terreno in questione, rifiuti speciali non pericolosi, come calcinacci, scorie di cemento, mattonelle in ceramica, ecc.
A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva violazione dei principi sul procedimento amministrativo ed eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata pone a propria giustificazione sia l'emergenza sanitaria sia l'abbandono di rifiuti, ossia l'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, tra loro incompatibili. L'esercizio di poteri eterogenei, infatti, pregiudica il diritto di difesa del destinatario.
In secondo luogo, parte ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, non essendogli stato comunicato l'avvio del procedimento senza alcuna indicazione delle ragioni di urgenza.
Inoltre, il ricorrente deduceva difetto di motivazione, non indicando né l'ordinanza gravata né il verbale su cui si fonda i mezzi di prova che giustificherebbero l'ascrizione di responsabilità in capo alla società.
Il provvedimento gravato violerebbe poi l'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto nel caso di specie vi sarebbe un potere, e un conseguente provvedimento, ordinario che non consentiva il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, peraltro senza alcun previo accertamento istruttorio.
Infine, parte ricorrente lamentava l'incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento gravato, in quanto la rimozione dei rifiuti è provvedimento di competenza dirigenziale, e l'irragionevolezza di esso, attesa l'eccessiva brevità del termine concesso alla società ricorrente per l'adempimento.
Con ordinanza n. 988 del 2011, la domanda cautelare veniva rigettata per difetto del periculum in mora.
All'udienza del 24 luglio 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni.
Il provvedimento gravato è stato adottato sulla base sia della previsione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 sia di quella di cui all'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, dando atto, nell'iter motivazionale, della sussistenza di entrambi i presupposti giustificativi.
In particolare, il provvedimento trae giustificazione da un comportamento, imputabile alla Commercedil Ferriere Srl, contrastante con l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e consistente nel deposito di rifiuti speciali non pericolosi, come calcinacci, scorie di cemento, mattonelle in ceramica, sul terreno sito in località Prato Rinaldo, indicato al catasto al fg. 6, part. 270. Il provvedimento, poi, si giustifica anche alla luce dei "problemi di natura igienico/sanitari" che da questa condotta potrebbero derivare.
L'ingiunzione alla rimozione dei rifiuti è rivolta a Sandro P., in qualità di legale rappresentante della Commercedil Ferriere Srl, proprio perché è la società l'autrice materiale dell'illecito contestato e accertato.
Osserva il Collegio che, come rilevato da questo Tribunale (sentenza n. 7686 del 2016), in tutti i casi in cui un provvedimento risulti adottato - come l'ordinanza gravata con il ricorso introduttivo - sulla base del richiamo sia della previsione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 sia di quella di cui all'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, va attribuita prevalenza alla disciplina di cui al citato art. 192, posto che la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di essa si presta di per sé a rendere inutile - o meglio - inattuabile il ricorso alla prescrizione dell'art. 50.
Lo stesso provvedimento gravato, come si è detto, si fonda proprio sulla responsabilità della Commercedil Ferriere Srl in ordine al deposito non autorizzato, sul terreno per cui è causa, di rifiuti speciali non pericolosi.
Tuttavia, l'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito dei rifiuti (Tar Salerno, n. 15 del 2020; Tar Napoli, n. 5938 del 2019). Peraltro, con l'art. 192 citato, il legislatore ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati (Tar Brescia, n. 4 del 2020).
Nel caso di specie, invece, nessuna previa comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata alla società ricorrente e al suo legale rappresentante, quale destinatari dell'ordinanza emanata.
Ne consegue che, in accoglimento del relativo motivo di gravame e assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto e l'ordinanza gravata annullata.
Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto gravato.
Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.