Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 5 giugno 2020, n. 6028

Presidente: Riccio - Estensore: Monica

FATTO E DIRITTO

Con il presente gravame, i ricorrenti, in qualità di eredi di eredi del signor Vittorio L., agiscono per ottenere l'esecuzione del decreto in epigrafe, emanato ai sensi dell'art. 2 l. n. 89/2001, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a pagare in favore del de cuius "la somma di euro 350,00, oltre interessi dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali" ivi liquidate.

Il Dicastero intimato, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.

In esito alla camera di consiglio del 22 aprile 2020, la Sezione con ordinanza collegiale n. 4138/2020, pubblicata il 23 aprile 2020, dava avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., de "l'esistenza di profili di inammissibilità del ricorso per mancata prova del passaggio in giudicato del titolo azionato ... assegnando conseguentemente loro il termine di sette giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su quest'unica questione".

Parte ricorrente entro il termine assegnato nulla argomentava al fine di superare l'eccezione formulata.

Il ricorso è, dunque, inammissibile, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova dell'intervenuto passaggio in giudicato del titolo azionato, facilmente documentabile versando in giudizio la relativa attestazione della Cancelleria del Tribunale.

L'art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a. stabilisce, infatti, che l'azione di ottemperanza possa essere proposta davanti al giudice amministrativo anche per le "sentenze passate in giudicato ed altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

La norma in esame, come anche la disciplina precedente al codice del processo amministrativo, fissa, quindi, per l'esecuzione in sede di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario il presupposto imprescindibile del passaggio in giudicato della decisione, ammettendo la possibilità di azionare anche provvedimenti del giudice ordinario aventi natura formale diversa dalla sentenza (ordinanze e decreti), ma con il limite invalicabile che si deve trattare di provvedimenti equiparabili a una pronuncia passata in giudicato.

L'esigenza della stabilità del giudicato per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario, oltre a non essere mai stata messa in discussione dal legislatore e dalla giurisprudenza, è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondate le censure di incostituzionalità della normativa processuale amministrativa nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato (Corte costituzionale, ordinanza del 25 marzo 2005, n. 122 e ordinanza dell'8 febbraio 2006, n. 44).

Ne consegue che, affinché possa azionarsi il giudizio di ottemperanza, il comando giudiziale da eseguire debba essere contenuto in un provvedimento che non sia più suscettibile di impugnazioni o opposizioni, così esprimendo, per l'effetto, un accertamento definitivo e stabile del diritto fatto valere e della condanna della pubblica amministrazione alla sua attuazione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 997).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per aver omesso parte ricorrente di dimostrare la definitività del provvedimento giurisdizionale, di cui si chiede l'esecuzione, ferma restando la facoltà per il ricorrente di proporre un nuovo ricorso per l'ottemperanza del medesimo titolo entro il relativo termine decennale di prescrizione.

Atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, sussistono le condizioni per disporre la irripetibilità delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.