Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 29 aprile 2020, n. 518

Presidente: Atzeni - Estensore: Ricchiuto

FATTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 116 del c.p.a., il Sig. Lamberto C. ha impugnato il provvedimento comunicato il 5 dicembre 2019 con il quale l'Istituto Superiore di Studi musicali P. Mascagni ha rigettato l'istanza di accesso agli atti inoltrata in data 5 novembre 2019.

Nel ricorso si è evidenziato che l'Istituto Superiore di Studi musicali P. Mascagni, con decreto n. 26 del 16 aprile 2019, aveva indetto una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per la formazione di graduatorie d'Istituto per il triennio accademico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per le discipline di CODI/06 Violino, CODI/07 Violoncello e CODI/12 Fagotto.

In ragione del fatto che il Sig. C. era stato inserito al 9° posto della graduatoria definitiva, era stata inoltrata un'istanza di accesso, in data 5 novembre 2019, avente ad oggetto, tutti gli atti relativi alla graduatoria "CODI/07 Violoncello" ed in particolare i verbali con allegati i criteri di valutazione titoli e ogni altro documento utile per le opportune controdeduzioni.

Con la nota del 5 dicembre 2019, ora impugnata, l'Istituto resistente ha trasmesso il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, il bando di indizione della procedura selettiva, l'elenco dei titoli artistico-professionali allegati all'istanza di partecipazione alla procedura, mentre ha negato l'accesso della documentazione presentata dagli altri candidati nonché agli indirizzi anagrafici degli stessi.

Nello stesso provvedimento di parziale diniego l'istituto ha, altresì, precisato che, per accedere ad atti che non riguardano il richiedente l'accesso, sarebbe stata necessaria "una richiesta legale che motivi adeguatamente la stessa dal punto di vista giuridico".

Con un unico motivo si sostiene l'illegittimità del parziale diniego, in quanto l'aver partecipato al concorso e l'essere risultato idoneo allo stesso, integrerebbe una situazione giuridicamente rilevante, tale da determinare il venire in essere di un interesse del ricorrente ad estrarre copia del fascicolo titoli presentato da ciascun candidato risultato idoneo.

Nel giudizio così proposto si è costituito l'Istituto Mascagni, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che nonostante l'istituto sia dotato di personalità giuridica, lo stesso sarebbe privo di legittimazione poiché il rapporto tra l'istituto stesso e l'amministrazione centrale sarebbe di natura interorganica e non intersoggettiva.

A parere dell'Amministrazione la documentazione relativa ai titoli non potrebbe essere comunque estesa al ricorrente, non essendo evincibili le ragioni alla base dell'istanza.

Nella camera di consiglio dell'8 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 del d.l. 18/2020.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

1.1. In primo luogo va esaminata l'eccezione preliminare laddove si sostiene il difetto di legittimazione dell'Istituto scolastico resistente in luogo dell'Amministrazione centrale.

A parere dell'Istituto Superiore di Studi musicali P. Mascagni, nonostante l'istituto sia dotato di personalità giuridica, non sussisterebbe la sua legittimazione a essere parte del giudizio, poiché secondo la giurisprudenza amministrativa il rapporto tra l'istituto stesso e l'amministrazione centrale sarebbe di natura interorganica e non intersoggettiva.

1.2. L'eccezione è infondata e va respinta.

1.3. Le Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, come l'attuale resistente e ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 508/1999, "sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici" e in forza del comma 1 dello stesso articolo, a tali istituzioni è riconosciuto il diritto di darsi ordinamenti autonomi.

1.4. L'ampia autonomia regolamentare è dimostrata dal comma 7 dello stesso art. 2 sopra citato che attribuisce ad appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. del 23 agosto 1988, n. 400, il compito di disciplinare vasti ambiti di operatività e competenza.

In questo senso è anche il d.P.R. 132/2003 nella parte in cui ha dettato i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche, circostanze queste ultime che dimostrano come gli Istituti di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale siano competenti a disciplinare la didattica e l'organizzazione.

1.5. È allora evidente che l'attribuzione di detti poteri, e la contestuale autonomia regolamentare, confermano l'esistenza di un rapporto di natura intersoggettiva che, in quanto tale, non determina l'immedesimazione nella struttura dell'Amministrazione di appartenenza, legittimando la facoltà di stare in giudizio dell'istituto ricorrente.

1.6. L'eccezione di difetto di legittimazione è, pertanto, infondata e va respinta.

1.7. È al contrario da accogliere l'unica censura proposta con riferimento al merito del ricorso e diretta a sostenere l'ammissibilità dell'ostensione della documentazione relativa ai titoli presentati dagli altri concorrenti.

Con l'istanza del 7 novembre 2019, il sig. C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 e ss. della l. n. 241/1990, di avere accesso a "tutti gli atti relativi alla graduatoria CODI/07 VIOLONCELLO, dei verbali, con allegati i criteri di valutazione titoli e ogni altro documento utile per le opportune controdeduzioni, nonché copia del fascicolo titoli dei candidati idonei per effettuare un confronto oggettivo. Chiede altresì l'invio degli indirizzi anagrafici di tutti i soggetti in graduatoria".

1.8. Con provvedimento del 5 dicembre 2019 l'Istituto Superiore di Studi musicali P. Mascagni ha trasmesso il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, il bando della procedura e l'elenco dei titoli artistico-culturali-professionali allegati all'istanza di partecipazione della procedura.

1.9. È stata, invece, rigettata la richiesta di accesso diretta a ottenere copia del fascicolo-titoli presentato da ciascun candidato risultato idoneo e per tale ragione inserito nella graduatoria CODI/07 Violoncello pubblicata in data 23 ottobre 2019.

2. L'illegittimità di un tale diniego risulta evidente laddove si consideri che la fattispecie in esame (accesso agli atti dei terzi in una procedura concorsuale) non rientra nelle ipotesi in cui l'art. 24 l. 241/1990, nella parte in cui detta disposizione disciplina la non ostensibilità della documentazione in possesso dell'Amministrazione.

2.1. È, infatti, espressione di un principio generale del nostro ordinamento (si veda l'art. 24 della Costituzione) così come declinato dal comma 7 dello stesso art. 24, laddove si prevede che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

2.2. Sulla base di dette disposizioni un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato come possa essere sottratta all'accesso la documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, solo fino all'esaurimento delle procedure concorsuali, risultando ostensibile una volta esaurita la procedura (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, Sent. 23 gennaio 2017, n. 121).

2.3. Successive pronunce hanno poi avuto modo di precisare che l'interesse alla conoscenza dei documenti attestanti il possesso, da parte dei candidati vincitori, dei titoli relativi ad un concorso pubblico, non perde nemmeno il carattere dell'attualità per il solo fatto dell'inutile decorso del termine per impugnarne gli esiti, restando a disposizione del concorrente pretermesso una molteplicità di rimedi alternativi e, a volte, parimenti satisfattivi dell'annullamento giurisdizionale, che radicano in capo allo stesso la piena titolarità dell'interesse a conseguire l'ostensione della suddetta documentazione (C.d.S., Sez. IV, Sent. 1° ottobre 2007, n. 5039).

2.4. L'accesso ai documenti amministrativi relativi ad un concorso è un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (correzione della graduatoria), in quanto costituisce una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione che permane anche in caso di accesso alla posizione sostanziale ambita a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria concordemente con l'interesse dell'istante. Pertanto, continuando ad esistere il collegamento fra la documentazione richiesta e l'interesse diretto ed attuale del richiedente non vi sono ragioni per negare la sua ostensione (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 gennaio 2020, n. 104).

2.5. Nemmeno è condivisibile l'argomentazione del Direttore dell'Istituto secondo il quale i documenti presentati dagli altri candidati non sarebbero ostensibili perché coperti da riservatezza, così come evincibile dall'email del 4 dicembre 2019.

2.6. Anche qui successive pronunce hanno confermato che "in materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, a stretto rigore, neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante alla medesima, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, Sent. 11 dicembre 2014, n. 1532; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 2490).

2.7. Ulteriori pronunce hanno poi avuto modo di precisare che in tema di diritto di accesso, specie in materia di concorsi pubblici, la posizione dei controinteressati, titolari dei dati contenuti nella documentazione richiesta, risulta recessiva rispetto a quella del richiedente giacché tali dati sono volontariamente forniti dai partecipanti in una procedura competitiva e, una volta acquisiti dalla procedura stessa, escono dalla sfera personale dei loro titolari (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 2373).

2.8. Dette considerazioni risultano particolarmente pregnanti nel caso di specie, laddove i candidati, unitamente alla domanda di partecipazione, avevano presentato una dichiarazione sostitutiva del curriculum e dei titoli artistici culturali (si veda l'art. 4 del bando), unitamente ad un elenco comprensivo dei "... cinquanta titoli più significativi della propria carriera artistica", documentazione quest'ultima che faceva salva la facoltà (rimessa alla discrezionalità del singolo partecipante) di presentare ulteriore attestazioni circa i titoli di studio conseguiti e il percorso professionale posto in essere.

2.9. In conclusione la censura è fondata, essendosi accertata l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione intimata nel procedere all'ostensione della documentazione riferita ai titoli oggetto di valutazione e, ciò, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto accerta il diritto all'ostensione della documentazione richiesta.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.