Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 1° aprile 2020, n. 7637
Presidente: Petitti - Relatore: Bisogni
RILEVATO CHE
Zsuzsanna S. ha citato davanti al Tribunale di Trieste il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Gorizia per impugnare il rigetto da parte del Prefetto di Gorizia di due ricorsi gerarchici impropri ex art. 36 d.P.R. n. 223/1989 aventi ad oggetto l'accertamento dell'erroneità e la richiesta di correzione della indicazione del luogo di nascita su due certificati di residenza rilasciati alla ricorrente dal Comune di Monfalcone.
Il Ministero e la Prefettura costituendosi nel giudizio hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto della condizione di proponibilità dell'azione. Hanno inoltre eccepito il difetto di giurisdizione della A.G.O. Nel merito hanno concluso per il rigetto del ricorso per insussistenza del diritto vantato dalla ricorrente e subordinatamente per carenza sopravvenuta di interesse (essendo ormai scaduta la validità dei due certificati).
La sig.ra S. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.c. Rileva la ricorrente che il rilascio delle certificazioni anagrafiche corrisponde a un diritto soggettivo in capo al richiedente e non consente valutazioni discrezionali alla p.a. Ritiene pertanto la ricorrente che siano di competenza della A.G.O. le controversie relative all'impugnazione dei decreti prefettizi in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici.
Non sono costituite le Amministrazioni intimate.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta sottoscritta dal Sostituto procuratore generale, cons. Ignazio Patrone, depositata il 17 maggio 2019 richiede la dichiarazione di appartenenza della giurisdizione alla A.G.O.
RITENUTO CHE
Deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario ribadendo che, come già affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (Sez. un., n. 449 del 19 giugno 2000), le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nella specie la controversia ha ad oggetto il diritto della signora Zsuzsanna S., cittadina ungherese, nata in Unione Sovietica il 25 marzo 1984, e attualmente residente in Monfalcone, a una corretta indicazione dei suoi dati personali nelle registrazioni anagrafiche. Se, come ha rilevato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la controversia davanti al Tribunale di Trieste non concerne l'iscrizione o il rifiuto di iscrizione anagrafica, tuttavia essa ha per oggetto il diritto soggettivo della richiedente a una corretta indicazione dei suoi dati anagrafici. Per altro verso deve condividersi la osservazione del Procuratore generale per cui non può essere valutata in questa sede la questione della carenza di interesse a una rettifica dei dati personali in ragione della scaduta validità dei certificati, questione sulla quale si dovrà pronunciare il Giudice ordinario competente e cioè il Tribunale di Trieste che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.