Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 30 marzo 2020, n. 2171

Presidente: Maruotti - Estensore: Proietti

FATTO E DIRITTO

1. L'appellato, capo di prima classe in s.p.e. della Marina Militare, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i seguenti provvedimenti inerenti al 14° concorso interno per titoli ed esami per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo della Marina Militare, indetto con il decreto interdirigenziale n. 1288 del 24 aprile 2012:

- la graduatoria finale di merito pubblicata con Foglio D'Ordine Marina n. 10 (F.O.M.) del 6 marzo 2013;

- il provvedimento che lo ha qualificato "idoneo non vincitore", notificato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in data 19 aprile 2013 tramite il Comando Stazione Aeromobili M.M. di Grottaglie (TA) nella persona del Capo Servizio C.C. Giuseppe C.

A seguito di opposizione da parte di uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il giudizio è stato trasposto dinanzi al TAR per il Lazio.

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della valutazione sulla base della quale egli si è classificato al terzo posto nella graduatoria della procedura impugnata, in posizione non utile ai fini della promozione, prevista solamente per il primo classificato.

L'interessato ha affermato che la commissione esaminatrice, nel valutare i titoli e i precedenti di servizio (secondo quanto stabilito dal verbale n. 1 del 22 maggio 2012, con cui erano stati fissati criteri integrativi di valutazione dei titoli dei concorrenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Bando di concorso), non avrebbe preso in considerazione alcuni suoi titoli, assegnando 71,86 punti, anziché 75,09 punti, che gli avrebbero permesso di collocarsi al primo posto della graduatoria.

L'Amministrazione, in via di autotutela, ha revisionato il primo giudizio, limitatamente ai titoli contestati, affidando ad una nuova commissione esaminatrice (istituita per il 15° concorso interno per l'avanzamento al grado di primo maresciallo della Marina Militare) la rivalutazione dell'appellato, a seguito della quale gli sono stati assegnati punti 74,09, comunque non utili per la nomina a primo maresciallo della Marina Militare.

Il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti tale nuova valutazione, affermando che l'Amministrazione non avrebbe valutato, anche in tale occasione, alcuni suoi titoli (alcuni dei quali diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati con il ricorso introduttivo del giudizio), che, se considerati, gli avrebbero consentito di classificarsi al primo posto nella graduatoria.

2. Il TAR per il Lazio, con la sentenza n. 8285/2019, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di valutazione della commissione esaminatrice del Ministero della Difesa, affermando l'illegittimità della valutazione del candidato a causa della mancata attribuzione di 0,93 punti per le valutazioni caratteristiche e le qualifiche conseguite; di 2 punti per la categoria benemerenze e qualità professionali dimostrate durante la carriera; e di 0,30 punti per le qualità professionali; per complessivi ulteriori punti 3,23, che avrebbero consentito all'interessato di conseguire 75,09 punti, così da risultare primo classificato e vincitore del concorso.

3. Avverso tale sentenza, il Ministero della Difesa ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato affermando che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente aderito in maniera pedissequa alle affermazioni del ricorrente, senza verificarne la veridicità; le argomentazioni del TAR per il Lazio risulterebbero confutate dal verbale n. 3 della Commissione di valutazione (redatto all'esito della rivalutazione del candidato).

L'appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 8008/2019, questa Sezione ha ordinato all'Amministrazione di fornire, nel termine di 45 giorni, documentati chiarimenti in ordine alle deduzioni dell'appellante contenute nella memoria datata 16 novembre 2019, con particolare riferimento all'asserita erronea valutazione delle "mancate redazioni" (tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 7 del bando di concorso) ed alla contestata mancata valutazione del diploma/abilitazione di infermiere professionale conseguito dall'interessato il 5 maggio 1989. Dunque, l'ordinanza ha fissato l'udienza per la definizione del merito.

Il Ministero della Difesa ha adempiuto a tale richiesta, depositando una relazione di chiarimenti in data 11 dicembre 2019.

L'appellato, a sua volta, ha depositato una memoria di replica in data 7 gennaio 2020.

All'udienza del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Ciò premesso, va rilevato che l'Amministrazione appellante afferma che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente aderito in maniera pedissequa alle affermazioni del ricorrente, senza verificarne la veridicità, eventualmente acquisendo informazioni e documenti utili per stabilire l'attendibilità delle affermazioni dell'interessato, nel rispetto del principio dispositivo con metodo acquisitivo che regola l'istruzione probatoria nel processo amministrativo.

Inoltre, il Ministero della Difesa sostiene che le argomentazioni del TAR per il Lazio risulterebbero confutate dal verbale n. 3 (doc. 7 dell'Amministrazione appellante) redatto dalla commissione di valutazione in esito alla rivalutazione del candidato, da cui emergerebbe che sono state esaminate le doglianze sollevate dall'interessato in ordine alla mancata valutazione del rapporto informativo n. 36 e di alcuni titoli posseduti e corsi da lui frequentati; tanto che, all'esito del procedimento di rivalutazione, il punteggio conseguito dal sottufficiale è stato pari a 74,09 (in luogo degli originari 71,86 punti).

Sotto altro profilo, l'Amministrazione ha affermato che la differenza di punteggio tra l'appellato ed il vincitore del concorso sarebbe giustificata:

- dalle rispettive schede di valutazione (doc. 5 e 10 dell'Amministrazione appellante), da cui si evincerebbe che il secondo ha riportato un migliore punteggio sia nelle valutazioni caratteristiche, che nei titoli di studio, avendo conseguito una laurea di primo livello;

- dalle valutazioni caratteristiche dell'appellato riportate nello statino riepilogativo (doc. 11 dell'Amministrazione appellante), da cui si evincerebbe come la commissione esaminatrice abbia correttamente applicato i criteri integrativi di valutazione dei titoli dei concorrenti, adottati con il verbale n. 1 del 22 maggio 2012 (con il quale erano stati fissati tali criteri integrativi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Bando di concorso), in cui si prevedeva espressamente che "la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica darà luogo a valutazione soltanto se collocata fra due documenti con valutazione di eccellente".

Tenuto conto che la documentazione rilevante era soltanto quella relativa al quinquennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le "mancate redazioni" da prendere in considerazione sarebbero state costituite solo dalla n. 33 e dalla n. 34, entrambe asseritamente irrilevanti: la prima poiché collocata tra altre mancate redazioni; la seconda, per essere seguita da un documento concluso con la qualifica di "superiore alla media".

Secondo il Ministero della Difesa, anche l'affermazione del giudice di primo grado - relativa all'equipollenza tra il diploma di infermiere professionale (conseguito il 5 luglio 1989 presso Mariscuola Taranto) e la laurea di primo livello - sarebbe contraddetta da quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000, che circoscriverebbe il significato dell'equipollenza "ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione di base", e dai criteri di valutazione elaborati dalla Commissione esaminatrice con verbale n. 1 del 22 maggio 2012, in quanto tali criteri attribuirebbero punteggio solo alla laurea di primo e secondo livello, senza menzione di titoli equipollenti.

5. Il Collegio, preliminarmente, osserva che con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente in primo grado ha censurato la mancata valutazione, nell'ambito del secondo giudizio operato dalla commissione esaminatrice, di titoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli censurati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Infatti, oltre a riproporre le censure dirette a contestare la mancata valutazione del rapporto informativo n. 36 (dalla cui valutazione sarebbe conseguita una maggiorazione pari a 0,93 punti), la mancata attribuzione di 2 punti per due distinti attestati di benemerenza legati all'anzianità di servizio, la mancata attribuzione di 0,3 punti per l'impiego presso il reparto di volo di Marister Grottaglie e la mancata attribuzione di punteggio per la frequentazione di corsi di istruzione e specializzazione; con i motivi aggiunti è stata censurata la mancata attribuzione di punti asseritamente spettanti per il possesso di ulteriori note caratteristiche (relative al periodo di servizio dal 30 maggio 2007 al 21 gennaio 2008), per l'incarico come infermiere a bordo nave e per il corso e l'abilitazione per la fisiopatologia subacquea.

Tali ultime censure debbono ritenersi tardive, in quanto non sono state proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, ma solo a valle del nuovo giudizio espresso dall'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere di autotutela.

In tale sede, la Commissione esaminatrice ha correttamente riesaminato la posizione dell'appellato, alla luce delle censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, verificando la mancata valutazione dei titoli indicati dal candidato (cfr. verbale n. 3 - doc. 7 dell'Amministrazione appellante).

L'asserita mancata valutazione di altri titoli, non esplicitamente contestati dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, non era più sindacabile con i motivi aggiunti a causa del decorso del termine di decadenza utile per proporre impugnazione, posto che l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione era stato limitato alla sola verifica della fondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente e non aveva per oggetto una nuova rivalutazione complessiva del candidato.

Al riguardo, va rilevato che l'irricevibilità del ricorso o dei motivi aggiunti può essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza bisogno di espressa eccezione di parte, anche in sede di appello, in linea con quanto affermato l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, la quale ha precisato quanto segue: "considerato l'univoco tenore letterale degli artt. 9, 35 e 104 del c.p.a. prima citati, ritiene l'Adunanza plenaria che debba fornirsi risposta positiva al quesito concernente la permanente possibilità per il giudice di appello di rilevare ex officio la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado in carenza di pronuncia del giudice di primo grado, sul punto".

Ciò deve ritenersi consentito in tutte le eventualità in cui il giudice di primo grado non si sia pronunciato esplicitamente sul punto, a condizione che ivi nessuna delle parti abbia prospettato la questione e, pertanto, possa escludersi con certezza la sussistenza di una valutazione implicita in ordine alla ritualità del ricorso (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 5138/2017).

In sostanza, l'unico limite al rilievo dell'irricevibilità delle censure da parte del giudice è costituito nella formazione del giudicato sulla questione (che, nel caso di specie, non risulta essersi formato), salvo l'onere (ottemperato all'udienza del 13 febbraio 2020) di informare la parte le cui ragioni verrebbero frustrate dalla pronuncia di inammissibilità, così da garantire il contraddittorio sulla questione.

Nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna pronuncia da parte del giudice di primo grado sul punto, il Collegio può rilevare l'irricevibilità delle censure dedotte con i citati motivi aggiunti.

6. Ciò premesso, il Collegio osserva che il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso proposto in primo grado, affermando che la commissione esaminatrice non avrebbe valutato i seguenti titoli del candidato: rapporto informativo n. 36 (dalla cui valutazione sarebbe conseguita una maggiorazione pari a 0,93 punti); due attestati di benemerenza legati all'anzianità di servizio; l'impiego presso il reparto di volo di Marister Grottaglie; la frequentazione di corsi di istruzione e specializzazione.

In realtà, l'Amministrazione ha rappresentato le ragioni per le quali le doglianze del candidato sono state in parte accolte ed in parte disattese, modificando il giudizio espresso inizialmente e attribuendo all'interessato 74,09 punti in luogo degli originari 71,86 punti (cfr. verbale n. 3 - doc. 7 dell'Amministrazione appellante).

In sede di rivalutazione, in particolare, sono stati attribuiti al candidato i 0,93 punti richiesti per la mancata valutazione del rapporto informativo n. 36; i 0,30 punti per l'impiego presso il reparto di volo di Marister Grottaghe; il punto chiesto per aver frequentato il corso IGP presso la Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto.

Invece, non è stato attribuito un ulteriore punto relativo all'attestato di benemerenza "Croce d'Argento" per i 16 anni di servizio, in quanto la commissione esaminatrice ha ritenuto che "uniformemente per tutti i candidati le benemerenze legate all'anzianità (di servizio, di imbarco, ecc.) venissero assorbite da quelle conferite per un periodo di servizio maggiore"; nel caso di specie, essendo già stato riconosciuto all'interessato un punto per la "Croce d'oro" per i 25 anni di servizio, la commissione esaminatrice ha ritenuto di non potergli attribuire un ulteriore punto per la Croce d'Argento.

La commissione esaminatrice non ha attribuito neanche il punto richiesto in relazione al corso volontario presso la Scuola di sottoufficiali di Taranto, evidenziando che, anche laddove tale titolo fosse stato valutabile, il candidato non avrebbe avuto titolo ad ottenere un punteggio utile, avendo conseguito la votazione inferiore ai 24/30, fissata dai "Criteri integrativi di valutazione dei titoli (art. 7 del bando di concorso)".

Infine, la commissione esaminatrice non ha attribuito il punto legato all'abilitazione alla guida dei mezzi militari, rilevando che il conseguimento della stessa non ha dato luogo ad una votazione finale.

Il Collegio ritiene che, in sede di autotutela, la commissione esaminatrice abbia adeguatamente valutato le doglianze che il candidato aveva prospettato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, motivando adeguatamente la scelta di non attribuire alcuni punteggi all'interessato, avuto riguardo a quanto stabilito nel bando relativo alla selezione.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I-bis, n. 8285, emessa il 25 giugno 2019.

8. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - per la particolare natura della controversia, della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8595 del 2019, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza del TAR per il Lazio, Sez. I-bis, n. 8285/2019, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dichiara irricevibili i motivi aggiunti;

dispone la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.