Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 28 febbraio 2020, n. 389

Presidente: Giordano - Estensore: Gatti

FATTO E DIRITTO

I. In via preliminare, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente di tale eventualità.

In primo luogo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, vertendosi in un giudizio che ha ad oggetto un procedimento di esclusiva pertinenza dell'Università, ed in cui sono stati impugnati esclusivamente provvedimenti dalla stessa emanati.

II. Il Collegio non può inoltre pronunciarsi sul merito del ricorso, dovendolo dichiarare inammissibile, per non essere stato notificato all'Università resistente.

Per giurisprudenza pacifica, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 168/1989, le Università sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica, e non più Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che la notifica di un ricorso avverso un provvedimento dell'Università, è validamente effettuabile solo presso la sede dell'Ente, e non presso l'Avvocatura dello Stato (C.d.S., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3381, Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2211, 26 gennaio 2010, n. 279, Sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8632, 21 settembre 2005, n. 4909, Cass. civ., Sez. un., 10 maggio 2006, n. 10700, Sez. lav., 29 luglio 2008, n. 20582, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 settembre 2018, n. 1583, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8366, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 784, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2422), come invece ha avuto luogo nel caso di specie.

III. Nel corso della camera di consiglio, il ricorrente ha richiesto al Collegio la rimessione in termini per effettuare una nuova notifica, invocando l'applicazione dell'errore scusabile.

Osserva il Collegio che, per giurisprudenza costante, il beneficio previsto dall'art. 37 c.p.a., riveste carattere eccezionale, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale della perentorietà dei termini processuali, ed è pertanto soggetto a regole di stretta interpretazione, essendo i presupposti per la sua concessione individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore (C.d.S., Sez. IV, 28 aprile 2017, n. 1965).

Nel caso di specie, non ricorrono tuttavia detti presupposti, tenuto conto in particolare che il precedente invocato dall'istante (C.d.S., Sez. VI, 7 settembre 2004, n. 5810) è in realtà risalente, ed ormai ampiamente superato dal quadro giurisprudenziale attuale, che come sopra evidenziato, è invece pacifico nel ritenere inammissibile il ricorso avverso un atto dell'Università, qualora notificato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale.

In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.