Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-quater
Sentenza 12 febbraio 2020, n. 1903

Presidente: Mezzacapo - Estensore: Pisano

FATTO

Con bando del 25 maggio 2018 pubblicato sulla GUUE e sulla GURI, Cotral S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di global service di igiene ambientale per le sedi e gli autobus della flotta Cotral S.p.A., per la durata di 36 mesi, prorogabile per altri 24 mesi, suddiviso in due lotti: il lotto 1 per un importo complessivo presunto di euro 8.988.174 e il lotto 2 per un importo complessivo di euro 11.294.955, soggetto a ribasso, per l'espletamento delle attività a canone, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle sedute di gara del 18 e 24 settembre e del 22 ottobre 2018, la Commissione ha proceduto all'ammissione dei 7 concorrenti alla gara. Seguivano 18 sedute dedicate all'esame delle offerte tecniche.

Nella seduta del 23 aprile 2019, all'esito dell'esame delle medesime offerte tecniche, l'ATI Multiservizi è risultata collocata al secondo posto (con 63,178 punti) e la ricorrente Copernico al quinto posto (punti 54,384).

Successivamente, la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte e, sulla base dei punteggi attribuiti, l'offerta dell'ATI Roma Multiservizi è risultata prima classificata in graduatoria (punteggio complessivo 88,313), seguita dall'offerta di Copernico, seconda classificata (punteggio complessivo 84,383).

Poiché l'offerta dell'ATI prima classificata superava la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, Cotral ha avviato il procedimento di verifica di congruità, al quale l'ATI Roma Multiservizi ha risposto con nota del 3 giugno 2019.

La Commissione ha proceduto all'analisi dei giustificativi nelle sedute del 6 giugno, 18 giugno e 24 giugno, all'esito delle quali chiedeva ulteriori chiarimenti all'ATI prima classificata, che forniva quanto richiesto con nota del 9 luglio 2019. La Commissione si riuniva ulteriormente nelle date del 16 luglio, 18 luglio e 1° agosto 2019, concludendo i lavori con la dichiarazione di congruità dell'offerta dell'ATI Roma Multiservizi. Faceva quindi seguito, in data 21 agosto 2019, l'aggiudicazione, pubblicata il 27 agosto 2019 e notificata a Copernico in pari data.

Con il ricorso in epigrafe, la società Copernico ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di global service di igiene ambientale per le sedi e gli autobus della flotta Cotral S.p.A. per la durata di 36 mesi, lotto 2 e i connessi atti indicati nel ricorso.

Il ricorso è stato affidato a tre motivi di censura attinenti alla fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, a sette motivi riguardanti le valutazioni operate dalla Commissione sulle offerte tecniche e ad ulteriore censura attinente alla illegittimità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia in quanto svolta da una Commissione ad hoc anziché dal RUP.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato e che all'esito del giudizio venga dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato e disposto il subentro nello stesso da parte dell'odierna ricorrente, che una volta disposta l'esclusione dell'offerta del r.t.i. Roma Multiservizi risulterebbe aggiudicataria dell'appalto impugnato in questa sede.

Il tutto con risarcimento, a titolo anche di responsabilità precontrattuale, del danno subito, da parametrarsi sia al mancato utile discendente dal contratto nella parte eventualmente già eseguita dall'aggiudicataria originaria, sia al danno curriculare discendente dal non poter spendere la commessa di cui è causa in successive procedure ad evidenza pubblica nelle more del presente giudizio.

Si sono costituiti in giudizio Cotral S.p.A. e la controinteressata Roma Multiservizi.

Nell'odierna udienza, viste le memorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va innanzitutto premesso che esulano dalla presente controversia, attinente alla legittimità della gara di cui trattasi, tutte le questioni in fatto prospettate dalla ricorrente con riferimento alla fase successiva all'aggiudicazione (v. comunicato pubblicato da Cotral il 16 novembre 2019 e lo sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il 30 dicembre 2019).

Nel merito, le censure dedotte non possono essere accolte.

È, in primo luogo, infondata la prima censura, con cui parte ricorrente lamenta violazione della lex specialis della gara (paragrafo D.3) sotto il profilo della mancata indicazione, nell'offerta economica dell'ATI aggiudicataria, delle qualifiche del personale.

Effettivamente, come argomentato da parte ricorrente, la richiamata previsione della lex specialis dispone che "I concorrenti ... dovranno presentare offerta, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione ... del Modello di Offerta Economica ... nel rispetto delle modalità ivi riportate", con la precisazione che "nel modello di offerta dovranno altresì essere indicati ... il numero di unità del personale impiegato, qualifica, livello, numero ore di lavoro, costo orario e totale costo manodopera per livello, compilando l'apposita griglia riportata nel modello di offerta".

E tuttavia, ritiene il Collegio che alla (non contestata) mancata compilazione del Modello di offerta economica in conformità alla lex specialis - quanto all'omessa indicazione delle qualifiche del personale impiegato - non conseguano profili di anomalia dell'offerta, secondo quanto invece ritenuto da parte ricorrente.

È vero, infatti, che l'indicazione delle qualifiche del personale impiegato potrebbe essere in astratto un fattore essenziale ai fini della determinazione del costo reale della manodopera, e tuttavia nel caso in esame non soltanto il personale impiegato appartiene ad un'unica qualifica professionale (risultando diversificati esclusivamente i singoli profili professionali) il cui costo era dunque agevolmente ricavabile dall'indicazione del livello contrattuale dei dipendenti previsto dal CCNL Multiservizi, ma comunque l'indicazione di tale qualifica professionale risulta puntualmente indicata nell'offerta tecnica (v. tabella inserita paragrafo T.1.1.1 - rubricato "Struttura organizzativa proposta").

Considerata, dunque, l'unicità della qualifica dei ricorrenti, la mancata specificazione di tale qualifica nel Modello di offerta economica non appare al Collegio una carenza tale da inficiare la serietà dell'offerta nel suo complesso.

Piuttosto, la clausola di cui trattasi - nel richiedere la compilazione del modello di offerta con particolari modalità e la compilazione di una "griglia" nella quale indicare il numero di unità del personale impiegato, qualifica, livello, numero ore di lavoro, costo orario e totale costo manodopera per livello" - nel contesto della lex specialis assolve a mere finalità di semplificazione dell'attività dell'amministrazione, ma non vieta (né del resto sostituisce) la necessaria attività di verifica da parte della Commissione della effettiva rispondenza di tali informazioni rispetto a quanto risultante dalla complessiva documentazione di gara.

Peraltro, proprio con riferimento specifico all'incidenza dell'indicazione delle qualifiche professionali sul costo della manodopera, giova ricordare che neppure l'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) prevede l'indicazione, a pena di esclusione, di dati quali quello relativo alla qualifica professionale e che, quindi, anche dopo la lettura data dalla Corte Europea di giustizia con la sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18 può addirittura ricorrersi all'integrazione di tale informazione con soccorso istruttorio quando i costi della manodopera siano indicati, ancorché non separatamente dagli altri, nell'offerta tecnica, restando doverosa l'esclusione solo qualora i costi della manodopera non siano affatto presenti, quando siano falsi o fuorvianti ex art. 80, comma 5, lett. c-bis), oppure quando siano incongrui o inferiori ai minimi contrattuali (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6688).

Né può accogliersi il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta che l'ATI aggiudicataria abbia previsto di impiegare nella propria organizzazione aziendale n. 26 "operai con patente per i servizi di manovra", inquadrandoli al 3° livello contrattuale anziché al 4° livello, con conseguente incongruità dell'offerta.

Orbene, premesso che nel caso in esame l'inquadramento del personale in esame nel 4° livello non risultava ictu oculi evidente sulla base del CCNL imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (che al IV livello fa riferimento ad autisti e conducenti e non a "manovratori") e che per l'attribuzione di tale livello, come dichiarato dal ricorrente stesso, è stato stipulato un accordo il 14 novembre 2017 tra Copernico e due sindacati di categoria, nel ribadirsi che il sindacato del giudice amministrativo sugli esiti del giudizio di anomalia è limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità - come errori di valutazione gravi ed evidenti, manifesti errori di fatto, oppure valutazioni abnormi ovvero di motivazione fondata su palese e manifesto travisamento dei fatti da parte della stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta tecnica o verifica di anomalia (C.d.S., Sez. V, 7 gennaio 2019, n. 139; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 25 ottobre 2019, n. 1839; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 27 giugno 2019, n. 902; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 giugno 2019, n. 572) - va ulteriormente precisato che il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (C.d.S., Sez. III, 10 gennaio 2020, n. 249; C.d.S., Sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921), senza che possa attribuirsi valenza significativa ad eventuali profili di anomalia inerenti, come nel caso specifico, ad una singola voce (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 47; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 64).

Le medesime considerazioni devono essere fatte con riferimento alla terza censura, con cui parte ricorrente lamenta l'asserita sottostima del tasso applicato dall'ATI aggiudicataria alle retribuzioni del personale.

In particolare, il ricorrente lamenta che il tasso Inail dichiarato nei giustificativi del 3 giugno 2019 dal r.t.i. Roma Multiservizi "si espone a una serie di criticità, sia con riferimento alla mandataria, sia alla mandante": con riferimento alla mandataria, nei predetti giustificativi si afferma infatti che "il tasso medio INAIL 2016 applicato a RomaMultiservizi SpA è pari a 1,86% in luogo del 3,939% indicato nella tabella ministeriale, dovuta alla riduzione percentuale pari al 16,61% sul tasso applicabile del 2,2% comunicato dall'ente stesso con le basi di calcolo anno 2016". Tuttavia, parte ricorrente non specifica quale sarebbe l'incidenza del diverso tasso applicato sull'offerta economica considerata nel suo complesso, né contesta che il tasso applicato non sia conforme ai livelli minimi contrattuali; analogamente inammissibile, perché non è dato cogliere quanto incida complessivamente, è il profilo della censura con cui si contesta il giustificativo di alcuni macchinari che, oltre a non essere firmato (perché inviato a mezzo mail), alla data di presentazione sarebbe anche scaduto.

Devono, inoltre, essere dichiarate inammissibili le censure proposte dalla ricorrente avverso i punteggi attribuiti dall'amministrazione alle offerte tecniche rispettivamente presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata.

Al riguardo, sostiene Copernico che, dal raffronto delle due offerte tecniche, risulterebbe illogico il distacco di 8 punti circa attribuito dalla Commissione giudicatrice. Senza tentare di dequotare il punteggio attribuito al r.t.i. aggiudicatario rispetto ai singoli parametri, ma attribuendo a Copernico il medesimo punteggio (nonostante le criticità), il punteggio finale dell'offerta tecnica sarebbe:

- r.t.i. Roma Multiservizi: 63,18 punti;

- Copernico: 60,94 punti.

In particolare, quanto alla Struttura organizzativa proposta (criterio T.1.1.1), la ricorrente contesta che per tale criterio l'aggiudicataria abbia ricevuto 2,57 punti ed essa 2,25 punti, pur avendo l'aggiudicataria totalmente omesso, nella propria offerta tecnica, di descrivere il dimensionamento per le diverse attività previste nel corso del contratto.

Tale censura è contestata nel merito dalla controinteressata, che argomenta come il dimensionamento per le diverse attività previste da contratto è descritto a pagina 7 dell'offerta e che la migliore valutazione dell'offerta aggiudicataria (per 0,5 punti) tiene conto del maggior numero di operatori (139 contro 118) ed ore (circa 8.000 in più) offerte dall'ATI Roma Multiservizi, nonché dell'attenzione rivolta ai servizi ed alle attività di contact center, non riscontrabile allo stesso modo nell'offerta di Copernico.

Anche sotto il profilo della Qualifica e formazione del personale (criterio T1.1.2), la ricorrente contesta di aver ricevuto, per tale criterio, 1,91 punti a fronte del punteggio massimo di 3 punti attribuito all'aggiudicataria, malgrado il declassamento degli addetti alle manovre dal 4° al 3° livello.

Il punteggio è invece corretto secondo la controinteressata, considerato che Copernico allega curricula delle sole figure apicali (4 unità), non descrivendo il resto degli operatori coinvolti nella commessa.

Anche per quanto riguarda le ore di formazione, l'offerta da parte delle due società vede l'RTI aggiudicatario prevedere 50 ore complessive in più.

Quanto alla Modalità gestione interventi programmati - (criterio T1.1.4), la ricorrente afferma di mal comprendere il divario attribuito dalla Commissione giudicatrice (0,92 punti) perché entrambi gli operatori utilizzano un sistema informativo che consente di gestire la calendarizzazione degli interventi con due diverse modalità e altrettante schedulazioni.

Ad avviso della controinteressata, la differente valutazione deriverebbe invece dalla modalità di gestione delle assenze/sostituzioni, criticità importante della commessa, per la quale l'RTI aggiudicatario prevede un piano dettagliato, non presente nell'offerta di Copernico.

Quanto alle Misure in materia di sicurezza (criterio T 1.2), la ricorrente contesta il maggior punteggio ricevuto dall'ATI aggiudicataria (complessivamente 0,45 per tre sottocriteri) affermando che entrambi gli operatori descrivono in maniera quasi sovrapponibile i processi utilizzati, richiamando le medesime norme in materia di sicurezza. Anche tale affermazione è contestata dall'aggiudicataria sulla considerazione che, al contrario, per tutti e tre i sottocriteri relativi alle misure in materia di sicurezza, l'offerta aggiudicataria si è rilevata migliore: "ad esempio, per i sistemi organizzativi e procedure per assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, pur rispondendo entrambe le offerte agli standard richiesti, l'offerta della RTI Roma Multiservizi non si limita ad un mero elenco delle attività, ma risulta essere più precisa e dettagliata, in particolare per quanto riguarda l'informatizzazione a supporto delle attività e a garanzia della relativa qualità delle stesse (ad es. l'utilizzo di check list informatizzate, sistema automatizzato di supporto agli operatori per controllare la disponibilità e il corretto utilizzo dei DPI, utilizzo di dispositivi di allarme Uomo a terra per operatori che operino in condizioni isolate). Con riguardo al piano di formazione ed informazione in materia di sicurezza, la differenza di valutazione, seppur minima, sarebbe data dal fatto che l'ATI aggiudicataria prevede l'istituzione della figura dello 'specialista personale e formazione' ed offre la possibilità a tutto il personale Cotral di partecipare a tutte le sessioni formative previste".

Anche quanto alla Struttura logistica (criterio T 1.3), la ricorrente contesta la differenza a suo svantaggio di 0,82 punti nella valutazione, sostenendo di aver offerto una struttura logistica certamente più idonea alle aree oggetto della gara (province di Frosinone e Latina). Ribatte la controinteressata che invece "è la struttura preaggiudicazione delle società controinteressate a rilevare, considerato che il sovradimensionamento, citato nel ricorso, permetterà di gestire al meglio eventuali "casi di necessità specifiche di Cotral e rispondere a situazioni temporanee di maggior richiesta/picchi di lavoro", come descritto nell'offerta tecnica a pag. 23. Inoltre la numerosità e la qualità dei veicoli a supporto della logistica giustificano ampiamente la diversa valutazione. Allo stesso modo la dotazione tecnologica a disposizione del personale di coordinamento ed operativo appare più numerosa e completa. Infine l'RTI aggiudicatario dettaglia attentamente l'offerta di integrazione di ulteriori locali magazzini/spogliatoi nei casi in cui Cotral non li metta a disposizione della commessa.

Quanto al criterio Modalità, processi e strumenti proposti per supportare il committente nella gestione informatizzata dei servizi (criterio T 1.4.1); Soluzioni della certificazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi (criterio T 1.4.2); Autocontrollo (criterio T 1.5), inoltre, secondo la ricorrente "i due operatori avrebbero dovuto conseguire il medesimo punteggio, considerato che entrambe si avvalgono di un sistema informatico innovativo che garantisce quanto richiesto dal Capitolato".

Secondo Romamultiservizi la censura - oltre che inammissibile per genericità - sarebbe anche infondata, perché la descrizione da parte dell'ATI Roma Multiservizi del prodotto informatico offerto appare più dettagliata e di maggior qualità, specificandone attentamente le caratteristiche ed una serie di attributi ad esempio di fruibilità e operatività tramite un'ampia gamma di dispositivi, specificando e sottolineando la richiesta integrabilità con il sistema Archibus interno a Cotral e offrendo tempi più ristretti per la realizzazione e la messa a regime dell'operatività dell'interfaccia (pag. 29 dell'offerta tecnica) rispetto a quanto previsto dal capitolato (pag. 26). La soluzione tecnologica proposta dalla Roma Multiservizi sarebbe descritta in modo attento e dettagliato, mettendone in risalto le caratteristiche di cui la committente si gioverebbe, mentre Copernico non specifica a sufficienza il processo di certificazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi, dando scarso rilievo alle soluzioni tecnologiche offerte. L'offerta aggiudicataria sarebbe superiore, anche per l'autocontrollo, in virtù dell'implementazione delle procedure di controllo con la customer care riferita ai responsabili Cotral, inserita nei controlli di secondo livello e in virtù dell'inserimento di un controllo di terzo livello, non previsto da Copernico, affidato a terzi cioè ente certificatore accreditato esterno.

Quanto al Piano di manutenzione integrativo delle aree verdi (criterio T 2.6.2) Copernico sostiene di aver offerto un piano manutentivo/integrativo per le aree verdi che prevede una frequenza di interventi maggiore rispetto a quello offerto dall'ATI Roma Multiservizi e che quindi sarebbe illogico il minor punteggio ricevuto. Anche tale censura è contestata dalla controinteressata, secondo cui la differente valutazione delle due offerte è stata determinata principalmente dall'indicazione di attività ulteriori aggiuntive, non previste in capitolato, di manutenzione aree verdi offerte dalla RTI aggiudicataria e dall'inserimento fra le attività ordinarie del "taglio dei polloni" (straordinaria da capitolato); inoltre avrebbe avuto un particolare peso la disponibilità di attrezzature e risorse per la gestione dell'"emergenza neve" e l'offerta della definizione preventiva di un piano "Neve".

Tanto premesso, è evidente come tali censure, in quanto mirano ad ottenere una valutazione del Giudice sostitutiva di quella della Commissione di gara senza che sia evidenziato alcun profilo di abnormità della valutazione, non possano trovare spazio.

Nelle gare pubbliche, infatti, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 del d.lgs. n. 104/2010 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 7728; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 887). Conseguentemente, per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, presupposti che per quanto sopra evidenziato non si ravvisano nel caso in esame.

Infine, va respinta la censura con cui parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, 30, 31, 32, 77 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 5.3 delle Linee guida n. dell'ANAC - incompetenza - eccesso di potere per sviamento, contestando le modalità con cui è stato svolto il subprocedimento di verifica dell'anomalia condotto dal Cotral tramite una Commissione ad hoc diversa da quella che ha valutato le offerte, in cui figuravano anche soggetti diversi dalla Commissione giudicatrice della gara, e in assenza del RUP.

Ed invero, l'art. 97 (v. in particolare commi 5 e 7) del Codice dei contratti pubblici, nel descrivere il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, fa sempre esclusivo riferimento al fatto che lo stesso sia svolto dalla "stazione appaltante", senza ulteriori specificazioni.

Ciò significa che l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nel regolare lo svolgimento di tale fase - che, contrariamente a quanto pur laconicamente sostenuto da una recente sentenza, secondo il legislatore non è descritta come "di esclusiva competenza del RUP (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 gennaio 2020, n. 509) - che ben potrà quindi essere eventualmente affidata alla stessa Commissione di gara o anche ad una Commissione costituita ad hoc, qualora lo richieda la particolarità della gara, specie allorquando, come nel caso in esame, si tratti di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di specie, poi, occorre evidenziare che la lex specialis della procedura ha previsto genericamente che "Cotral valuterà la congruità delle offerte (...) e Cotral (...) si riserva la facoltà di effettuare la verifica della congruità dell'offerta sulla base della normativa vigente" così da potersi ritenere aperta la possibilità che nel caso specifico la valutazione fosse rimessa alla stessa Commissione giudicatrice, il cui ausilio nel caso concreto è stato richiesto proprio dal RUP, come risulta dalla mail inviata in data 16 maggio 2019 alle ore 16.44 (nel senso che la scelta relativa alla competenza sulla verifica di anomalia dell'offerta è rimessa alla stessa stazione appaltante in sede di redazione della lex specialis di gara - che specie nel caso di cui all'art. 77 ben potrebbe ricorrere alla stessa Commissione di gara - v. anche T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 688).

Non osta a tale interpretazione il fatto che l'art. 3, comma 3, del Codice contempli la competenza "residuale" del RUP per quanto non specificato da ulteriori disposizioni, dovendosi ad avviso del Collegio interpretare la disposizione solo quale norma di chiusura, nel senso che ove non sia diversamente previsto, la competenza de qua spetta in via residuale al RUP (in merito al contrasto giurisprudenziale sulla competenza del RUP o della Commissione aggiudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ad esprimere le valutazioni sulla congruità dell'offerta con riguardo alle gare da aggiudicare col criterio dell'offerta più vantaggiosa nella vigenza del "vecchio" codice sui contratti pubblici, v. anche Ad. plen. C.d.S., n. 36 del 29 novembre 2012).

Del resto, lo stesso art. 31, al comma 7, prevede che "Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara" il che, unitamente a quanto previsto dal successivo comma 9, induce a ritenere che il legislatore, lungi dal prevedere una competenza esclusiva del RUP in materia di verifica della congruità dell'offerta, abbia in via astratta ammesso la possibilità di "affiancare al RUP altri organi o soggetti ogni qualvolta la procedura di evidenza pubblica controversa presenti elementi di elevato tecnicismo che sconsigliano l'esercizio di competenze e di poteri discrezionali in via esclusiva da parte di organo monocratico, o quando l'esercizio della discrezionalità valutativa del RUP possa comportare conseguenze di indubbio rilievo per la gara, come nel caso della decisione di escludere o meno un operatore economico dal prosieguo della competizione" (T.A.R. Bari, III, 28 maggio 2019, n. 744).

Del tutto irrilevante, poi, al fine della legittimità della procedura di verifica dell'anomalia è la circostanza che un membro della Commissione, collocato a riposo, sia stato sostituito con altro componente, in quanto - a prescindere dal rilievo della controinteressata che evidenzia come "lo scioglimento del rapporto di lavoro tra l'amministrazione ed il componente della commissione, fattore oggettivo e fisiologico, costituisce un naturale limite al principio di immodificabilità della commissione di cui all'art. 84 d.lgs. n. 163/2006" (C.G.A., 14 settembre 2018, n. 501) - la fase di verifica della congruità dell'offerta è del tutto autonoma rispetto a quella della valutazione delle offerte e attribuzione dei relativi punteggi svolta dalla Commissione di gara alla quale, ai sensi dell'art. 77, di norma non spetta il compito di cui trattasi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382).

Ne deriva che ben può l'amministrazione affidare tale ulteriore compito, a seconda dei casi, alla stessa Commissione di gara, ad una Commissione ad hoc integrata da altri soggetti, al RUP e che comunque, ove nulla sia stato stabilito al riguardo, tale compito spetterà al RUP.

È vero, anche, che le Linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", prevedono che - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) - la verifica "è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice" (vd. punto 5.3, Linee Guida Anac n. 3), ma proprio la ratio di questa previsione appare anzi confermare la tesi che per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, può rendersi necessario un supporto anche da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l'offerta anche nelle sue componenti tecniche, oltre che da parte quindi di una Commissione ad hoc.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Va quindi respinta, per insussistenza dei presupposti, anche la domanda di risarcimento del danno.

Le spese di lite possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.