Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 19 febbraio 2020, n. 1249

Presidente: Frattini - Estensore: Ferrari

FATTO

1. Con ricorso notificato il 24 aprile 2019 e depositato il successivo 3 maggio il sig. Vincenzo Bellè, candidato a Sindaco con la lista n. 2, "Insieme per Fiumara futuro in comune", ha chiesto la revocazione della sentenza della sez. III del Consiglio di Stato n. 2255 del 9 aprile 2019, non notificata, con la quale era stato respinto l'appello principale (e dichiarato improcedibile quello incidentale) proposto, unitamente ai signori Fortunato Calabrò, Domenico Emanuele Cucè, Fortunata Denisi, Teresa Orlando, Giuseppe Presterà, Antonia Reitano, Vincenzo Reitano e Giuseppe Trombetta avverso la sentenza del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 726 del 6 dicembre 2018, che a sua volta aveva respinto il ricorso principale (e dichiarato improcedibile quello incidentale) proposto dallo stesso signor Bellè e dagli altri appellanti per l'annullamento dei risultati delle elezioni del 2018 nel Comune di Fiumara, che hanno visto eletto alla carica di sindaco il signor Vincenzo Pensabene e alla carica di consigliere comunale i signori Giuseppe Iannì e Giuseppe Barberi.

Con il ricorso per revocazione il signor Bellè ha dedotto:

a) Errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. - Supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

La sentenza della sez. III del Consiglio di Stato n. 2255 del 9 aprile 2019 sarebbe inficiata da errore di fatto, derivante da una errata e/o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale ha indotto a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, ritenendo inesistente un fatto documentalmente provato. Il Collegio, al punto 7, n. II, della sentenza, con riferimento a due schede, infatti, ha avuto un "abbaglio dei sensi" perché non ha rilevato la circostanza di mero fatto dell'esistenza della preferenza espressa nelle due schede in favore dei consiglieri Reitano Vincenzo e Calabrò Fortunato, circostanza, invece, risultante dalle carte processuali e nello specifico dal verbale redatto dalla Prefettura in esito all'istruttoria disposta dal Tar.

b) Errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. - Supposizione di un fatto la cui verità è esclusa.

La sentenza n. 2255 del 2019 è viziata da un ulteriore errore di fatto, in quanto il Collegio ha ritenuto esistente un fatto documentalmente escluso. La Sezione, infatti, ha giudicato la fattispecie considerata, relativa alle due schede sopra descritte, oggettivamente incerta e, nel dubbio dell'accoglimento o meno dell'appello, ha ritenuto la questione superata sul rilievo che il ricorso incidentale fosse riferito anche a tre schede aventi caratteristiche assimilabili a quelle oggetto del ricorso principale, schede di cui in realtà non vi è prova dell'esistenza.

Il signor Bellè ripropone quindi i motivi di appello, da esaminare una volta accolta la fase rescindente.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumara, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso per revocazione.

3. Si sono costituiti in giudizio i signori Vincenzo Pensabene, Giuseppe Iannì e Giuseppe Barberi, che hanno sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso per revocazione e, per la denegata ipotesi della sua fondatezza, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., l'esame dei motivi dedotti con l'appello incidentale, assorbiti in primo grado, con la declaratoria di improcedibilità, in ragione della reiezione dell'appello principale.

4. I signori Giovanni Calabrese, Domenico Santagati, Vincenzo Barresi, Domenico Porpiglia e Rocco Imerti, consiglieri comunali non si sono costituiti in giudizio.

5. I signori Fortunato Calabrò, Domenico Emanuele Cucè, Fortunata Denisi, Teresa Orlando, Giuseppe Presterà, Antonia Reitano, Vincenzo Reitano, Giuseppe Trombetta, ricorrenti in primo grado e appellanti, non si sono costituiti in giudizio.

6. Con sentenza non definitiva n. 7485 del 2 novembre 2019 la Sezione ha accolto la fase rescindente annullando, per l'effetto, la sentenza revocanda n. 2255 del 9 aprile 2019 e, in relazione alla fase rescissoria, ha disposto la verificazione.

7. In data 22 novembre 2019 sono state depositate agli atti di causa le risultanze della verificazione disposta dalla Sezione a carico del Dirigente dell'Ufficio Elettorale della Prefettura di Reggio Calabria.

8. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, il signor Vincenzo Bellè, nella qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Fiumara per la lista n. 2, aveva chiesto la revocazione della sentenza della sez. III del Consiglio di Stato n. 2255 del 9 aprile 2019, con la quale era stato respinto l'appello principale (e dichiarato improcedibile quello incidentale) proposto, unitamente ai signori Fortunato Calabrò, Domenico Emanuele Cucè, Fortunata Denisi, Teresa Orlando, Giuseppe Presterà, Antonia Reitano, Vincenzo Reitano e Giuseppe Trombetta, avverso la sentenza del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 726 del 6 dicembre 2018, che a sua volta aveva respinto il ricorso (e dichiarato improcedibile quello incidentale) proposto dallo stesso signor Bellè e dagli altri appellanti per l'annullamento della proclamazione degli eletti alle elezioni del 2018 del Comune di Fiumara.

All'esito di tale consultazione elettorale, che vedeva competere solo due liste, è stato eletto Sindaco il signor Vincenzo Pensabene, collegato alla lista n. 1 "Fiumara è wiva", che ha riportato n. 307 voti.

Il signor Vincenzo Bellè, candidato a Sindaco con la lista n. 2, "Insieme per Fiumara futuro in comune", ne ha conseguiti, invece, n. 305. Il distacco tra i due è risultato, pertanto, pari a due voti.

Peraltro il Tar Reggio Calabria, pur avendo respinto il ricorso principale, ha nella parte motiva affermato l'illegittima attribuzione di un voto alla lista n. 1 "Fiumara è wiva", con la conseguenza che a seguito della correzione del risultato elettorale lo scarto si è ridotto ad un solo voto (n. 306 voti alla lista n. 1, "Fiumara è wiva" e n. 305 alla lista n. 2, "Insieme per Fiumara futuro in comune").

A seguito dell'accoglimento, con sentenza non definitiva n. 7485 del 2 novembre 2019, della fase rescindente del ricorso per revocazione e, in parte, della fase rescissoria, alla lista n. 2 sono da attribuire due voti, con la conseguenza che la stessa, con 307 voti, supera la lista n. 1 alla quale sono assegnati n. 306 voti.

Si è reso quindi necessario passare all'esame del ricorso incidentale, proposto dalla lista n. 1 "Fiumara è wiva", con il quale è stata censurata la decisione relativa:

a) a tre schede elettorali non attribuite alla lista n. 1 (in quanto considerate nulle), recanti il crocesegno su entrambi i simboli delle liste e l'indicazione della preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere della lista n. 1. Si tratta, in particolare, delle seguenti schede scrutinate presso la sezione n. 2: a1) una scheda recante il crocesegno su entrambi i simboli delle liste e l'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere alla lista n. 1, "Calabrese", sia nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 1 che in quello inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2; a2) una scheda recante il crocesegno su entrambi i simboli delle liste e la dicitura "Barbera" (chiaramente riferita al candidato della lista n. 1 Giuseppe Barberi, odierno controinteressato) nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 1; a3) una scheda recante il crocesegno su entrambi i simboli delle liste e la dicitura "Barbera" (chiaramente riferita al candidato della lista n. 1 Giuseppe Barberi) nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2;

b) a cinque schede, scrutinate presso la sezione n. 1, con voti illegittimamente attribuiti alla lista n. 2. Nello specifico, si fa riferimento alle schede recanti: b1) crocesegno sul simbolo della lista n. 2, crocesegno sul nome del sindaco della lista n. 2 e la scritta "Trometta Pepe" nello spazio riservato all'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2, indebitamente attribuita al candidato della lista n. 2 Giuseppe Trombetta; b2) crocesegno sul simbolo della lista n. 2, crocesegno sul nome del sindaco della lista n. 2 e la scritta "Peppino Trombetta" nello spazio riservato all'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2, anch'essa indebitamente attribuita al candidato della lista n. 2 Giuseppe Trombetta; b3) crocesegno sul simbolo della lista n. 2, crocesegno sul nome del sindaco della lista n. 2 e la scritta "Ezio Reitano" nello spazio riservato all'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2, indebitamente attribuita al candidato della lista n. 2 Vincenzo Reitano; b4) crocesegno sul simbolo della lista n. 2, crocesegno sul nome del sindaco della lista n. 2 e la scritta "Peppinuzzo Trombetta" nello spazio riservato all'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2, attribuita al candidato della lista n. 2 Giuseppe Trombetta; b5) crocesegno sul simbolo della lista n. 2, crocesegno sul nome del sindaco della lista n. 2 e la scritta "Peppe Trombetta" nello spazio riservato all'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2, erroneamente attribuita al candidato della lista n. 2 Giuseppe Trombetta.

2. Con la citata sentenza non definitiva n. 7485 del 2 novembre 2019, stante il solo voto di scarto tra le due uniche liste in competizione, la Sezione ha effettuato una nuova verificazione sull'appello incidentale.

Il Collegio aveva innanzitutto chiesto la verificazione in ordine ad una scheda non attribuita alla lista n. 1, in quanto considerata nulla, scrutinata presso la sezione n. 2, recante il crocesegno su entrambi i simboli delle liste e l'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere alla lista n. 1, "Calabrese", sia nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 1 che in quello inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2.

Nella relazione del verificatore, depositata agli atti del giudizio in data 22 novembre 2019, si dà correttamente atto di aver rinvenuto, nella busta n. 5 (C) della sezione n. 2 una scheda recante il crocesegno su entrambi i simboli delle liste e l'indicazione della preferenza per il candidato a consigliere alla lista n. 1, "Calabrese" non - come indicato nella sentenza n. 7485 del 2019 - nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere di entrambe le liste n. 1 e n. 2 ma solo nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere della lista n. 2. La fotografia di detta scheda è stata depositata agli atti del giudizio dal Comune resistente, stante l'opposizione al deposito, da parte del verificatore, esperita dal signor Bellè.

Contrariamente a quanto afferma nella memoria il ricorrente in revocazione, signor Bellè, tale produzione è ammissibile e della stessa se ne terrà conto al fine del decidere.

È ammissibile perché nel dubbio, sorto durante le operazioni del verificatore, se la stessa andasse da quest'ultimo depositata unitamente alla restante documentazione, correttamente, per economia processuale - e, quindi, per evitare ulteriori lungaggini conseguenti ad una nuova eventuale istruttoria - l'Amministrazione locale ha prodotto agli atti la scheda, ben consapevole che sarebbe stata comunque decisione rimessa al Collegio giudicante se ritenerla esaminabile o meno.

Il Collegio ritiene inoltre di dover tenere conto, al fine del decidere, di quanto emerso in relazione a tale scheda, non risultando ostativo quanto dalla stessa Sezione già affermato nella sentenza n. 7485 del 2019 in ordine all'impossibilità di estendere le operazioni di verificazione "a schede diverse da quelle sopra indicate".

Nell'ipotesi all'esame del Collegio, infatti, la scheda in questione era proprio quella individuata nell'appello incidentale, sebbene non descritta in termini identici a quanto la stessa risulta poi essere effettivamente.

Trova dunque applicazione la regola, già richiamata nella citata sentenza n. 7485 del 2019, di attenuazione del principio di specificità dei motivi nel giudizio elettorale, affermato da una granitica giurisprudenza del giudice amministrativo in considerazione della peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell'indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli artt. 24 e 113 Cost., così che possono ritenersi ammissibili censure anche parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima (C.d.S., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1477; id., 22 settembre 2011, n. 5345).

Data la premessa, il Collegio dispone nuova verificazione, da effettuarsi, in contraddittorio con le parti, a cura del Dirigente dell'Ufficio Elettorale della Prefettura di Reggio Calabria, o funzionario da lui delegato.

Il funzionario verificatore dovrà:

a) acquisire - previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all'ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti - i plichi contenenti le schede scrutinate nelle sezioni n. 1 e n. 2, come descritte sub 1);

b) comunicare ai difensori delle parti - mediante avviso da recapitarsi a mezzo PEC almeno 5 giorni prima - la data in cui verranno svolte le operazioni di verificazione;

c) procedere alla presenza delle parti intervenute, all'apertura dei plichi sigillati, esaminando gli atti alla luce delle censure prospettate, redigendo, di tutte le operazioni compiute, apposito verbale, nel quale dovranno essere riportate anche le osservazioni formulate dalle parti presenti;

d) descrivere le schede così acquisite in relazione ai vizi indicati dagli appellanti incidentali come sopra riportati, effettuandone riproduzione fotografica;

e) operare l'eventuale riconteggio dei voti.

Al termine dell'istruttoria il funzionario incaricato sarà tenuto a depositare telematicamente (e a mezzo di copia di cortesia presso la Segreteria della Sezione) - entro trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione - una relazione riassuntiva sottoscritta con firma digitale che dia conto dell'attività di verificazione svolta e, in particolare, di quanto sopra indicato; alla relazione dovranno essere allegati i verbali delle operazioni di verificazione debitamente sottoscritti e copia conforme agli originali (che resteranno custoditi presso gli uffici depositari) delle schede elettorali in questione, dei verbali delle operazioni elettorali, delle tabelle di scrutinio delle sezioni e degli altri documenti esaminati nel corso dell'attività istruttoria.

3. Il Collegio rinvia la trattazione della causa all'udienza del 21 maggio 2020.

Ogni altra questione, in rito, come nel merito e sulle spese, sia sul ricorso principale che su quello incidentale è riservata al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone nuova verificazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, in relazione all'appello incidentale.

Riserva ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Rinvia l'ulteriore trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 21 maggio 2020.

Manda alla Segreteria per la comunicazione immediata di copia della presente decisione alle parti costituite, al Prefetto della provincia di Reggio Calabria e al verificatore nella persona del Dirigente dell'Ufficio elettorale della Prefettura stessa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.