Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111
Presidente: Mammone - Relatore: Scaldaferri
RILEVATO CHE
- Sergio B., convenuto in giudizio dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio per rispondere, quale Segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) insieme con il Presidente della Federazione Andrea P., del danno erariale cagionato per mala gestio (spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi recante l'esborso di un indennizzo di importo consistente) nel quadriennio olimpico intercorso tra il 2009 ed il 2012, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;
- resistono con distinti controricorsi, e successive memorie illustrative, il Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
- il Pubblico ministero ha formulato le conclusioni trascritte in epigrafe [«chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso, dichiari il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed emetta le pronunzie conseguenti per legge» - n.d.r.];
CONSIDERATO CHE
- il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e ss. l. n. 20/1994 e dell'art. 15 d.lgs. n. 242/1999, evidenziando in sintesi il difetto dei presupposti necessari per la configurabilità "pubblicistica" della F.I.S.E. e delle somme oggetto di contestazione, e dunque di un danno erariale;
- sostiene infatti che, a partire dalla entrata in vigore del richiamato art. 15 d.lgs. n. 242/1999, tutte le federazioni sportive nazionali costituiscono enti non lucrativi con personalità giuridica di diritto privato, sì che, quando il pregiudizio riconducibile alle condotte dei propri amministratori è risentito dal patrimonio di queste, esula dall'ambito della giurisdizione contabile - e deve piuttosto valersi degli strumenti apprestati dal diritto privato - la azione di responsabilità nei confronti degli amministratori federali, ai quali non si trasferisce il rapporto di servizio che lega la federazione sportiva alla pubblica amministrazione in ragione dello svolgimento di funzioni anche pubblicistiche: in tal senso anche queste Sezioni unite si sono pronunciate (sentenza n. 13619 del 31 luglio 2012);
- sostiene inoltre che le somme oggetto di contestazione non sono qualificabili come "pubbliche", atteso che i contributi del C.O.N.I. e le altre risorse di natura "pubblica", che non sono mai state prevalenti né principali rispetto alle entrate derivanti dalle quote associative, sono comunque stati tutti impiegati per le attività per le quali erano state destinate;
RITENUTO CHE
- il ricorso è privo di fondamento;
- ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che, come in questo caso, sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento (ex multis: Cass., Sez. un., n. 13567/2015; n. 295/2013; n. 9188/2012);
- la F.I.S.E., soggetto privato, è destinataria di contributi finanziari del C.O.N.I., in base all'art. 23, comma 2, dello Statuto di tale ente pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (segnatamente, promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello);
- secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni unite (da ultimo riassunto in Cass., Sez. un., n. 8676/2019 e n. 18991/2017), da un lato, in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass., Sez. un., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., Sez. un., n. 23897/2015): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. un., n. 1774/2013); dall'altro lato, poiché la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico «... ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati»; e ciò in quanto «nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati» (Cass., Sez. un., n. 3310/2014; n. 295/2013; n. 5019/2010; n. 23332/2009; n. 25513/2006);
- si impone dunque la declaratoria della giurisdizione contabile sulla controversia in esame;
- sul ricorrente debbono gravare, in ragione della soccombenza, le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore del C.O.N.I.; non vi è invece luogo a provvedere sulle spese nei riguardi del Procuratore generale presso la Corte dei conti, che è parte solo in senso formale (ex multis: Cass., Sez. un., n. 11139/2017);
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Condanna il ricorrente al rimborso in favore del C.O.N.I. delle spese di questo giudizio, in euro 8.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.