Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 22 novembre 2019, n. 2485
Presidente: Giordano - Estensore: Gatti
FATTO
Con la procedura impugnata la stazione appaltante ha affidato i lavori di costruzione della "tangenzialina" sud di Bernate Ticino, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicata all'attuale controinteressata.
La società ricorrente, seconda classificata, contesta la verifica di anomalia, che avrebbe illegittimamente consentito la sostanziale modifica dell'offerta dell'aggiudicataria.
La controinteressata e la stazione appaltante si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 751/19 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All'udienza pubblica del 7 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso va accolto, avendo la ricorrente sostanzialmente alterato la propria offerta, in sede di presentazioni delle giustificazioni, nell'ambito del procedimento per la verifica della sua anomalia, modificando radicalmente l'entità del costo del lavoro.
Per giurisprudenza pacifica, la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell'anomalia, comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 aprile 2019, n. 1910).
Se è infatti pur vero che l'offerta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 agosto 2017, n. 1774).
II. Nella propria memoria depositata in vista dell'udienza di merito, la controinteressata nega tuttavia di aver ridotto il costo del lavoro, e in particolare, di aver mai indicato la somma di Euro 525.161,55, che secondo la ricorrente, sarebbe invece desumibile dalla somma degli importi della manodopera contenuti nelle schede di giustificazione dei prezzi.
In particolare, secondo Civelli, "la somma del costo della manodopera desunta dall'elenco prezzi non è il costo della manodopera" (pag. 3 memoria del 24 settembre 2019), come sarebbe dimostrato in una tabella allegata, esplicativa del costo del lavoro.
Ritiene in contrario il Collegio che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, detta tabella dimostri in realtà l'avvenuta modifica del costo del lavoro, indicando alla voce "totale costo manodopera Civelli", la somma di Euro 526.161,55, pari a meno della metà di quella indicata in sede di gara, che ammontava ad Euro 1.293.000,00.
III. Il costo del lavoro indicato dalla controinteressata risulta inoltre inadeguato anche sotto altro profilo denunciato dalla ricorrente, presupponendo infatti l'applicazione delle tabelle del costo del lavoro della Provincia di Varese, ove la società ha sede, anziché quelle della Provincia di Milano, in cui i lavori devono essere eseguiti, senza prevedere alcuna "indennità di trasporto" in favore delle maestranze.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti in epigrafe indicati.
Condanna la stazione appaltante e la controinteressata, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 2.000,00 a carico del Comune di Castano Primo, e di Euro 2.000,00 a carico della controinteressata, oltre al rimborso del contributo unificato, ed agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.