Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Piemonte
Sentenza 22 ottobre 2019, n. 308

Presidente: Pinotti - Estensore: Baldi

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 17 dicembre 2018, e notificato in data 4 febbraio 2019, la Procura Regionale agisce nei confronti di P. Giovanni per sentirlo condannare al risarcimento patito dall'Amministrazione di appartenenza e complessivamente quantificato in euro 34.610,90.

A sostegno della richiesta condanna il requirente pone le sentenze del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro, n. 791/2014 del 2 maggio 2014, e della Corte d'appello di Torino, n. 201/2015 del 13 aprile 2015, con le quali veniva condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento di euro 24.460,50, oltre spese legali, in favore di un collaboratore scolastico presso l'I.T.A.S. Dalmasso, a seguito della condotta mobbizzante asseritamente posta in essere dall'odierno convenuto, dirigente scolastico del medesimo Istituto.

Il requirente espone che, passata in giudicato la sentenza d'Appello, l'Ufficio Scolastico Regionale aveva provveduto, in esecuzione delle citate sentenze, a corrispondere al collaboratore scolastico la somma di euro 24.460,50, oltre a rimborsare al suo difensore le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.150,40.

Secondo il requirente, dalle sentenze sopra richiamate, che nonostante l'estraneità del dirigente scolastico nel giudizio de quo possono essere valutate dal giudicante nella loro portata probatoria, emerge il quadro di una condotta vessatoria, posta in essere dall'odierno convenuto nei confronti del proprio subalterno, gravemente contraria ai propri doveri d'ufficio.

La condotta del convenuto, pertanto, avrebbe determinato il danno indiretto oggetto della pretesa risarcitoria.

In data 13 maggio 2019 il convenuto ha depositato, senza l'assistenza di patrocinio legale, memoria di replica con cui, precisato di trovarsi nell'impossibilità economica di nominare un difensore, ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, allegando sentenza penale di assoluzione relativa ad altra vicenda intervenuta sempre con il medesimo collaboratore scolastico ed eccependo la culpa in vigilando del Miur e la prescrizione del diritto al risarcimento.

All'udienza del 16 maggio 2019, rilevato il difetto di rappresentanza del convenuto, il Collegio, visto l'art. 182, comma 2, c.p.c., assegnava il termine di 30 giorni per la regolarizzazione della costituzione.

Con comparsa depositata in data 14 giugno 2019 il sig. P. si costituiva con regolare ministero di difensore, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria.

Nel merito, il convenuto ricorda la sentenza di assoluzione penale per insussistenza del fatto in relazione ad una denuncia presentata dal collaboratore scolastico asseritamente mobbizzato per il reato di minacce e ne invoca l'efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 653 c.p.p.

Ancora, la difesa si sofferma sulle lacune dell'azione difensiva dell'Ufficio scolastico Piemonte nel giudizio civile, lacune che hanno portato alle sentenze di condanna fonte del danno indiretto azionato dal requirente.

In particolare, il convenuto argomenta sui singoli episodi richiamati nelle sentenze civili, ribadendo come l'Amministrazione non abbia prodotto in giudizio i documenti che lui stesso avrebbe messo a disposizione per dimostrare l'assenza di mobbing.

In ogni caso rileva che, come accertato dalle sentenze civili, la responsabilità deve essere condivisa con l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte che non avrebbe vigilato in modo adeguato e non sarebbe tempestivamente intervenuto per dirimere la situazione di contrasto creatasi all'interno dell'istituto scolastico.

Il convenuto conclude quindi per l'assoluzione o, in subordine, la riduzione dell'addebito sia in relazione al concorso causale dell'Ufficio scolastico sia in relazione alle proprie condizioni economiche.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero, come da verbale di udienza, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Il difensore del convenuto ha insistito sul valore della sentenza penale di assoluzione e sull'inerzia del Miur nella predisposizione della difesa nel giudizio civile; ha chiesto, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

La domanda risarcitoria merita parziale accoglimento.

In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione.

Occorre ricordare, in diritto, che la prescrizione dell'azione risarcitoria azionata dalla Procura si prescrive, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, nel termine di 5 anni dall'evento dannoso (indirizzo consolidato da Corte conti, SS.RR., 25 ottobre 1996, n. 62/A; di recente, cfr. Corte conti, Sezione giurisdizionale, n. 22/2017), o quantomeno dalla sua conoscibilità oggettiva (regola ermeneutica ricavabile dall'art. 2935 c.c.: il decorso del tempo ha rilievo in quanto espressione di una voluta inerzia del creditore).

In tema di danno erariale indiretto, come stabilito dalle Sezioni Riunite (sentenza n. 14 del 5 settembre 2011), in ossequio al disposto di cui all'art. 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, posto che solo in tale momento si configura l'evento dannoso consistente nel depauperamento del patrimonio dell'amministrazione ed il relativo danno assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità (v. ex multis, SS.RR., sent. 5/QM/2007; Sez. Puglia, sent. 470/2007; Sez. Sardegna, sent. 869/2007; Sez. II App., sent. 1/2008; Sez. Toscana, sent. 282/2011; Sez. Sicilia, sent. 4126/2011; Sez. Lazio, sent. n. 677 del 2014; Sez. III App., sent. 273/2014; Sez. Campania, sent. n. 423/2017; Sez. Lazio, sent. n. 91/2019).

Nella fattispecie in esame, il danno azionato dalla Procura si è concretizzato con il decreto di pagamento dell'Ufficio scolastico del 9 settembre 2015 e l'invito a dedurre, primo atto interruttivo, è stato notificato il 31 maggio 2018: è quindi escluso il decorso del termine prescrizionale.

Quanto al merito, la presente vicenda integra un'ipotesi di danno indiretto, rispetto al quale la pronuncia civile (sentenza del Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro n. 791 del 2 maggio 2014 e sentenza della Corte d'Appello, non impugnata, n. 201 del 13 aprile 2015) costituisce mero presupposto in fatto.

Tale pronuncia, tuttavia, non esistendo nell'ordinamento una norma che sancisce l'efficacia extraprocessuale della sentenza civile, assimilabile a quella di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p., non esplica alcuna automatica efficacia esterna nel processo contabile.

Cionondimeno, pur in difetto di un'efficacia vincolante, il "giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche) utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile" (Corte conti, Sez. II App., n. 591/2017; cfr. anche Sez. Giur. Piemonte, n. 61/2014; Sez. I App., n. 349/2013; id., n. 297/2011; id., n. 18/2012; Sez. Giur. Piemonte, 25/2019).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, all'esito di un prudente apprezzamento del contenuto delle sentenze del Giudice del Lavoro e delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio civile, non possano sussistere dubbi sulla configurabilità in capo al convenuto P. Giovanni di una condotta dolosamente vessatoria.

Come ormai risulta dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cass., n. 17698/2014).

Dall'esame dei documenti allegati dal requirente emerge che il convenuto, nella sua qualità di dirigente scolastico presso l'Istituto Itas Dalmasso di Pianezza, ha posto in essere una persecuzione sistematica, fondata su fantasiose e plurime contestazioni, disciplinari e non solo (4 contestazioni disciplinari, 6 richieste alla Direzione scolastica regionale di apertura di procedimenti disciplinari, una querela per falso in atto pubblico e tentata truffa ai danni dello Stato per un giorno di assenza dal servizio, con procedimento penale archiviato nonostante l'opposizione dello stesso convenuto), nei confronti di un proprio collaboratore scolastico, con il fine ultimo, perseguito anche tramite richieste di visite mediche di idoneità (sempre superate dal dipendente), di ottenere il licenziamento dello stesso.

A fronte di una simile mole di richieste latamente disciplinari, l'Ufficio Regionale solo in due casi ha proceduto alla comminazione di sanzioni conservative per ritardi di presa servizio.

L'istruttoria testimoniale svolta nel giudizio civile, inoltre, ha evidenziato come con precedenti dirigenti scolastici non ci fossero mai stati problemi di alcun tipo, a dimostrazione di un intento vessatorio che ha ispirato la condotta dell'odierno convenuto, fino al punto da non offrire il proprio parere positivo per uno spostamento del collaboratore scolastico in altro istituto (nonostante due richieste di parere indirizzate al convenuto dall'Ufficio scolastico; cfr. sentenza n. 791/2014, pag. 4, dichiarazioni del teste I.). La stessa istruttoria ha evidenziato l'esistenza di un clima di tensione imputabile al convenuto, reo di perseguitare "tutti i lavoratori che non erano d'accordo con lui" (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4, estratto testimonianza).

È dunque condivisibile la conclusione del Giudice del Lavoro laddove afferma l'esistenza di una "persecuzione sistematica e reiterata posta in essere dal dirigente scolastico... concretizzatasi nel formulare fantasiose contestazioni disciplinari per qualunque comportamento posto in essere dal collaboratore scolastico con una maniacalità e ossessività del tutto estranea al legittimo controllo da parte del superiore gerarchico sull'operato del proprio sottoposto" (cfr. sentenza n. 791, pag. 3).

Negli stessi termini la conclusione della Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 201/2015, laddove ritiene sussistere in capo al convenuto P. Giovanni "un atteggiamento volutamente persecutorio, capace di integrare mobbing... Il costante ricorso a contestazioni di 'presunte' violazioni del codice di comportamento da lui medesimo in molte occasioni esclusivamente stabilito, appare frutto di una concezione dello stesso ruolo del dirigente marcatamente viziata da eccessi di autoritarismo, e da disinvolture formali che sembrano derivare dalla convinzione dell'insindacabilità del proprio operato...".

Si è trattato, quindi, di una condotta reiteratamente e gravemente lesiva dei doveri d'ufficio, tra i quali è ricompreso l'obbligo di correttezza nei rapporti con i collaboratori nel rispetto dei diversi ruoli.

Condotta che, per sua natura, è chiaramente dolosa.

Né induce a differente conclusione la circostanza, segnalata dalla difesa del convenuto, dell'assoluzione del P. a seguito di querela ex art. 612 c.p. proposta dal collaboratore mobbizzato: la sentenza prodotta in giudizio non può spiegare efficacia ex art. 653 c.p.p. nella parte invocata dalla difesa, trattandosi di mere valutazioni del giudice penale e non di fatti storici (il giudice penale, infatti, conferma la pronuncia della frase denunciata come minacciosa ma la ritiene meramente intimidatoria e giustificata dal clima di tensione esistente tra dirigente scolastico e collaboratore).

Parimenti, non decisive appaiono le argomentazioni del convenuto tendenti a giustificare alcuni singoli episodi, ma non in grado di confutare il complessivo quadro probatorio emergente dalle due menzionate sentenze.

Senza contare, tra l'altro, che tali argomentazioni sono fondate sulle sole affermazioni del convenuto, prive di riscontri probatori (cfr. i doc. n. 7 e 8 allegati dalla difesa del convenuto).

D'altra parte, l'Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuto il ricorso del collaboratore scolastico, con nota 9 novembre 2012 chiedeva al sig. P. l'invio di "eventuali osservazioni utili alla difesa" (doc. n. 10 di parte convenuta): qualunque argomentazione oggi proposta, pertanto, avrebbe dovuto essere tempestivamente trasmessa all'USRP per consentirgli di articolare una valida difesa in giudizio. L'affermazione secondo cui il convenuto P., a seguito del trasferimento ad altro Istituto scolastico, non aveva più la disponibilità dei documenti per poter articolare una valida difesa appare francamente pretestuosa, sol considerando che lo stesso convenuto, per l'odierno processo, articola quella stessa difesa analitica che non ha formulato nel 2012.

Alla condotta del convenuto è quindi certamente imputabile il danno azionato nel presente giudizio, pari a complessivi euro 34.610,90 che il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, nella qualità di responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c., ha versato in favore del collaboratore scolastico a titolo risarcitorio (quanto ad euro 24.460,50) e dei difensori dello stesso a titolo di spese legali (quanto ai rimanenti 10.150,40 euro; cfr. decreto di pagamento 9 settembre 2015 emesso dall'U.S.R. Piemonte).

Ciò premesso, ritiene il giudicante che, nella fattispecie in esame, l'evento dannoso sia addebitabile, in parte, anche alla condotta colposa del Ministero per omessa vigilanza.

Le stesse sentenze del giudice civile dalle quali ha tratto origine l'odierna citazione fanno esplicito riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di vigilare su condotte mobbizzanti delle quali aveva contezza.

In altri termini, non sembra al giudice che l'intero ammontare del danno possa essere ascritto alla condotta del P. alla luce di una possibile concorrente responsabilità dei funzionari pro tempore del MIUR cui competeva vigilare sulle condotte del collaboratore scolastico.

Per quanto attiene alla possibilità di operare una riduzione della somma dovuta si rileva che l'83 c.g.c. (nel testo vigente ratione temporis), stabilisce: "1. È vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza".

Non ignora il Collegio che la giurisprudenza contabile assolutamente maggioritaria esclude il litisconsorzio in presenza di coautori del medesimo fatto dannoso (cfr. S.R., 13/2003/QM).

Tuttavia, è evidente che l'applicazione rigorosa di detta giurisprudenza potrebbe condurre all'implicita abrogazione dell'art. 83 del codice di giustizia contabile o, comunque, ad una restrizione pressoché assoluta del suo potenziale ambito applicativo, in aperto contrasto con la ratio della norma che impone al giudice di quantificare il danno in rapporto alla efficacia causale delle singole condotte (lo stesso legislatore, del resto, ha avuto ben presente le criticità applicative della norma proponendone la modifica in sede di correttivo al c.g.c.).

In ogni caso, nel caso in esame ritiene il Collegio di poter tener conto della condotta di soggetti non convenuti stante il carattere sostanzialmente unitario della fattispecie di danno dedotta in giudizio (danno indiretto) nella quale, ab origine (cfr. le sentenze del giudice civile), si faceva esplicito riferimento ad una condotta gravemente colposa del datore di lavoro (Miur): si tratta, quindi, di una fattispecie che indubbiamente richiama il concetto di litisconsorzio sostanziale necessario nell'unica accezione che consente di mantenere una sfera applicativa in capo all'art. 83 c.g.c.

Ciò premesso, nel merito va rilevato il richiamo alla culpa in vigilando del Ministero contenuto nelle sentenze fonte del danno azionato non si articola come un mero richiamo astratto al meccanismo di funzionamento dell'art. 2087 c.c. ma integra una concreta affermazione di responsabilità in capo al datore di lavoro che, pur consapevole dell'esistenza di rapporti di tensione tra i suoi dipendenti (testimoniati non solo dalla moltitudine di segnalazioni disciplinari ma anche dalle richieste che il Miur indirizzava al dirigente scolastico per un eventuale trasferimento del suo collaboratore), non si è attivato in modo concreto e deciso per risolvere un problema evidente nell'ambiente di lavoro o, quantomeno, per chiarire cause e responsabilità della situazione in divenire. In questo modo, pertanto, l'Ufficio scolastico ha reso possibile il perpetrarsi dell'azione mobbizzante nei confronti del collaboratore scolastico.

La sentenza di primo grado, quindi, appare condivisibile nell'affermare che "il datore di lavoro non intervenne per porre fine all'operato del proprio dirigente e per far venire meno il clima di tensione creatosi".

Ritenuta la principale imputabilità del danno all'impropria condotta del convenuto, va ridotta la responsabilità del P. in relazione alla condotta omissiva del datore di lavoro Miur - Ufficio scolastico regionale, quantificando tale riduzione nella misura del 25%.

Il convenuto è quindi tenuto al risarcimento del danno pari al 75% dell'importo azionato dal requirente e così euro 25.958,17.

Infine, al netto di quanto già sopra considerato per la quantificazione del danno, non sussistono ulteriori elementi oggettivi per l'applicazione dell'invocato potere riduttivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Condanna P. Giovanni al pagamento di euro 25.958,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - U.S.R. Piemonte.

Condanna P. Giovanni al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 343,00 (trecentoquarantatre/00).