Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 18 aprile 2019, n. 24906
Presidente: Carcano - Estensore: Zaza
RITENUTO IN FATTO
1. Annalisa S. ricorreva avverso la sentenza del 6 aprile 2016 con la quale la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, c.p., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, c.p.p., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i benefici di legge.
La responsabilità dell'imputata era stata in particolare affermata per la falsa attestazione, quale presentatore di tre titoli cambiari emessi da Pietro C. in favore di Pietro T. e successivamente protestati, di essersi recata presso il domicilio indicato nei titoli e di avervi provveduto alle ricerche del debitore.
2. La ricorrente proponeva nove motivi.
2.1. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e la condanna, e in particolare che:
- l'ipotesi aggravata del falso commesso in un atto di fede privilegiata, per la quale il Tribunale riteneva l'imputata responsabile, non era contestata nell'imputazione laddove nella stessa l'atto oggetto del falso non era specificato e comunque, nel momento in cui si precisava che i titoli venivano protestati solo successivamente, era indicato in un atto diverso da quello di protesto, e quindi necessariamente nell'attività di ricerca del debitore e di ricezione delle dichiarazioni dello stesso;
- la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, nel riferimento alla contestazione della commissione del falso nell'attività di presentatore delle cambiali, a fronte dell'argomentazione dell'appello con la quale si contestava che l'atto di cui all'imputazione fosse quello di protesto e che, comunque, si trattasse di un atto di fede privilegiata;
- la riqualificazione in tal modo operata violava il contraddittorio secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria.
2.2. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge sulla ritenuta qualità di pubblico ufficiale dell'imputata, e in particolare che:
- tale qualità non era accertata e non ricorreva comunque nella figura del presentatore di titoli cambiari, considerato che l'equiparazione di tale figura al pubblico ufficiale è prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1973, n. 349 ai limitati fini delle disposizioni di cui al secondo titolo del secondo libro del codice penale, che non comprende i reati di falso;
- l'argomentazione della sentenza impugnata, per la quale nel predetto titolo è incluso l'art. 357 c.p. che detta la nozione di pubblico ufficiale, non considerava il chiaro rinvio dell'art. 2 legge n. 349 del 1973 alle sole norme incriminatrici presenti nel titolo in esame, introducendo erroneamente un secondo rinvio per effetto dell'art. 357, che ha carattere esclusivamente definitorio.
2.3. Con il quarto motivo e il quinto motivo deduceva vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, e in particolare che:
- secondo la stessa ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, l'imputata eseguiva un accertamento telefonico parlando con la moglie del C. e apprendendo dalla stessa che il marito non aveva la disponibilità economica necessaria per onorare i titoli;
- la prova del dolo era ritenuta in violazione del principio del ragionevole dubbio.
2.4. Con il sesto e il settimo motivo deduceva violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, che, difettando nell'imputata la posizione di pubblico ufficiale per quanto detto in precedenza, doveva essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 483 c.p., per la quale il termine di prescrizione era decorso precedentemente alla sentenza impugnata.
2.5. Con l'ottavo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio della parte civile, e in particolare che:
- il rinvio a tali fini dell'art. 2947, comma 3, c.c. alla prescrizione prevista per il reato doveva intendersi riferito ai soli termini previsti dall'art. 157 c.p. e non anche al prolungamento di detti termini per effetto degli atti interruttivi stabilità dall'art. 160 c.p., essendo pertanto il termine prescrizionale pari nella specie a sei anni, sia che il fatto fosse riqualificato ai sensi dell'art. 483 c.p. per quanto detto al punto precedente, sia che lo stesso fosse mantenuto nell'originaria imputazione non aggravata dalla natura dell'atto;
- il termine di cui sopra era decorso al momento in cui la costituzione di parte civile era presentata all'udienza preliminare il 17 settembre 2012.
2.6. Con il nono motivo deduceva vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza del danno risarcibile, e in particolare che:
- l'esistenza quanto meno di un danno morale non era provata e neppure allegata dalla parte civile, essendo la motivazione della sentenza impugnata apparente nel riferimento alla ravvisabilità in re ipsa di un danno siffatto;
- altrettanto apparente era la motivazione per cui un danno all'immagine e un principio di danno patrimoniale potevano essere individuati nella documentazione prodotta dalla parte civile con riguardo al rifiuto di linee di credito e di forniture commerciali derivanti dall'inserimento del C. nell'elenco dei soggetti protestati, a fronte della deduzione difensiva di insufficienza di detta documentazione.
3. La parte civile Pietro C. depositava memoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza del 4 dicembre 2018 la Quinta Sezione penale di questa Corte, investita della decisione sul ricorso, rilevava l'esistenza di due opposti indirizzi giurisprudenziali sulla questione, che si considerava posta con il primo motivo di impugnazione, relativa alla legittimità di una contestazione in fatto della circostanza aggravante della natura fidefacente dell'atto oggetto della condotta di falso, prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. Osservava in particolare che, per il primo di tali indirizzi, l'aggravante non può essere ritenuta ove la stessa non sia esplicitamente contestata, quanto meno mediante sinonimi o formule equivalenti; e che invece, per il secondo orientamento, l'aggravante deve ritenersi validamente contestata ove la natura fidefacente dell'atto, pur se non espressamente indicata, emerga inequivocabilmente dalla tipologia dell'atto stesso. Rimetteva pertanto il ricorso alle Sezioni unite per la soluzione del contrasto.
5. Con decreto del 31 gennaio 2019 il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissandone la trattazione per l'odierna udienza.
6. La ricorrente, in data 8 aprile 2019, ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione rimessa alle Sezioni unite è posta nei seguenti termini: "Se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione".
2. L'oggetto della questione, così come appena prospettata, può essere indicato in forma essenziale nella ammissibilità o meno di una contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, c.p.; ove per «contestazione in fatto» si intende, e si intenderà nel seguito - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, n. 51260 dell'8 febbraio 2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15 dicembre 2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10 gennaio 2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28 settembre 2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16 settembre 2008, Fornaro, Rv. 242027).
Si tratta di una questione sottesa ai due primi motivi del ricorso, anche se per il vero non esplicitamente dedotta negli stessi, incentrati sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e la condanna. Le censure proposte sul punto investono infatti, in primo luogo, la stessa configurabilità di una contestazione dell'aggravante in esame, sia pure in fatto, nell'imputazione formulata a carico della S.; che la ricorrente esclude sia per la riferibilità della condotta descritta in detta imputazione ad atti non specificati o comunque diversi dal protesto delle cambiali, sia, in ogni caso, per l'impossibilità di ricondurre tale condotta ad un falso commesso in atti fidefacenti.
Su questa tematica, tuttavia, il ricorso non si confronta con le argomentazioni complessivamente svolte nelle due sentenze di merito in ordine alla descrizione della condotta contestata ed alle relative implicazioni giuridiche.
Nella sentenza impugnata, in particolare, richiamato il tenore letterale dell'imputazione ove la stessa addebitava all'imputata di avere «in qualità di presentatore dei titoli cambiari [...] ricevendo un atto nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, attestato falsamente di essersi recata nel luogo e nel domicilio indicati nei suddetti effetti nonché di aver proceduto alle ricerche del debitore», si osservava che alla S. era puntualmente contestata una condotta di falso realizzata nello svolgimento dell'attività di presentatore degli effetti cambiari, segnatamente nei compiti relativi alle ricerche da effettuarsi presso il domicilio del debitore, e si richiamavano i principi giurisprudenziali sull'attribuzione di fede privilegiata agli atti formati nell'espletamento di tali funzioni. Per quest'ultimo aspetto la decisione della Corte territoriale deve ritenersi integrata dalle considerazioni della sentenza di primo grado sulla qualificazione giuridica delle attestazioni del presentatore degli effetti cambiari in ordine alle ricerche eseguite presso il domicilio del debitore ed alle dichiarazioni dallo stesso rese in quella sede. Il Tribunale ricostruiva infatti la posizione del presentatore, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quale concorrente con quella del notaio nella formazione dell'atto di protesto, nelle attività rispettivamente attribuite dalla legge al presentatore quanto alla richiesta di pagamento ed all'acquisizione delle dichiarazioni del debitore, ed al notaio quanto all'accertamento del mancato pagamento e all'elevazione del protesto; derivandone, con riguardo alla figura del presentatore, che le attestazioni dello stesso acquisiscono autonoma rilevanza nell'ambito dell'atto di protesto (Sez. 5, n. 8303 del 17 giugno 1986, Carlevalis, Rv. 173590).
Questa conclusione è del resto conforme al chiaro contenuto della normativa speciale sulla funzione del presentatore degli effetti cambiari. L'art. 4, secondo comma, legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti della cambiali e degli assegni bancari), prevede infatti testualmente che l'atto di protesto «fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»; ciò dopo aver coerentemente premesso che l'atto deve essere sottoscritto anche dal presentatore. La dichiarazione di quest'ultimo ha pertanto una sua propria funzione attestativa, evidenziata dall'autonoma sottoscrizione del dichiarante; e tuttavia costituisce parte integrante dell'atto di protesto (come esplicitamente rilevato in motivazione nella citata sentenza Carlevalis), al quale la norma attribuisce direttamente la piena funzione probatoria di quanto riportato dal presentatore. Detta dichiarazione partecipa dunque della natura fidefacente che dell'atto di protesto è indiscutibilmente propria secondo quanto affermato dalla Corte Suprema (per tutte v. Sez. 5, n. 5274 del 20 febbraio 1996, Panzitta, Rv. 205064), con la conseguente ravvisabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata là dove, come nel caso di specie, il presentatore attesti, contrariamente al vero, di aver svolto le proprie ricerche presso il domicilio del debitore (Sez. 5, Carlevalis, cit.).
Ne segue l'infondatezza dell'affermazione della ricorrente per la quale alla S. non sarebbe stata contestata in fatto l'ipotesi aggravata di cui all'art. 476, comma 2, c.p. attraverso l'indicazione nell'imputazione di una condotta di falso commessa in un atto fidefacente e, in particolare, nell'atto di protesto; emergendo viceversa tale indicazione dal riferimento alla realizzazione del falso in un'attività, quella del presentatore degli effetti cambiari, che dell'atto di protesto è per quanto detto una componente essenziale.
È peraltro opportuno sottolineare che a tali conclusioni, con riguardo alla sussistenza di una contestazione in fatto dell'aggravante ed alla stessa configurabilità della circostanza, si giunge all'esito di un'articolata ricostruzione giuridica della figura e delle funzioni del presentatore dei titoli cambiari, attraverso l'esame della normativa speciale in materia. Una considerazione, questa, che meriterà nel seguito di essere rammentata.
3. Il tema della legittimità della contestazione in fatto dell'aggravante in discussione è invece implicitamente dedotto, fra i motivi di ricorso sull'eccepita nullità della sentenza di primo grado, nell'ultima censura svolta sul punto con riguardo alla lamentata violazione del contraddittorio nella riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., disposta con detta sentenza.
3.1. È opportuno premettere che i termini indiretti, con i quali la questione è posta nel testuale riferimento alla modifica dell'imputazione, sono conseguenza dell'improprietà del riferimento della decisione del Tribunale ad una riqualificazione giuridica del fatto.
Nella sentenza di primo grado, premesso che l'imputazione originariamente contestata individuava espressamente, quale norma di legge violata, l'art. 476, comma 1, c.p., e rilevata di contro la chiara riconducibilità della condotta descritta nel corpo dell'imputazione ad un falso realizzato in un atto pubblico di fede privilegiata, per quanto detto in precedenza, si concludeva che la menzione del comma 1 della norma incriminatrice era il risultato di un errore, dovendosi ritenere che il fatto concretamente addebitato integrasse invece l'ipotesi aggravata di cui al comma 2.
La soluzione processuale, adottata dal Tribunale per porre rimedio a tale errore, era in effetti indicata, sia nel dispositivo che nella motivazione della sentenza, come riqualificazione del fatto nella fattispecie aggravata. In sostanza, tuttavia, la decisione era nel diverso senso del riconoscimento della avvenuta contestazione in fatto di detta fattispecie. Il fatto testualmente addebitato era invero ritenuto già in sé descrittivo di un falso commesso in atto pubblico fidefacente; considerandosi l'imputazione carente solo nell'indicazione delle norme violate, in quanto limitata alla menzione del comma 1 dell'art. 476 c.p., con il quale è incriminata l'ipotesi semplice del falso in atto pubblico, e non estesa anche a quella del comma 2, in cui è specificamente prevista l'aggravante in esame. L'affermazione di responsabilità non aveva pertanto ad oggetto un'ipotesi criminosa difforme da quella contestata, pur se tale da potervi ricondurre il fatto materialmente descritto nell'imputazione; ma era piuttosto riferita ad una fattispecie aggravata ritenuta in fatto già contestata, anche se non esattamente identificata nei richiami normativi in detta imputazione formalmente indicati.
Il punto sul quale conclusivamente finiscono per convergere i motivi di ricorso, dedotti sulla sussistenza dell'aggravante del falso in atto fidefacente, è pertanto quello dell'ammissibilità della contestazione in fatto di tale aggravante; tanto rendendo rilevante, per la decisione del ricorso, la questione rimessa alle Sezioni unite.
3.2. Su tale questione si registra effettivamente il contrasto giurisprudenziale evidenziato nell'ordinanza di rimessione.
Secondo un primo orientamento, la contestazione meramente in fatto dell'aggravante in discussione non è consentita, occorrendo che l'addebito dell'ipotesi aggravata risulti nell'imputazione dall'indicazione specifica della violazione dell'art. 476, comma 2, c.p. o, in mancanza di essa, quanto meno dall'uso di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa (Sez. 3, n. 6809 dell'8 ottobre 2014, dep. 2015, Sauro, Rv. 262550; Sez. 5, n. 12213 del 13 febbraio 2014, Amoroso, Rv. 260209), ovvero chiaramente evocative dell'efficacia fidefacente dell'atto ritenuto falso (Sez. 5, n. 30435 del 18 aprile 2018, Trombetta, Rv. 273807).
Alla base di tali pronunce e di altre di segno analogo (Sez. 5, n. 24643 del 13 aprile 2018, Degli Angioli, Rv. 273339; Sez. 5, n. 8359 del 5 febbraio 2016, Calì) vi è la considerazione del diritto dell'imputato, affermato anche in sede comunitaria (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), di essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuiti; da cui deriva la necessità, perché l'esercizio dei diritti di difesa possa dirsi pienamente garantito, che la natura fidefacente dell'atto, oggetto del falso, sia adeguatamente e correttamente esplicitata nell'imputazione.
3.3. L'opposto indirizzo, nel senso dell'ammissibilità della contestazione in fatto dell'aggravante, muove dai principi già rammentati in tema di legittimità, in generale, della contestazione in tale forma delle circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 38588 del 16 settembre 2008, Fornaro, Rv. 242027); sviluppandosi nella ritenuta sufficienza, ai fini del corretto esercizio espletamento dei diritti di difesa dell'imputato, della cognizione di quest'ultimo in ordine agli elementi fattuali della circostanza, consentita dalla indicazione dell'atto in relazione al quale la condotta di falso è contestata (Sez. 5, n. 2712 del 14 settembre 2016, dep. 2017, Seddone, Rv. 268864; Sez. 1, n. 24870 del 12 marzo 2015, Morichelli). A sostegno di questa conclusione si è fatto particolare richiamo, in tema di legittimità della diversa qualificazione giuridica del fatto, in talune pronunce ai principi generali sulla rilevanza della prevedibilità di detta riqualificazione ai fini della compatibilità della stessa con le garanzie difensive (Sez. un., n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438), sottolineando come la natura fidefacente dell'atto, ove emerga dalla descrizione di quest'ultimo riportata nell'imputazione, renda per l'appunto prevedibile per la difesa che l'inespressa riconducibilità del fatto all'ipotesi aggravata sia ritenuta dal giudice (Sez. 5, n. 55804 del 20 settembre 2017, Vitagliano, Rv. 271838); e in altre alla decisività del dato dell'assistenza tecnica garantita all'imputato nel nostro ordinamento, riconosciuta anche nella giurisprudenza comunitaria (Corte Edu, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia), in considerazione delle ampie possibilità che ciò consente nella previsione di questo esito processuale alla luce delle caratteristiche dell'atto indicato nella contestazione (Sez. 5, n. 23609 del 4 aprile 2018, Musso, Rv. 273473; Sez. 5, n. 33843 del 4 aprile 2018, Scopelliti, Rv. 273624).
Comune alle decisioni citate è peraltro la precisazione che la natura fidefacente dell'atto deve risultare inequivocabilmente come propria della tipologia dell'atto indicato nell'imputazione (condizione ribadita da Sez. 5, n. 38931 del 2 aprile 2015, Maida, Rv. 265501).
4. Le Sezioni unite ritengono condivisibile il primo degli orientamenti riportati, nei termini di seguito esposti.
5. Le considerazioni già svolte sulla riconducibilità della questione alla tematica della corretta contestazione all'imputato del fatto e, per quanto qui specificamente interessa, delle circostanze aggravanti, e non a quella della diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato, rendono non pertinenti taluni degli arresti giurisprudenziali, anche di derivazione comunitaria, invocati a sostegno dell'orientamento favorevole all'ammissibilità della contestazione in fatto dell'aggravante in esame, ma in realtà riferite alla seconda delle tematiche indicate; ciò con particolare riguardo alla prevedibilità della riqualificazione ed alla rilevanza in tal senso dell'assistenza tecnica garantita all'imputato.
È invece coerente, nell'ambito dell'orientamento indicato, il richiamo ai principi giurisprudenziali già affermati sulla legittimità di una contestazione in fatto per la generalità delle circostanze aggravanti.
Tali principi non sono tuttavia applicabili in modo indifferenziato con riguardo a tutte le fattispecie circostanziali, prescindendo dalle particolari connotazioni con le quali le stesse sono costruite nelle norme che le prevedono. Ed a questo proposito, posto che la questione attiene per quanto detto alla materia processuale della contestazione dell'accusa, è opportuno prendere le mosse dai dati normativi che regolano tale materia.
L'art. 417, lett. b), c.p.p. include, fra gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, «l'enunciazione in forma chiara e precisa» non solo del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti; previsione ribadita negli stessi termini dall'art. 429, comma 1, lett. b), per il decreto dispositivo del giudizio - a sua volta richiamato dall'art. 450, comma 3, per la citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero e dall'art. 456, comma 1, per il decreto dispositivo del giudizio immediato - e dall'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. con riguardo al contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a chiusura di un sistema processuale in cui tale enunciazione assume il rilievo di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell'accusa. Tanto essendo del resto conforme alla previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU per la quale «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», ove il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Nel conformarsi a queste inderogabili prescrizioni normative, lo stesso indirizzo giurisprudenziale ammissivo della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti consente tale forma di contestazione descrivendola, e quindi delimitandone la legittimità, nei termini in cui l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata, come queste Sezioni unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. un., n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051).
Da questa condizione discende che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato.
6. Nella prospettiva appena delineata, è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.
Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie.
7. Venendo alla circostanza aggravante oggetto della questione rimessa alle Sezioni unite, la stessa è prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. nel caso in cui «la falsità concerne un atto, o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso».
Posto che la struttura della fattispecie comprende un elemento materiale, costituito dal compimento della condotta su un atto che, nell'implicito riferimento alla disposizione incriminatrice del precedente comma 1, è oggettivamente determinato nelle sue caratteristiche pubblicistiche in quanto formato o comunque manipolato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è evidente come detta fattispecie includa anche un elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso o, nella sintesi terminologica comunemente adottata, fidefacente.
La peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Tale efficacia è infatti descritta dall'art. 2700 c.c. nel fare l'atto «piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»; ed è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato». La qualità di atto fidefacente è dunque affidata, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penalistica di legittimità, alla ravvisabilità di due elementi essenziali, rispettivamente relativi alla titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, ed all'oggetto di tale efficacia. Per il primo aspetto, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede; per il secondo, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13 dicembre 2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 4 maggio 2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12 marzo 2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14 ottobre 2014, Moramarco, Rv. 261298).
Si tratta, all'evidenza, di profili che sono oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali; e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati.
La qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione. Riducendosi alla descrizione dell'elemento materiale della fattispecie aggravatrice, tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell'imputato la componente valutativa costituita dall'attribuzione all'atto della qualità di documento fidefacente. Tanto, come si è detto con riguardo in generale alle circostanze aggravanti che comprendono connotazioni qualitative il cui riconoscimento è risultato di valutazioni rimesse all'autorità giudiziaria, esclude la validità di una contestazione nei termini sopra indicati, ossia, per come è definita, di una contestazione in fatto. Ciò a maggior ragione in presenza di una componente valutativa dell'aggravante che si è visto essere particolarmente articolata, e per la quale si accentuano dunque le ragioni di inesigibilità della previsione del loro possibile esito da parte della difesa, o comunque di insufficienza di tale previsione perché la contestazione dell'accusa possa dirsi compiutamente realizzata.
Tale compiuta contestazione richiede, di contro, che la valutazione accusatoria, nel senso della ritenuta natura fidefacente dell'atto oggetto della condotta di falso, sia esplicitata mediante almeno una delle modalità di seguito descritte. Con l'indicazione nell'imputazione della norma di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., che, essendo detta norma specificamente ed esclusivamente riferita alla previsione della circostanza aggravante, identifica inequivocabilmente quest'ultima come inclusa nella contestazione; o con l'espressa qualificazione dell'atto come fidefacente; ovvero con l'adozione di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti la natura fidefacente dell'atto, nel riferimento alla fede privilegiata dello stesso o alla necessità della querela di falso perché la sua funzione probatoria sia esclusa.
8. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:
"Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra".
9. Alla luce del principio appena enunciato, il ricorso della S. risulta fondato con riguardo alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. L'imputazione formulata nei confronti della ricorrente riporta infatti unicamente il riferimento alla falsa attestazione, quale presentatore di titoli cambiari, di essersi recata nel luogo e nel domicilio indicati negli effetti e di aver proceduto alle ricerche del debitore; e quindi, sostanzialmente, la descrizione dell'atto oggetto del falso, ossia la dichiarazione del presentatore dei titoli che per quanto detto in precedenza è parte integrante dell'atto di protesto. Non è pertanto evidenziata testualmente la natura fidefacente di tale atto, e neppure l'imputazione contiene espressioni evocative di tale natura. Quanto poi alla precisazione della norma che prevede l'ipotesi aggravata, non solo nell'imputazione è assente il richiamo esplicito al comma 2 dell'art. 476 c.p., ma addirittura la norma incriminatrice violata è indicata nel comma 1 dell'articolo, con una espressione che semmai suggerisce una contestazione limitata all'ipotesi non aggravata del reato.
La circostanza aggravante era dunque oggetto di una contestazione che poteva ritenersi esistente esclusivamente in quanto individuabile come avvenuta in fatto; e di una contestazione in fatto che, richiamando quanto già accennato in precedenza, era peraltro identificabile come tale attraverso una complessa ricostruzione giuridica degli istituti interessati dalla vicenda.
Non sussistevano quindi le condizioni perché la circostanza aggravante in esame potesse ritenersi contestata all'imputata.
Per effetto dell'esclusione di detta aggravante, il termine massimo di prescrizione del reato deve essere individuato in sette anni e sei mesi; e, pur tenendosi conto di sospensioni di detto termine per complessivi 299 giorni, lo stesso risulta decorso il 18 ottobre 2014, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio agli effetti penali con declaratoria di estinzione del reato.
10. Dovendosi esaminare ai fini civili gli ulteriori motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputata e sulle disposizioni civilistiche, deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza del motivo dedotto sulla ritenuta qualità di pubblico ufficiale della S.
La ricorrente discute sul punto il riferimento della sentenza impugnata all'art. 2 legge n. 349 del 1973, che al quarto comma prevede l'equiparazione del presentatore degli effetti cambiari al pubblico ufficiale, nel compimento degli atti previsti dalla stessa legge, «ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo secondo del libro secondo del codice penale»; osservando che tale norma riconosce al presentatore la qualità di pubblico ufficiale limitatamente ai reati previsti dal titolo citato, che non comprende le norme incriminatrici dei reati di falso.
L'argomentazione della Corte territoriale, che dando atto di questa delimitazione normativa rilevava però che fra le disposizioni codicistiche richiamate dalla legge speciale è compreso l'art. 357 c.p., introduttivo della nozione generale della qualità di pubblico ufficiale, è specificamente censurata nel ricorso in considerazione della natura esclusivamente definitoria dell'art. 357, che non consentirebbe di ritenerla inclusa nel rinvio della legge del 1973, da intendersi ristretto alle norme incriminatrici del titolo indicato.
Le considerazioni della sentenza impugnata sono per il vero conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso della qualità di pubblico ufficiale del presentatore degli effetti cambiari, sulla base del citato richiamo dell'art. 2 legge n. 349 del 1973 (Sez. 5, n. 8303 del 17 giugno 1986, Carlevalis, Rv. 173590; Sez. 5, n. 10807 del 11 ottobre 1993, Albani, Rv. 196302). A prescindere da tale richiamo, la conclusione positiva sull'attribuzione al presentatore della qualifica in esame è tuttavia sorretta da un elemento di ben più pregnante decisività, desumibile dalla previsione dell'art. 4 della legge speciale. Come si è già avuto modo di vedere, tale norma attribuisce un'autonoma funzione attestativa, nell'ambito dell'atto di protesto, alla dichiarazione del presentatore su quanto allo stesso riferito dal debitore, sulle operazioni da lui compiute e sugli altri fatti avvenuti alla sua presenza, disponendo che anche il presentatore sottoscriva il protesto. Tanto descrive già di per sé una posizione funzionale propria di un pubblico ufficiale. Ma a questo deve aggiungersi che, come pure si è detto, la dichiarazione del presentatore, integrandosi nell'atto di protesto, assume l'efficacia fidefacente che di tale atto è tipica; efficacia che l'art. 2699 c.c. riconduce agli atti emessi da un pubblico ufficiale.
È dunque la stessa posizione funzionale del presentatore degli effetti cambiari, per come disciplinata dalla normativa speciale in materia, a ricondurre necessariamente tale figura a quella di un pubblico ufficiale. E in questa prospettiva l'espressa equiparazione di tale posizione a quella del pubblico ufficiale agli effetti delle norme di cui al secondo titolo del secondo libro del codice penale, prevista dall'art. 2 della legge speciale, ha unicamente la finalità di chiarire che la funzione di pubblico ufficiale, già propria del presentatore, implica che nei confronti dello stesso sia ravvisabile la soggettività attiva richiesta per la responsabilità in ordine ai reati contro la pubblica amministrazione, previsti per l'appunto da quel titolo; conseguenza in effetti precisata anche dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo al reato di peculato (Sez. 6, n. 39584 del 21 maggio 2010, Di Iorio, Rv. 248686).
11. I motivi dedotti sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato sono infondati.
Nella sentenza impugnata si osservava che l'imputata attestava consapevolmente il falso, non essendosi mai recata presso il domicilio del debitore; tanto traendo le conclusioni da quanto esposto più ampiamente nella sentenza di primo grado, ove l'attività effettivamente compiuta dalla S., come ammesso dalla stessa sia al debitore C. che al notaio D.M., si era limitata nel telefonare ad un'utenza fornitale dal creditore T. e a comunicare con la persona che rispondeva a quella telefonata. La Corte territoriale prendeva altresì in esame la tesi difensiva per la quale l'imputata aveva così agito seguendo una prassi in tal senso; rilevando che l'esistenza di una siffatta prassi non era dimostrata, essendosi rivelata sconosciuta al notaio che aveva elevato i protesti, e che comunque l'adesione ad una prassi contraria alla legge non esclude la sussistenza del dolo nella falsa attestazione sull'attività svolta, considerato che l'elemento psicologico del reato contestato ha la forma del dolo generico.
A questa argomentazione la ricorrente oppone considerazioni in fatto che sostanzialmente ripropongono la descrizione del comportamento tenuto dall'imputata, specificando che la persona telefonicamente contattata sarebbe stata la moglie del C. e che la stessa avrebbe riferito alla S. come il marito non avesse la disponibilità economica necessaria per onorare i titoli cambiari. Tali doglianze non si confrontano specificamente con quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alla coscienza dell'imputata di attestare nella propria dichiarazione il compimento di un'attività comunque diversa da quella di ricerca e di diretto interpello della persona del debitore, prevista dalla legge; e quindi alla ravvisabilità del dolo del reato di falso ideologico, senza dubbio generico, come del resto non contestato dal ricorrente, per quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'elemento psicologico del reato si riduce alla consapevolezza ed alla volontarietà della falsa attestazione, non comprendendo pertanto l'intenzione di nuocere e non essendo peraltro escluso dalla convinzione di non cagionare alcun danno (Sez. 3, n. 30862 del 14 maggio 2015, Di Stasi, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 3 giugno 2010, Zago, Rv. 248264; Sez. 5, n. 15255 del 15 marzo 2005, Scarciglia, Rv. 232138).
Il ricorso non evidenzia pertanto vizi logici e motivazionali rilevabili in questa sede. Mentre è generica la censura di violazione del principio di necessità di una prova che superi ogni ragionevole dubbio, rispetto ad una motivazione fondata sull'irrilevanza delle circostanze dedotte dalla difesa rispetto alla riconducibilità della condotta accertata alla previsione incriminatrice, anche sotto il profilo psicologico.
12. I motivi proposti sulla qualificazione giuridica del fatto, risolvendosi nella deduzione di configurabilità del diverso reato di cui all'art. 483 c.p. ai fini della declaratoria di prescrizione dello stesso precedentemente alla sentenza impugnata, sono irrilevanti a fronte della intervenuta prescrizione del reato contestato negli stessi termini; e sono comunque infondati alla luce di quanto affermato in precedenza sulla qualità di pubblico ufficiale del presentatore di effetti cambiari e sull'essere la dichiarazione dello stesso parte integrante dell'atto pubblico di protesto.
13. Il motivo dedotto sull'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio della parte civile è infondato.
Le censure della ricorrente si incentrano sulla tesi per la quale il rinvio dell'art. 2947, comma 3, c.c., a questi fini, ai termini prescrizionali previsti per il reato dalla legge penale, deve intendersi riferito ai soli termini previsti dall'art. 157 c.p. e non anche a quelli prolungati dagli atti interruttivi secondo la disciplina di cui al successivo art. 160.
Si tratta, tuttavia, di una tesi infondata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che queste Sezioni unite condividono, per i quali l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace interamente alle regole proprie della prescrizione penale, non rinvenendosi alcuna distinzione fra dette regole nella disposizione di rinvio contenuta nella norma civilistica; e dovendosi pertanto tenere conto, nel computo del termine per l'esercizio di detta azione, anche delle cause di sospensione ed interruzione previste dagli artt. 159 e 160 c.p. (Sez. 5, n. 28598 del 7 aprile 2017, Filippini, Rv. 270243; Sez. 5, n. 12587 del 26 febbraio 2013, Di Ielsi, Rv. 254643; Sez. 5, n. 11961 del 21 giugno 2012, dep. 2013, Carino, Rv. 256281; Sez. 4, n. 38773 del 12 luglio 2011, Fantozzi, Rv. 251432; Sez. 5, n. 14460 del 2 febbraio 2011, Nanni, Rv. 249846).
Ne segue che, essendo il termine prescrizionale del reato, contestato all'imputato, decorso alla data del 18 ottobre 2014 per effetto delle cause interruttive e sospensive intervenute nel caso di specie, la costituzione di parte civile, che la stessa ricorrente afferma essere stata depositata all'udienza preliminare il 17 settembre 2012 e quindi precedentemente alla scadenza del termine di cui sopra, veniva tempestivamente presentata.
14. È da ultimo infondato il motivo dedotto sulla ritenuta sussistenza del danno risarcibile.
Nella sentenza impugnata, premesso che la parte civile C. aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che l'illegittima elevazione del protesto, in conseguenza della falsa attestazione di un contatto da parte dell'imputata quale presentatore degli effetti cambiari, in realtà mai avvenuto, aveva determinato il rifiuto di forniture e dell'apertura di linee di credito nei suoi confronti, si osservava che l'impossibilità di stabilire in sede penale la misura in cui il protesto aveva influito su tali effetti dannosi, di cui si era dato atto nella sentenza di primo grado, implicava comunque l'esistenza di un principio di prova in ordine al danno patrimoniale, da quantificare in sede civile; e che comunque la pubblicazione del nominativo del C. sull'elenco dei protesti configurava quanto meno un danno all'immagine dello stesso.
Quanto a quest'ultimo aspetto, la motivazione della Corte territoriale si sottrae alle censure della ricorrente, risultando tutt'altro che apparente nell'affermazione di un danno all'immagine della persona che subisca la pubblicazione nell'elenco dei protesti, con gli effetti pregiudizievoli che notoriamente ne derivano, in conseguenza di un atto di protesto viziato da una falsa attestazione sull'esistenza dei relativi presupposti.
Per ciò che riguarda il danno patrimoniale, la ricorrente si limita a richiamare genericamente la deduzione difensiva di inidoneità della documentazione, prodotta dalla parte civile, a provare l'incidenza del protesto sull'interruzione dei rapporti commerciali e di credito facenti capo al C., nulla opponendo a quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alla rilevanza di tale deduzione per la quantificazione del danno, e non per la ravvisabilità dello stesso.
15. Il ricorso deve pertanto essere rigettato agli effetti civili, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla dimensione dell'impegno processuale si liquidano in euro 3.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese alla parte civile che si liquidano in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 4 giugno 2019.