Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 27 marzo 2019, n. 2027

Presidente ed Estensore: Maruotti

FATTO E DIRITTO

Con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Comune di Chieti ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di data 10 marzo 2017, nella parte in cui - all'art. 3, comma 4 - ha previsto i criteri di riparto delle spese sostenute dai Comuni fino al 31 agosto 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 392 del 1941.

Con atto notificato in data 30 ottobre 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'Interno hanno chiesto che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 1199 del 1971.

Il Comune, in data 29 novembre 2017, ha depositato presso la Segreteria del TAR per il Lazio, Sede di Roma, l'atto di costituzione in giudizio (recante il n.r.g. n. 11807 del 2017), con cui ha chiesto che sia deciso il ricorso già presentato al Presidente della Repubblica.

2. Con la sentenza n. 1370 del 2018, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'opposizione proposta ai sensi del citato art. 10, il Comune avrebbe dovuto notificare e depositare un atto contenente per intero il ricorso straordinario, mentre ha invece depositato e notificato l'atto di costituzione in giudizio, riassuntivo del ricorso straordinario.

3. Con l'appello in esame, il Comune di Chieti ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato.

4. Le Amministrazioni statali si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che l'appello sia respinto.

5. Ritiene il Collegio che il primo motivo d'appello in esame va accolto.

Come ha correttamente rilevato il Comune appellante, rileva nel giudizio l'art. 48 del codice del processo amministrativo, per il quale, "qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ... proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti".

Tale disposizione ha analiticamente disciplinato le modalità con cui il ricorrente in sede straordinaria traspone innanzi al TAR l'originaria impugnazione ed ha integrato quanto già disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 1199 del 1971.

L'art. 48 ha testualmente previsto un "atto di costituzione in giudizio", sicché il Comune di Chieti ha dato puntuale applicazione a tale disposizione, per la prosecuzione del giudizio innanzi al TAR.

Rilevano al riguardo i principi già enunciati al riguardo da questo Consiglio, il quale ha osservato che:

l'art. 48 c.p.a. contiene una "regola di semplificazione", poiché è già conosciuto il contenuto del ricorso straordinario alla parte che propone l'opposizione, sicché anche la notifica del semplice avviso del suo deposito innanzi al T.a.r. sarebbe sufficiente a renderla edotta della volontà del ricorrente di insistere nell'impugnazione, sicché, a maggior ragione, è validamente costituito il rapporto processuale se la parte si onera spontaneamente della notifica dell'intero ricorso e della vocatio in giudizio, anziché solo dell'avviso dell'avvenuto deposito (Sez. III, 28 giugno 2016, n. 2830; Sez. VI, n. 859 del 24 febbraio 2014);

è rituale il deposito in Segreteria, nel termine perentorio di sessanta giorni, dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente (cui è stato notificato l'atto di opposizione), che richiama nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario e da cui si evinca chiaramente la volontà di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, essendo rispettati i termini e, nella sostanza, gli adempimenti richiesti, anche se non nella stretta sequenza prevista dalla norma processuale, ovvero il deposito e la notifica di "avviso" alla controparte (cfr. C.d.S., Sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 859).

6. L'accoglimento del primo motivo d'appello comporta che va disposta la remissione del giudizio al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Come hanno correttamente evidenziato le Amministrazioni statali appellate (che hanno richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato in materia: cfr. Sez. IV, n. 2203 del 2018), vanno infatti considerati come controinteressati tutti i Comuni potenzialmente incisi da una eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del contributo, in conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso di primo grado.

7. Per le ragioni che precedono, il primo motivo d'appello va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, l'atto di costituzione in giudizio depositato in primo grado risulta ammissibile, con rimessione della causa al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c.

Vanno compensate tra le parti le spese dei due gradi della presente fase del giudizio, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il primo motivo dell'appello n. 7731 del 2018 e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'ammissibilità dell'atto di costituzione in giudizio depositato in primo grado - recante in n.r.g. n. 11807 del 2017 - e rimette la causa al TAR per il Lazio, Sede di Roma, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.