Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4300
Presidente e Relatore: Scarano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 maggio 2016 il Tribunale di Como ha respinto il gravame interposto dalla società Style Car di Pasquale Palermo & C. s.n.c. in relazione alla pronunzia G. di P. Como n. 1328/2014, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Axa Assicurazioni s.p.a. di pagamento del credito cedutole dal sig. Antonio T., avente ad oggetto somme a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società Style Car di Pasquale Palermo & C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1260, 1343 c.c., 160 t.u.b., d.m. n. 29 del 2009, in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.
Si duole essersi dal giudice dell'appello erroneamente ritenuto che svolga attività di finanziamento con conseguentemente suo assoggettamento alla disciplina dettata dal t.u.b.
Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass., 10 gennaio 2012, n. 51; Cass., 10 gennaio 2012, n. 52; Cass., 3 ottobre 2013, n. 22601).
Orbene, nell'affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992 il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Al riguardo vale altresì osservare che nella specie la cessione in argomento difetta del carattere della gratuità e costituisce non già un'operazione di finanziamento bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere nella specie svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente.
Dell'impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Como, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Como, in diversa composizione.