Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4091

Presidente: Petitti - Relatore: Scalisi

FATTI DI CAUSA

Angelo S., Francesco S., Claudio S., Maria F., tutti in proprio e quali eredi di S. Carlo, deceduto il 4 gennaio 2010; Elena S., Anna S., Angelina C., tutti in proprio e quali eredi di S. Cosmo, deceduto il 1° novembre 1996; Valerio D., Nicola D., Maria Concetta D., Leonardo Cosmo D., tutti in proprio e quali eredi di S. Maria Assunta, deceduta il 27 gennaio 1989, proponevano, ai sensi della l. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, che asserivano di aver sofferto per l'irragionevole durata di un giudizio civile instaurato presso il Tribunale di Latina, con atto di citazione notificato il 4 maggio 1972 e definito con sentenza n. 1894 del 18 novembre 2009.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. 4603 del 2013 rigettava la domanda in quanto i ricorrenti non risultavano costituiti nel giudizio presupposto e non avevano dimostrato la morte della parte originaria e la loro qualità di erede.

Avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia gli istanti hanno proposto ricorso in Cassazione che, con sentenza n. 18849/2015, cassava con rinvio il predetto decreto.

Riassunta la causa, i ricorrenti riproponevano la stessa domanda di equa riparazione, già formulata con l'originario ricorso.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. cronologico 6631 del 2016 accoglieva la domanda di equa riparazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 13.875,00 per ciascuna parte e al pagamento delle spese del giudizio. A fondamento di tale decisione la Corte distrettuale ha osservato: a) che al caso in esame andava applicato il moltiplicatore di euro 500,00 per ogni anno di ritardo, oltre il quarto ritenuto ragionevole; b) l'eccesiva durata del processo andava calcolata in anni 27 e mesi 9, dovendo detrarre dal totale i tempi dovuti alla volontà delle parti (rinvio di udienze, riassunzione, morte del CTU); c) andava distinta la posizione dei ricorrenti se agivano iure hereditatis o iure proprio, con l'avvertenza che, nel caso in cui agivano iure proprio, bisognava che, per gli stessi, dall'intervento in giudizio fossero trascorsi i tempi normali del giudizio (nel caso anni 4 dall'intervento in giudizio).

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da S. Angelo, unitamente agli altri indicati in epigrafe, con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe lamentano ingiustizia del decreto della Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) della l. n. 89 del 2001 (in specie dell'art. 2 della predetta disposizione, operante per le domande di equa riparazione presentate, fino alla data dell'11 settembre 2012), nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed ancora dell'art. 110 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che gli attuali ricorrenti non avevano diritto iure proprio all'equo indennizzo in relazione all'ulteriore decorso del giudizio presupposto, successivamente alla data di morte dei congiunti, essendo essi odierni istanti rimasti (o avendo preferito di rimanere) contumaci, perché comunque il contumace o chi si è costituito tardivamente, per il periodo in cui è rimasto contumace, sarebbe parte del giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

La questione prospettata e, cioè, se il contumace abbia diritto all'equo indennizzo relativamente al tempo successivo alla morte dei propri congiunti parte del processo presupposto è stata definitivamente risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 585 del 2014, secondo cui: in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è, comunque, destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della l. 24 marzo 2001, n. 89.

Pertanto, la tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è, comunque, destinata a esplicare i suoi effetti. E non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull'an o sul quantum dell'equa riparazione, ma non costituisce, di per sé, motivo per escludere senz'altro il relativo diritto.

1.2. Con l'avvertenza, tuttavia, che nel caso in esame, gli eredi della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto hanno diritto all'indennizzo iure proprio solo dopo la notifica, nei propri confronti, dell'atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, prima di tale momento, potrebbero essere state del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l'erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d'animo per la sua durata, non ostando alla liquidazione dell'indennizzo (analogamente a quanto avviene per il contumace) l'eventuale scelta di non costituirsi (Cass., Sez. un., n. 183 del 2017).

1.3. Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha disatteso questi principi ed, in particolare, ha ritenuto, erroneamente, che l'erede avesse diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio, al superamento del termine ragionevole di durata del processo, a decorrere dalla sua costituzione in giudizio (pag. 3 e 4 della sentenza) e non, invece, dalla sua convocazione in giudizio con l'atto di riassunzione. È contraria a diritto l'affermazione della Corte distrettuale "(...). Nessun diritto hanno maturato Angelo S., Francesco S., Claudio S. e Maria F., quali eredi di S. Carlo, in quanto lo stesso è deceduto il 4 gennaio 2010 e, quindi, mai hanno assunto la qualità di parte nel giudizio presupposto (...) relativamente agli eredi di S. Cosmo e S. Assunta giova evidenziare come la morte degli stessi benché avvenuta molti anni prima (1996 e 1989) veniva dichiarata in giudizio solo all'udienza del 18 febbraio 2003 e gli eredi di queste parti mai con tale qualità si sono costituite nel giudizio presupposto, seppure citate dalla parte attrice in riassunzione (...)". Piuttosto, la Corte avrebbe dovuto accertare la data della riassunzione del giudizio, nell'uno e nell'altro caso, e considerare la data della notifica dell'atto di riassunzione quale termine iniziale per calcolare se il processo avesse superato la ragionevole durata del giudizio come stabilito dalla legge.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ingiustizia del decreto della Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2 e ss. della l. n. 89 del 2001 (nella disposizione operante per le domande di equa riparazione presentate fino alla data dell'11 settembre 2012), nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 175 c.p.c. ed ancora degli artt. 111, 117, primo comma, Cost. Secondo i ricorrenti, erroneamente la Corte distrettuale avrebbe valutato la durata irragionevole da indennizzare in anni 27 e mesi 9, addebitando alle parti tutto il periodo relativo ai rinvii e non tenendo conto che alcuni di quei rinvii erano addebitabili all'inefficienza dell'apparato giudiziario e, in alcuni casi, il rinvio disposto dal Giudice risultava eccessivo.

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello ha addebitato alla parte tutto il periodo dei rinvii delle udienze, per essere questi dipesi da una richiesta dei difensori delle parti ma non ha considerato l'eccessiva lunghezza dei rinvii tra una udienza e l'altra, in un caso di oltre un anno (dal 23 ottobre 1982 al 7 febbraio 1984) ed in un altro di quasi due anni (dal 27 febbraio 2007 al 15 gennaio 2009). Epperò, così decidendo, la Corte di merito si è discostata dal principio secondo cui, ai fini del riconoscimento, ai sensi della l. n. 89 del 2001, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza del giudice (in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso), ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della citata l. n. 89 del 2001 (Cass. n. 15258 del 2011). Piuttosto, l'imputabilità alle parti di uno o più rinvii della causa non basta ad escludere l'indennizzabilità, a norma della l. n. 89 del 2001, del conseguente ritardo nella definizione del processo là dove - e nella misura in cui - alla non ragionevole durata del giudizio abbia concorso anche l'eccessiva dilazione di tempo tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria (Cass., n. 19943 del 2006).

3. L'accoglimento dei primi due motivi, determinando la necessità di rideterminare il periodo di irragionevole durata indennizzabile, anche nei confronti degli eredi iure proprio nonostante contumaci o costituitisi in ritardo per il periodo in cui sono rimasti assenti dal giudizio, comporta l'assorbimento dell'esame del terzo, quarto e quinto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano:

a) con il terzo motivo, l'ingiustizia del decreto della Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) della l. n. 89 del 2001, art. 2, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed ancora degli artt. 110 e 115 c.p.c. e dell'art. 117, primo comma, Cost.;

b) con il quarto motivo, l'ingiustizia del decreto della Corte d'Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1, 2, 4, 5 e 28 d.m. n. 55 del 2014, in relazione agli artt. 24, 36 e 111 Cost., nonché degli artt. 2 e ss. l. n. 89 del 2001 e degli artt. 6 e 35 della Convenzione EDU, per avere la Corte del merito del tutto immotivatamente liquidato il compenso al difensore in misura difforme rispetto a quanto stabilito dal d.m. invocato, tenuto conto del valore e del grado di difficoltà della causa, risultante dal decisum, e del numero dei soggetti assistiti dall'avvocato;

c) con il quinto motivo, l'ingiustizia del decreto della Corte d'Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) dell'art. 3, comma 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 in combinato disposto con l'art. 91, comma 1, c.p.c. per avere la Corte condannato al pagamento delle spese di lite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anziché, il Ministro della Giustizia (quest'ultimo) ritualmente citato e costituito in giudizio.

4. Per la stessa ragione rimane assorbito il ricorso incidentale con il quale il Ministero della Giustizia lamenta:

a) con il primo motivo del ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.);

b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).

In definitiva, vanno accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.