Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IV
Sentenza 25 febbraio 2019, n. 1077
Presidente: Pappalardo - Estensore: Cestaro
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente rappresenta di essere proprietaria di un immobile commerciale sito in via S. Caterina a Chiaia civici 78 e 79 e che, innanzi alle vetrine di tale immobile, a poca distanza, insiste un'aiuola con piantumazione poco curata che, nell'impedirne la visibilità, lede le potenzialità commerciali dei locali.
Con il presente gravame, i ricorrenti chiedono darsi seguito alla diffida del 22 febbraio 2018 con cui hanno invitato l'ente locale a provvedere alla rimozione immediata dell'aiuola.
I ricorrenti, rappresentano di aver richiesto al Comune di Napoli la documentazione attestante la legittimità dell'aiuola in questione e di aver ottenuto un risultato poco appagante, pur all'esito di un duplice giudizio innanzi a questo T.A.R. per l'accesso alla documentazione e per l'ottemperanza alla Sentenza di accoglimento sull'istanza di accesso.
Infatti, con Sentenza n. 4909/2018, la sesta sezione di questo T.A.R., dichiarava improcedibile il ricorso per l'ottemperanza alla Sentenza n. 5760 del 6 dicembre 2017, di accoglimento della domanda di accesso, sul rilievo dell'inesistenza presso gli archivi comunali di documentazione ulteriore rispetto a quella depositata.
E la documentazione depositata, a dire del ricorrente, non dimostrava la legittimità dell'aiuola in quanto, a parte una copertina del progetto dell'intervento di arredo urbano, il Comune non depositava alcuna autorizzazione in merito.
In atti, v'è una nota n. 407320 del 4 maggio 2018 del Servizio "igiene e decoro della città" in cui si dà atto dell'intervenuto nulla osta della Soprintendenza (n. 2526 del 1992) e ci si rende "disponibili" per "l'eventuale procedura di richiesta di copie presso la competente Soprintendenza".
2. Nel merito, va considerato che la diffida qui azionata è tesa alla rimozione dell'aiuola, attività eminentemente materiale che non è possibile qualificare come attività amministrativa.
Va ribadito, e in tal senso colgono nel segno le argomentazioni svolte dalla difesa del Comune, che l'azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo in relazione al mancato svolgimento di un'attività amministrativa rispetto alla quale sussista la giurisdizione del giudice amministrativo; resta fuori dal perimetro dell'azione de quo lo svolgimento di attività puramente materiali come avviene in questo caso in cui non v'è neppure una connessione con una previa attività provvedimentale (es. ordinanza di demolizione; v., per la non esperibilità dell'azione avverso il silenzio in relazione all'omissione di attività materiali: C.d.S., sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751; T.A.R. Salerno, sez. II, 31 agosto 2018, n. 1229; T.A.R. L'Aquila, sez. I, 5 settembre 2016, n. 498).
3. Va anche osservato, ad abundantiam, che il Comune ha dato atto dell'essere l'intervento stato autorizzato a suo tempo, previo nulla osta della competente Soprintendenza e che, pertanto, non può dirsi acclarata l'abusività dell'opera. Non risulta, peraltro, che la parte ricorrente abbia richiesto la documentazione indicata alla Soprintendenza medesima.
4. Le argomentazioni che precedono inducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.