Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
Sentenza 29 gennaio 2019, n. 40
Presidente: Silvestri - Estensore: Ciliberti
FATTO E DIRITTO
I. Con decreto ingiuntivo, emesso in data 13 febbraio 2017 e depositato nello stesso giorno, il Giudice di pace di Campobasso, in accoglimento della domanda spiegata dalla Sig.ra Maria Lucia F., per il risarcimento del danno prodotto da animali selvatici previsto dalla legge regionale n. 6 del 1983, nel giudizio recante il n. 108/2017 RG, n. 60/2015 DI, condannava la Regione Molise al pagamento della somma di euro 3.734,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo, delle spese processuali liquidate in euro 76,00, del compenso professionale liquidato in euro 400,00, oltre al 15% di spese generali, Iva e c.a.p., come per legge. Il detto decreto, munito di formula esecutiva in data 26 ottobre 2017, veniva notificato, in data 6 settembre 2017 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ai fini del decorso del termine per l'opposizione e, successivamente, in data 18 dicembre 2017 al legale rappresentante della Regione Molise, ai fini della esecuzione. Avverso il detto ricorso la convenuta, nei termini di legge, non proponeva opposizione, come certificato dalla attestazione rilasciata dall'Ufficio del Tribunale di Campobasso - Sezione civile. Ad oggi, stante l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 (conv. in l. n. 30/1997), la Regione Molise non ha ottemperato al decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso. La ricorrente insorge col ricorso notificato il 15 novembre 2018 e depositato il 27 novembre 2018, per chiedere l'ottemperanza al giudicato formatosi sul detto decreto ingiuntivo anche mediante nomina di un commissario ad acta.
Si costituisce la Regione intimata per resistere nel giudizio. Deduce l'inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ab initio (cioè sin dall'emissione) del decreto ingiuntivo alla sede reale dell'Ente. In subordine, per il caso di soccombenza dell'Ente, chiede la compensazione delle spese.
Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019, la causa è introitata per la decisione.
II. Il ricorso è ammissibile e fondato.
III. L'attestazione della cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace di Campobasso datata 14 novembre 2018, in effetti, è sufficiente a far presumere che vi sia stato il passaggio in giudicato del decisum, ma il giudice dell'ottemperanza, in presenza di un'eccezione della parte resistente, deve valutare il profilo dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza al giudicato e, quindi, anche accertarsi che vi sia stato il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale proposto per l'ottemperanza.
Orbene, pur valorizzando l'eccezione della difesa di parte resistente, va considerato che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato, in data 6 settembre 2017 all'Avvocatura di Stato (prima che fosse munito della formula esecutiva) ed è stato poi notificato, in data 18 dicembre 2017 (munito della formula esecutiva in data 26 ottobre 2017), al legale rappresentante della Regione Molise, quindi alla sede reale dell'Ente. Pertanto, non sussiste alcun ostacolo alla formazione del giudicato.
Invero, il decreto ingiuntivo va notificato all'Avvocatura di Stato, ai fini della decorrenza del termine per la opposizione ed alla sede reale della P.A. per far decorrere i 120 giorni previsti dalla l. n. 30/1997. Si tratta di due adempimenti che rispondono a diversa finalità, il primo di consentire al difensore di valutare se fare o no l'opposizione, il secondo di consentire alla P.A. debitrice di predisporre i mezzi per il pagamento. La l. n. 30/1997, infatti, è una normativa che vale anche per le P.A. patrocinate dall'Avvocatura di Stato e non sostituisce, bensì si aggiunge, alla regola della necessaria notifica degli atti introduttivi del giudizio alla Avvocatura dello Stato (ex r.d. n. 1611 del 1933). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato, in data 6 settembre 2017 all'Avvocatura dello Stato, in Campobasso, ai fini del decorso del termine per l'opposizione e, successivamente, in data 18 dicembre 2017 al legale rappresentante della Regione Molise, ai fini della esecuzione. Avverso il detto ricorso la convenuta non ha mai proposto opposizione. Se il decreto ingiuntivo fosse notificato soltanto alla sede reale, ciò non sarebbe bastato ai fini del decorso del termine per l'opposizione e dell'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo; in tal caso, si sarebbe posto un problema di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, perché la notifica del decreto ingiuntivo alla sola sede reale non è idonea a far decorrere il termine dei 40 giorni per l'opposizione e l'Avvocatura di Stato avrebbe potuto fare un'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., giustificando l'omessa notifica del titolo presso i suoi Uffici.
Nel caso di specie, manca del tutto un'opposizione al decreto ingiuntivo, sia dopo la notifica all'Avvocatura (che c'è, comunque, stata, in data 6 settembre 2017, anche se la formula esecutiva è del 26 ottobre 2017, quindi di data successiva ma ciò non modifica il regime dell'opposizione), sia dopo la notifica alla sede reale (del titolo esecutivo), di guisa che le statuizioni del detto decreto hanno acquisito incontestabile valore di giudicato.
La notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell'Amministrazione debitrice (che pure c'è stata, in data 18 dicembre 2017) costituisce il dies a quo per il computo del termine dilatorio legale dei 120 giorni che, nella specie, ha preceduto l'inizio del presente giudizio di ottemperanza.
Ciò è sufficiente a far ritenere ammissibile il ricorso in esame.
IV. È ormai pacifico in giurisprudenza che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge o comunque divenuto inoppugnabile in seguito all'estinzione del giudizio di opposizione, abbia valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza e tale affermazione è oggi confermata dal disposto di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli "altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario".
V. V'è pertanto obbligo per la Regione Molise di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ai sensi dell'art. 112, comma 1, c.p.a., sicché le va ordinato di provvedere al pagamento di quanto dovuto, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, significando che, in caso di perdurante inadempimento, procederà in via sostitutiva il commissario ad acta, che si indica sin d'ora nella persona del Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario - da individuare secondo un criterio di rotazione - il quale provvederà, su impulso di parte, alla scadenza infruttuosa del termine ultimativo concesso per l'adempimento, nei successivi 60 giorni dalla domanda di parte, alla messa in pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo maggiorato degli interessi moratori sino al soddisfo.
VI. Osserva ancora il Collegio che, in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il commissario ad acta deve ritenersi investito di tutti i poteri necessari al fine di assicurare il materiale reperimento delle somme dovute nell'ambito delle risorse finanziarie della Regione Molise, anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove necessario all'espletamento dell'incarico e provvederà alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti necessari al materiale pagamento in favore del ricorrente delle somme riconosciute. Ciò, del resto, in linea con un constante orientamento giurisprudenziale (cfr.: T.A.R. Molise, I, 9 gennaio 2019, n. 25; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 16 dicembre 2010, n. 2962 e 3 marzo 2010, n. 280; T.A.R. Sicilia, Catania, III, 28 ottobre 2009, n. 1778; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14 dicembre 2006, n. 14540) che, nel definire l'ampiezza dei poteri del commissario ad acta, si è costantemente ispirato al principio di effettività della tutela giurisdizionale evincibile dall'art. 24 della Costituzione, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr.: C.d.S., IV, 2 marzo 2010, n. 1220), sino ad affermare che il commissario deve ritenersi investito del potere di emanare i necessari provvedimenti anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione.
VII. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Regione Molise di dare immediata esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, significando che, in caso di perdurante inerzia, si procederà in via sostitutiva per il tramite del commissario ad acta nominato, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna la Regione Molise alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 600,00 oltre Iva, c.p.a. e spese generali, con diritto alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.