Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 25 gennaio 2019, n. 175
Presidente: Durante - Estensore: Mazzulla
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25 maggio 2017 e depositato in data 15 giugno 2017, i ricorrenti hanno rappresentato di essere proprietari di una serie di immobili siti nel Comune di Albidona, oggetto nel tempo di procedure espropriative che, in quanto non concluse mediante l'adozione del provvedimento ablativo, ne hanno determinato l'illegittima occupazione per effetto della realizzazione di una pluralità di opere pubbliche (Edificio destinato a poliambulatorio; Edificio destinato a scuole elementari e medie; Strada denominata Circonvallazione; altra strada comunale).
2. Più precisamente, i ricorrenti hanno allegato e documento di essere proprietari dei seguenti cespiti.
2.1. La sig.ra V. Francesca, per il tramite della sua procuratrice C., ha allegato di essere proprietaria delle particelle catastali 682 e 691 del foglio di mappa 36, oggetto di occupazione per la superficie complessiva di mq. 650 da parte del Comune che ha ivi realizzato, negli anni 1977-80, un poliambulatorio comunale.
2.2. I coniugi V. Domenico e C. Francesca hanno allegato di essere proprietari:
a) delle part.lle 483, 434, 42 127,433, 482, 141 (derivate dall'originaria particella 3) e 437, 438 (derivate dall'originaria particella 34), fol. 36, occupate dal Comune che, negli stessi anni 1977-1980, vi ha realizzato un edificio destinato a Scuola Elementare e Media quanto alle part. 437 e 438, per complessivi mq. 520 e 427,433 e 482 per complessivi mq. 360.
b) delle particelle 434 e 483, pure occupate dal Comune per una superficie di mq. 390 con destinazione a strada comunale denominata "Circonvallazione" ed infine della part. 141 del fol. 36, pure oggetto di occupazione da parte del Comune, che l'ha destinata per l'intera estensione a strada comunale.
3. Benché più volte diffidato, il Comune non avrebbe inteso porre fine alla situazione di illegittima occupazione dei terreni in questione, così inducendo i ricorrenti ad adire questo Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione alla restituzione degli stessi, previa riduzione in pristino, oltre alla rifusione dei danni derivanti da tale illegittima occupazione, maggiorati da rivalutazione monetaria ed interessi. In alternativa, i ricorrenti hanno chiesto che il Collegio ordini al Comune di Albidona di determinarsi, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in merito all'acquisizione dei terreni illegittimamente occupati ovvero alla restituzione degli stessi, previa riduzione in pristino.
4. Il Comune di Albidona, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la irricevibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 119, comma 1, lett. f), e 45 c.p.a., essendo stato depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla relativa notifica.
4.1. Sempre in via preliminare, ancorché gradata, è stata eccepita l'irricevibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per essere stato riassunto dinnanzi a questo Tribunale oltre il termine perentorio di cui agli artt. 11 c.p.a. e 59 l. n. 69/2009, pari a 3 mesi dal passaggio in giudicato dell'ordinanza n. 1033/2006, depositata in data 8 aprile 2016, con cui la Corte di Appello di Catanzaro, a fronte della medesima domanda di accertamento e di condanna oggetto del presente giudizio, aveva declinato la giurisdizione innanzi al giudice amministrativo.
4.2. Ad avviso del Comune di Albidona, il gravame sarebbe, altresì, inammissibile e/o nullo ex art. 40 c.p.a. giacche le parti non hanno ivi fatto alcun riferimento al precedente procedimento instaurato innanzi al giudice ordinario, del quale il presente avrebbe dovuto costituire una naturale prosecuzione.
4.3. L'amministrazione ha, infine, contestato la fondatezza del ricorso giacché gli odierni istanti avrebbero invocato il disposto di cui all'art. 2043 c.c. senza tuttavia fornire alcun elemento utile in ordine alla sussistenza degli elementi della responsabilità aquiliana. Inoltre, considerato il notevole lasso di tempo intercorso rispetto all'avvio delle procedure espropriative, il diritto al pagamento della indennità di espropriazione sarebbe prescritto.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Albidona, devono essere tutte rigettate, per le ragioni che seguono.
5.2. L'art. 119, al comma 1, lett. f), c.p.a. assoggetta al rito abbreviato, - connotato, per quanto qui di interesse, dalla dimidiazione dei termini di cui all'art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso - le controversie inerenti i "provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità".
Tali disposizioni normative - di stretta interpretazione testuale come si conviene a tutte le norme processuali, a garanzia del valore costituzionale del diritto di difesa - rinvengono la loro ratio nella comprensibile esigenza - avuto riguardo tanto all'interesse dei privati incisi quanto a quello pubblico alla realizzazione delle opere - di una rapida e celere definizione dei giudizi aventi ad oggetto l'attività provvedimentale della p.a. in tema di occupazione e di espropriazione dei terreni.
Orbene, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno spiegato una domanda di annullamento di provvedimenti adottati dal Comune di Albidona nell'ambito delle procedure di occupazione ed espropriazione indicate in sede di gravame, avendo piuttosto chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittima occupazione dei loro immobili, derivante proprio dalla mancata tempestiva adozione di siffatta attività provvedimentale.
Ne discende la sottrazione dell'azione spiegata dagli odierni istanti all'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., con conseguente tempestività del deposito del ricorso, nei termini in cui è stato effettuato (cfr. sul punto T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 agosto 2017, n. 4184).
5.3. Quanto poi alla circostanza che il presente giudizio è stato instaurato oltre il termine perentorio di cui agli artt. 11 c.p.a. e 59 l. n. 69/2009, avuto riguardo all'ordinanza n. 1033/2006, depositata in data 8 aprile 2016, con cui la Corte di Appello di Catanzaro, a fronte della medesima domanda di accertamento e di condanna oggetto del presente giudizio, ha declinato la giurisdizione innanzi a questo Tribunale, la stessa non determina affatto, per come preteso dalla parte resistente, l'irricevibilità e/o l'inammissibilità del ricorso.
Ed invero, per come più volte chiarito dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa, l'accertata violazione del termine utile alla cd. transatio judici, se determina la mancata salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda avanzata dinanzi al giudice privo di giurisdizione, tuttavia, non impedisce di considerare il ricorso comunque proposto innanzi a quello munito di giurisdizione (nel corpo del quale non vi è, dunque, ragione di "citare" il contenzioso precedente) quale atto introduttivo di un nuovo giudizio, rispetto al quale occorrerà verificare la sussistenza dei relativi presupposti processuali (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19 aprile 2017, n. 142; Cass. civ., Sez. un., 28 ottobre 2015, n. 21951).
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di una domanda di accertamento della violazione del diritto di proprietà a fronte di illegittime e plurime occupazione sine titulo da parte della p.a., il carattere permanente dell'illecito civile posto in essere dal Comune di Albidona consente di ritenere ammissibile la domanda spiegata dagli odierni ricorrenti, titolari di un imprescrittibile diritto alla restituzione delle aree ovvero alla refusione dei relativi danni, in caso di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 380/2001.
6. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
6.1. I ricorrenti hanno comprovato che i terreni di loro proprietà, per come meglio sopra identificati, sono stati interessati dalle procedure espropriative analiticamente descritte in ricorso, che, malgrado la realizzazione delle rispettive opere pubbliche, non sono state concluse con l'adozione del decreto esproprio.
Del resto le circostanze di fatto allegate dagli istanti a fondamento della domanda, avuto riguardo alla loro titolarità del diritto di proprietà, all'identificazione delle particelle oggetto di occupazione ed espropriazione, alla realizzazione delle opere pubbliche ed infine alla mancata conclusione delle procedure ablatorie, non sono state contestate dal Comune di Albidona e, quindi, devono ritenersi provate ex art. 64, comma 2, c.p.a.
7. Così delineato il thema decidendum, non resta al Collegio che fare applicazione dei principi condensati nella sentenza n. 2 del 2016 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle Sezioni unite) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. espropriazione per p.u.).
8. In applicazione dei principi testé esposti appare palese la natura permanente dell'illecito perpetrato dal Comune evocato in giudizio ai danni dei ricorrenti, per non avere concluso le plurime procedure di esproprio indicate in ricorso mediante l'adozione di un legittimo provvedimento ablativo.
9. Ne consegue il diritto degli istanti ad ottenere la disponibilità giuridica e materiale dei terreni occupati in forza della dichiarazione di pubblica utilità, non costituendo la realizzazione dell'opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l'area illegittimamente appresa (cfr. Corte cost. 4 ottobre 2010, n. 293; C.d.S., Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).
Nondimeno, in ipotesi di tal genere, l'ordinamento vigente consente all'ente espropriante di procedere in via postuma all'acquisto della proprietà del bene, attraverso la procedura di cui all'art. 42-bis del t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (cfr. C.d.S., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5172 e 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 28 novembre 2014, n. 2029; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43).
Pertanto, in applicazione di questa disposizione, affinché l'interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, deve imporsi al Comune di Albidona di rinnovare, entro novanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione del compendio dei terreni occupati non coperti da precedenti atti di esproprio, adottando (o curando che sia adottata dall'autorità competente), all'esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi siano, in tutto od in parte, alternativamente:
a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile della P.A.;
b) restituiti al legittimo proprietario entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.
Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:
- dovrà specificare se ad interessare è l'intero compendio occupato, o solo parte di esso, disponendo la restituzione del rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione;
- dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto al proprietario il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale, detratte le somme già erogate e maggiorato dell'interesse legale;
- dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione delle aree e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificatamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
- dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- sarà soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a cura dell'amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.
Resta inteso che le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite un commissario ad acta.
Sia nel caso a), che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione.
10. In conclusione, il ricorso è fondato, nei termini e con gli effetti sopra indicati.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e con gli effetti meglio specificati in motivazione.
Condanna il Comune di Albidona, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, pari alla complessiva somma di 5.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.