Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 13 settembre 2018, n. 45746
Presidente: Capozzi - Estensore: Gianesini
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale della stessa città non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato di Emanuele M.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), c.p.p. e ha osservato, complessivamente, che il Tribunale si era spinto ad una valutazione di merito della vicenda, specie in riferimento al reato di istigazione alla corruzione, non consentita in sede di giudizio di convalida dove era consentito il solo esame dei presupposti che legittimavano l'arresto, tanto più che vi era stato un concreto travisamento delle circostanze enunciate nel verbale di arresto.
3. Il Procuratore generale ha condiviso le osservazioni critiche svolte dal ricorrente, in particolare riferimento quelle che denunciavano una non consentita, approfondita valutazione di merito della vicenda, e ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto era stato legittimamente eseguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
2. Premesso che il ricorso del Pubblico ministero riguarda il solo reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e non anche il contestale reato di resistenza, pur ricompreso nella ordinanza di non convalida dell'arresto oggi impugnata, va rilevato come il Tribunale di Roma abbia violato le regole che presiedono al controllo sulla legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, non limitandosi ad un esame di ragionevolezza di contesto circa l'operato della polizia giudiziaria (così Cass., Sez. 6, 11 dicembre 2002, n. 8029, Pm in proc. Fiorenza, Rv. 223962) ma spingendosi a valutazioni di merito circa la materiale, effettiva sussistenza di una istigazione alla corruzione che non sono consentite se non nella successiva, eventuale sede della emissione di misura cautelare personale (così Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2015, n. 1814, Pm in proc. Koraj, Rv. 265885).
3. L'operato della Polizia giudiziaria deve pertanto ritenersi esente da tacce di illegittimità o comunque di censura e l'arresto deve ritenersi quindi legittimamente eseguito
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Depositata il 10 ottobre 2018.