Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 4 ottobre 2018
«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2007/64/CE - Servizi di pagamento nel mercato interno - Nozione di "conto di pagamento" - Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome».
Nella causa C-191/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2017, nel procedimento Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contro ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sui servizi di pagamento»).
2. Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Camera federale degli operai e degli impiegati), legittimata ad agire per far valere gli interessi dei consumatori, e la ING-DiBa Direktbank AustriaNiederlassung der ING-DiBa AG (in prosieguo: la «ING-DiBa Direktbank Austria»), relativa alla liceità delle condizioni generali di contratto proposte da tale banca.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
La direttiva sui servizi di pagamento
3. L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di pagamento dispone che «la (...) direttiva [in parola] si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità».
4. L'articolo 4 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
3) "servizi di pagamento": le attività commerciali elencate nell'allegato;
(...)
5) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore [e] il beneficiario;
(...)
14) "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento».
(...)».
5. L'allegato di tale direttiva qualifica come «servizi di pagamento», segnatamente:
«2. Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti».
La direttiva sui conti di pagamento
6. Ai sensi del considerando 12 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU 2014, L 257, p. 214; in prosieguo: la «direttiva sui conti di pagamento»):
«Le disposizioni della presente direttiva concernenti la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori di servizi di pagamento, come definiti nella direttiva [sui servizi di pagamento]. (...) Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l'esecuzione di bonifici. (...) [I]n linea di principio dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio. (...) Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell'ambito di applicazione della presente direttiva (...)».
7. Il considerando 14 di tale direttiva enuncia quanto segue:
«Le definizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere in linea, per quanto possibile, con quelle contenute in altri atti legislativi dell'Unione, in particolare con quelle contenute nella direttiva [sui servizi di pagamento]».
8. L'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva sui conti di pagamento prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado almeno di:
a) depositare fondi su un conto di pagamento;
b) prelevare contante da un conto di pagamento;
c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi
(...)».
9. L'articolo 2 della direttiva in parola stabilisce che:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
3. "conto di pagamento" un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
(...)».
Il diritto austriaco
10. L'articolo 3 dello Zahlungsdienstegesetz (legge sui servizi di pagamento) (BGBl. I, 66/2009; in prosieguo: lo «ZaDiG»), così dispone:
«Ai sensi della presente legge, si intende per:
(...)
5. "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
6. "sistema di pagamento": un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;
7. "pagatore": una persona titolare di un conto di pagamento, che dispone o autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona che impartisce l'ordine di pagamento;
8. "beneficiario": una persona che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
(...)
10. "utente di servizi di pagamento": una persona che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
11. "consumatore": una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente legge, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
(...)
13. "conto di pagamento" un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento e utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento».
11. L'articolo 31 del Bankwesengesetz (legge sul settore bancario) (BGBl. 532/1993), nella sua versione pubblicata nel BGBl. I, 118/2016, prevede quanto segue:
«1). I depositi a fini di risparmio sono fondi depositati presso istituti di credito non in vista del loro utilizzo nell'ambito di transazioni di pagamento, ma ai fini del loro collocamento. Essi, come tali, possono essere ritirati soltanto contro l'esibizione di specifici documenti (libretto di risparmio) (...)
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12. La ING-DiBa Direktbank Austria propone conti di risparmio on-line a partire dai quali i suoi clienti possono effettuare, mediante un servizio bancario telematico, versamenti e prelievi. Detti bonifici devono sempre essere effettuati con l'intermediazione di conti di appoggio aperti a nome dei clienti stessi. Tali conti di appoggio sono conti correnti che detti clienti possono detenere anche in una banca diversa dalla ING-DiBa Direktbank Austria. Il giudice del rinvio precisa che i trasferimenti effettuati a partire dai conti di risparmio on-line o verso i medesimi non implicano il ricorso a un prestatore di servizi di pagamento.
13. I conti di risparmio on-line di cui trattasi sono conti disponibili a vista, cioè i clienti possono disporre delle somme versate su di essi in qualsiasi momento senza che ne derivi una ripercussione negativa sugli interessi prodotti.
14. La controversia principale attiene alle clausole che compaiono nelle condizioni generali di contratto utilizzate dalla ING-DiBa Direktbank Austria. Secondo la Camera federale degli operai e degli impiegati, alcune di queste clausole sono contrarie allo ZaDiG, che costituisce la trasposizione nel diritto interno della direttiva sui servizi di pagamento, e sono pertanto illecite.
15. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, ritiene che, per pronunciarsi sulla liceità di tali clausole, occorra previamente affrontare la questione dell'applicabilità dello ZaDiG. In detto contesto, tale giudice deve stabilire se i conti di risparmio on-line, del tipo proposto dalla ING-DiBa Direktbank Austria, debbano essere qualificati come «conti di pagamento» ai sensi di tale direttiva, e se, pertanto, essi rientrino nell'ambito d'applicazione di quest'ultima.
16. Il giudice del rinvio afferma segnatamente che la designazione con i termini «conto di risparmio» non consente di escludere detto conto dall'ambito d'applicazione della direttiva sui servizi di pagamento. Esso si chiede, tuttavia, se si possa ritenere che i conti di risparmio on-line, tenuto conto della loro destinazione, consistente nel deposito di risparmi, servano alla realizzazione di transazioni di pagamento.
17. Alla luce di tali considerazioni, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 4, punto 14, della direttiva [sui servizi di pagamento] debba essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, sul quale il singolo cliente (a cadenza giornaliera e praticamente senza l'intervento della banca) attraverso il servizio bancario telematico possa effettuare versamenti e prelievi su un conto di appoggio dal medesimo detenuto (un conto corrente in Austria), debba essere parimenti ricompreso nella nozione di "conto di pagamento" ricadendo, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva».
Sulla questione pregiudiziale
18. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «conto di pagamento» rientra un conto di risparmio che permette di esigere a vista somme depositate e a partire del quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente denominato «conto di appoggio».
19. In limine, va indicato che, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 2 settembre 2015, Surmacs, C-127/14, EU:C:2015:522, punto 28, e del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C-2/15, EU:C:2016:880, punto 19).
20. Occorre quindi ricordare, in primo luogo, che l'articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento definisce il conto di pagamento come «un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento».
21. L'operazione di pagamento è definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva come «l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario».
22. Secondo l'articolo 4, punto 3, di tale direttiva, per servizi di pagamento si intendono «le attività commerciali elencate nell'allegato» della medesima direttiva. In particolare, il punto 2 di tale allegato riporta che costituiscono servizi di pagamento i «servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento». Del pari, il punto 3 di detto allegato ricomprende nei servizi di pagamento l'esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, il che include l'esecuzione di prelievi, di operazioni di pagamento mediante carta e i bonifici.
23. Come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 28, 30 e 36 delle sue conclusioni, il testo di tali disposizioni non consente di per sé di stabilire se la nozione di «conto di pagamento» includa o meno conti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, per i quali, al fine di realizzare un'operazione di pagamento, è necessaria una tappa intermedia che implica il trasferimento di fondi tra il conto di risparmio e il conto corrente dell'utente.
24. Alla luce di tale constatazione, occorre, in secondo luogo, esaminare il contesto normativo in cui la direttiva sui servizi di pagamento si inscrive.
25. A tal fine, va in particolare presa in considerazione la direttiva sui conti di pagamento.
26. Infatti, sebbene tale direttiva non sia direttamente applicabile alla controversia principale, nel suo considerando 12 si dichiara che essa deve essere applicata all'insieme dei prestatori di servizi di pagamento, ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento. Al considerando 14 della direttiva sui conti di pagamento viene precisato anche che le definizioni che figurano in quest'ultima dovrebbero essere, nei limiti del possibile, allineate a quelle contenute in altri atti normativi dell'Unione, in particolare a quelle contenute nella direttiva sui servizi di pagamento.
27. Riguardo alla nozione di «conto di pagamento», va osservato anzitutto che la definizione prevista all'articolo 2, punto 3, della direttiva sui conti di pagamento è quasi identica a quella che compare nell'articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento. Infatti, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, l'unica differenza, attinente al fatto che il termine «consumatore» utilizzato nella prima di tali definizioni è sostituito dall'espressione «utente di servizi di pagamento» nella seconda di esse, traduce non una differenza sostanziale nella definizione di tale nozione, ma, piuttosto, una differenza nell'oggetto delle due direttive di cui trattasi.
28. Si deve poi sottolineare che nel considerando 12 della direttiva sui conti di pagamento viene in particolare dichiarato che i conti di risparmio sono esclusi dall'ambito d'applicazione di tale direttiva dato che non costituiscono conti di pagamento, a meno che non possano essere utilizzati per eseguire operazioni di pagamento a cadenza giornaliera.
29. In realtà, anche se i conti di risparmio non ricadono, in linea di principio, nella definizione della nozione di «conto di pagamento», tale esclusione non è tuttavia assoluta. Da tale considerando 12 deriva infatti, da un lato, che la semplice denominazione di un conto come «conto di risparmio» non è di per sé sufficiente ad escludere la qualificazione di «conto di pagamento» e, dall'altro, che il criterio determinante ai fini di quest'ultima qualificazione risiede nella capacità di eseguire operazioni di pagamento a cadenza giornaliera a partire da tale conto.
30. Al riguardo, occorre prendere in considerazione l'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva sui conti di pagamento, che prevede che quest'ultima si applichi ai conti di pagamento che consentono ai consumatori di effettuare quanto meno le operazioni che consistono nel versamento di fondi su un conto di pagamento, nei prelievi in contante su un conto di pagamento e nell'eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi.
31. Ne deriva che la possibilità di effettuare a partire da un conto operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi rappresenta un elemento costitutivo della nozione di «conto di pagamento».
32. Un conto a partire dal quale siffatte operazioni di pagamento non possono essere effettuate direttamente ma per l'effettuazione delle quali occorre avvalersi di un conto d'appoggio non può dunque essere considerato «conto di pagamento» ai sensi della direttiva sui conti di pagamento e, quindi, ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento.
33. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre risolvere la questione presentata nel senso che l'articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «conto di pagamento» non rientra il conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate e a partire dal quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente.
Sulle spese
34. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L'articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «conto di pagamento» non rientra il conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate e a partire dal quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente.