Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 8 marzo 2018, n. 27723

Presidente: Mogini - Estensore: De Amicis

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2016 la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di Alfredo B., riqualificando il reato di concussione di cui al capo sub A) ai sensi dell'art. 319-quater c.p. e rideterminando la pena - irrogatagli per tale delitto e per quello di falso materiale in atto pubblico di cui al capo sub B), ad esso avvinto dal nesso della continuazione - in quella di anni due e mesi due di reclusione, con la revoca della pena accessoria e la conferma nel resto della sentenza impugnata.

1.1. I Giudici di merito hanno ritenuto accertati i fatti oggetto della regiudicanda, ponendo in evidenza come l'imputato, in concorso con Francesco D., entrambi Marescialli della Guardia di Finanza, abbiano abusato della loro qualità e dei loro poteri inducendo un imprenditore operante nel veronese, Moreno C., a promettere indebitamente al D. il pagamento di un debito dal C. contratto con Elio P. - cognato del D. -, facendo riferimento ad un esposto, poi rivelatosi falso, dal P. stesso presentato nei suoi confronti ed al contempo rappresentandogli che, in caso contrario, avrebbero attivato dei controlli di polizia tributaria nei confronti della sua società.

2. Avverso la decisione sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata qualificazione giuridica della condotta oggetto del reato di cui al capo sub A), da ritenere invece corrispondente ad una induzione in errore attuata mediante artifici e raggiri - ossia attraverso l'utilizzo di un atto falso allo scopo di ottenere una promessa di pagamento dal privato - semmai rilevanti ai sensi degli artt. 56, 61, n. 9, e 640 c.p. Nel caso di specie, infatti, il privato ha promesso il pagamento perché convinto dal pubblico ufficiale dell'esistenza di un esposto a suo carico, ossia di un pericolo immaginario, dipendente dall'azione di un terzo verso il quale il pubblico ufficiale ha prospettato la possibilità di trovare un rimedio, in cambio della promessa di adempimento.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento, là dove la sentenza impugnata ha individuato, come conseguenza della condotta induttiva, una promessa di adempimento in realtà non esistente, poiché all'incontro tenuto con i due finanzieri il privato si era recato in accordo con la Polizia giudiziaria, così attuando una vera e propria simulazione.

Si evidenzia, al riguardo, che la sentenza impugnata ha sostituito alla promessa simulata una promessa effettiva, creando un risultato di prova inesistente ed attribuendo all'imputato, peraltro, una responsabilità anche in relazione a precedenti e non contestate promesse di adempimento, poiché estranee all'episodio del 19 agosto 2011, con la conseguente violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, oltre all'inosservanza del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 319-quater c.p., per essere stato qualificato come consumato un fatto di reato, al più, rilevante come tentativo.

Le emergenze probatorie, infatti, dimostrano che la partecipazione del C. all'incontro fu diretta da una regia investigativa finalizzata ad acquisire elementi di prova nei confronti del D. e che l'incontro del 19 agosto 2011 fu appositamente controllato e registrato dalla Polizia giudiziaria attraverso un'attività di intercettazione ambientale, con la conseguente ininfluenza, sul piano causale, della condotta induttiva all'imputato contestata, cui fece seguito una promessa di adempimento non effettiva, ma solo simulata, in quanto avvenuta d'intesa con gli organi inquirenti.

Né l'imputazione, peraltro, fa riferimento, nel descrivere la condotta delittuosa, ad ulteriori episodi induttivi ovvero ad eventuali precedenti promesse, effettuate dal C. in data diversa da quella del 19 agosto 2011: gli episodi antecedenti, ossia i colloqui oggetto delle telefonate intercorse con il D., non sono stati mai contestati all'imputato, ma gli sono stati attribuiti solo in sentenza, con la conseguente condanna per la fattispecie consumata, anziché per quella tentata.

2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione con riferimento all'erronea attribuzione del delitto di falso all'imputato, avuto riguardo al fatto che nessun accertamento grafologico è stato compiuto e che il documento contenente l'esposto è stato solo menzionato quale atto in possesso della Guardia di Finanza, ma non esibito dai militari al C., in occasione dell'incontro del 19 agosto 2011.

2.4. Con il quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 114 c.p., tenuto conto del contributo di minima importanza offerto dall'imputato, che è intervenuto quando il rapporto fra il privato ed il pubblico ufficiale era ormai già instaurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Emerge con chiarezza dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, qualificando correttamente, ai sensi dell'art. 319-quater c.p., la condotta delittuosa oggetto del tema d'accusa e, al contempo, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato sulla base di un complesso di risultanze probatorie sia globalmente che analiticamente vagliate in tutte le loro rispettive implicazioni.

Muovendo da siffatti, inequivocamente convergenti, elementi di prova - costituiti dalla testimonianza della segretaria del C., dalle acquisizioni dei tabulati telefonici (che ne confermavano i contatti intercorsi con il Maresciallo D., cognato di Elio P., a sua volta creditore del C.), dalla trascrizione dell'intercettazione ambientale nell'ufficio del C., dall'esito della perquisizione avvenuta presso l'abitazione del D. (ove fu reperito l'esposto, poi rivelatosi falso, firmato dallo stesso P. e controfirmato sia dal B. che dal D.), oltre che dall'esito dell'attività di osservazione direttamente svolta dagli organi investigativi (che a seguito della denuncia del C. avevano modo di notare il sopraggiungere di un'autovettura con a bordo sia il D. che altra persona, successivamente riconosciuta nel Maresciallo B.) - i giudici di merito hanno condiviso la ricostruzione dei fatti operata nella prima decisione, ponendo in rilievo segnatamente: a) che il D. si rivolse inizialmente al C., debitore di suo cognato, con una telefonata in cui, qualificandosi come pubblico ufficiale, gli intimava di eseguire il saldo del debito, prospettandogli, in caso di mancato adempimento, un possibile controllo fiscale; b) che egli lo richiamò in seguito, fissando un incontro per il periodo successivo al rientro dal periodo feriale, cui si recò assieme al collega B. per rendere più credibile ed efficace la sua richiesta; c) che il C., nelle more, si rivolgeva alla Guardia di Finanza denunciando il fatto, con il conseguente avvio delle attività investigative; d) che in occasione dell'incontro previamente concordato i due finanzieri esibirono il tesserino qualificandosi come pubblici ufficiali e dichiarando che esisteva un esposto del P. nei suoi confronti, con la conseguenza che, se il debito non fosse stato da lui onorato, sarebbe stato eseguito un approfondito controllo di polizia tributaria sulla contabilità della società del C.; e) che nel corso di tale incontro, registrato con un sistema di intercettazione ambientale, il C., come già anticipato per telefono, ribadiva che era sua intenzione pagare quanto dovuto, non appena avesse reperito la liquidità necessaria; f) che il falso esposto a firma del creditore del C. - rinvenuto nell'abitazione privata del D. senza che alcuna traccia vi fosse di una sua presa in carico nelle scritture ufficiali della tenenza di Este - recava la firma del P. e, in calce, quelle dei due finanzieri, come se l'atto fosse stato effettivamente presentato e da essi ricevuto presso la tenenza di Este il giorno stesso della sua apparente presentazione da parte del diretto interessato, laddove i due Marescialli risultavano in servizio altrove e non presso la su indicata tenenza.

3. Ciò posto in punto di fatto, deve ritenersi che la decisione impugnata si è uniformata al quadro di principii al riguardo tracciati da questa Suprema Corte (Sez. un., n. 12228 del 24 ottobre 2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 32594 del 14 maggio 2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 50065 del 22 settembre 2015, De Napoli, Rv. 265750; Sez. 6, n. 9429 del 2 marzo 2016, Gaeta, Rv. 267277), secondo cui nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., come modificato dalla predetta legge - della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie in esame.

Le attività relative all'esazione dell'altrui credito, abusivamente poste in essere dai due pubblici ufficiali in assenza di qualsiasi titolo e, addirittura, prospettando l'eventualità di un accertamento fiscale ai danni dell'imprenditore qualora egli non avesse soddisfatto le pretese creditorie della controparte privata - ossia del cognato del D. - configurano uno strumento di pressione non di tipo costrittivo, alla cui accettazione l'indotto ben poteva ragionevolmente ricollegare il vantaggio derivante dalla possibilità di evitare in futuro l'avvio di verifiche fiscali o di ulteriori iniziative da parte della Guardia di Finanza.

4. Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire, nella su citata sentenza delle Sezioni unite n. 12228 del 2014, che sul piano della individuazione dei correlativi elementi differenziali rispetto alla fattispecie di induzione indebita il delitto di truffa si configura qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse (in termini v. Sez. 6, n. 39089 del 21 maggio 2014, Theodoridis, Rv. 260794).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dal ricorrente prospettato nel primo motivo di doglianza, alcun inganno v'è stato alla stregua della ricostruzione dei fatti operata nelle decisioni di merito, poiché la pretesa creditoria il cui adempimento è stato abusivamente sollecitato attraverso le richieste avanzate, dapprima, dal solo D., indi concorsualmente da entrambi i pubblici ufficiali, non era certo immaginaria, ma reale e ben conosciuta dallo stesso privato, così come ben nota gli era la qualifica soggettiva da entrambi rivestita, pur a fronte della esibizione del relativo tesserino: la condotta induttiva, pertanto, non è stata commessa dietro la falsa rappresentazione della doverosità del versamento della somma necessaria per saldare il debito, poiché il privato ne era perfettamente consapevole, tanto che egli stesso ne riconosceva l'esistenza e la sua stessa controparte, ancor prima del reiterato intervento dai finanzieri posto in essere in fasi temporali diverse, gliene aveva telefonicamente sollecitato l'adempimento.

Né il falso esposto utilizzato in occasione dell'incontro avvenuto nell'ufficio del C. aveva altra funzione se non quella di supportare, e vieppiù sostenere in concreto, l'illecita iniziativa dei pubblici ufficiali (appartenenti entrambi alla tenenza di Este e privi di competenza territoriale in provincia di Verona), quasi a volerne "legittimare" in loco un'interferenza delle cui connotazioni di abusività nell'ambito di una controversia esclusivamente di tipo privatistico egli era pienamente consapevole, a seguito delle precedenti richieste telefoniche rivoltegli dal D. Le ragioni sostanziali sottese all'utilizzo del documento in tal guisa predisposto erano, peraltro, dall'imprenditore ben conosciute in tutte le relative e conseguenti implicazioni di ordine logico-fattuale, atteso che l'immutatio veri, come dai giudici di merito puntualmente posto in evidenza, non aveva ad oggetto la realtà dei fatti ivi narrati (nell'esposto si riferivano aspetti già noti della vicenda ed il C. aveva già ammesso, e continuava ad ammettere, l'esistenza del debito nei confronti del P.), quanto il fatto che quel documento fosse stato effettivamente depositato e da essi ricevuto presso la tenenza di Este il giorno stesso della sua apparente presentazione da parte del diretto interessato.

5. Correttamente configurata dai giudici di merito deve altresì ritenersi la responsabilità a titolo concorsuale dell'imputato, che ha rafforzato con la sua presenza - non esclusivamente silente (per avere affermato, in una fase dell'incontro, che gli assegni post-datati possono essere incassati anche attraverso il modello "F24") - la realizzazione della condotta delittuosa già da tempo posta in essere dal coimputato nei confronti del C. Egli, infatti, non solo risulta averne sostenuto in quel frangente l'azione, per avere accompagnato il collega nella sua qualità di Maresciallo della Guardia di Finanza, ma ha contribuito a dare maggior credibilità, in occasione dell'incontro avvenuto nell'ufficio dell'imprenditore, alla prospettata eventualità di un accertamento fiscale, sino ad utilizzare in presenza del soggetto privato un documento falsamente predisposto - sottoscritto sia dal titolare del credito che da entrambi i pubblici ufficiali - e finalizzato a supportare l'intervento della Guardia di Finanza all'interno di una vicenda i cui contorni fattuali erano, e dovevano rimanere, esclusivamente delimitati nell'ambito di un rapporto inter privatos, così avallandone l'apparente contenuto nella prospettiva di agevolare indebitamente il soddisfacimento della pretesa creditoria oggetto delle richieste già inizialmente avanzate dal D.

Pur essendo, il suo contributo causale, limitato ad una fase temporale successiva a quella inizialmente posta in essere dal correo, è pacifico che nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente in relazione con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato. La condotta dall'imputato posta in essere, dunque, non può considerarsi un post factum rispetto alla commissione del reato, ma ha influito sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo al conseguimento degli effetti della condotta induttiva nei confronti dell'extraneus, che dinanzi ai due pubblici ufficiali, in occasione dell'incontro decisivo concordato per ottenere la dazione o la promessa della somma dovuta, ha ulteriormente ribadito la sua intenzione di adempiere non appena avesse reperito la liquidità necessaria, così confermando l'assunzione dell'impegno già manifestato in occasione dei primi contatti intercorsi con il solo D.

5.1. Al riguardo questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale di non adempiere, né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Sez. 6, n. 16154 dell'11 gennaio 2013, Pierri, Rv. 254541; Sez. 6, n. 13047 del 25 febbraio 2013, Piccinno, Rv. 254467).

Non rileva, dunque, l'eventuale riserva mentale del privato al momento di promettere o di consegnare il danaro o l'altra utilità: la promessa, intesa come assunzione di un impegno ad eseguire una prestazione futura nei confronti del suo destinatario, ossia dell'intraneus che dovrà accettarla, vale per il suo significato oggettivo, non rientrando il suo effettivo adempimento fra gli elementi costitutivi del reato.

Correttamente esclusa deve pertanto ritenersi, entro questa prospettiva ermeneutica, la configurabilità del tentativo, avendo i Giudici di merito puntualmente esposto le ragioni giustificative della correlativa opzione decisoria nei passaggi motivazionali ove hanno spiegato che, proprio a seguito delle ripetute pressioni esercitate dai finanzieri e della paventata prospettiva di un controllo fiscale, l'imprenditore ha reiteratamente promesso di provvedere all'adempimento dell'obbligazione, dapprima, telefonicamente, al solo coimputato e poi, di persona, ad entrambi i pubblici ufficiali indebitamente presentatisi nel suo ufficio privato.

5.2. Coerentemente esclusa risulta, dalla motivazione della decisione impugnata, la configurabilità della evocata circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo i Giudici di merito posto in risalto, come dianzi illustrato, le diverse connotazioni modali della rilevanza - non limitata certo a profili marginali o trascurabili - del contributo causale dall'imputato concretamente offerto alla realizzazione del reato.

Al riguardo non è sufficiente, in vero, una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (ex multis v. Sez. 5, n. 21082 del 13 aprile 2004, Terreno, Rv. 229201; Sez. 2, n. 835 del 18 dicembre 2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051): evenienza, quella or ora considerata, che i giudici di merito hanno coerentemente escluso sotto ogni profilo.

5.3. Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi con riguardo alle congrue argomentazioni dai Giudici di merito esposte per delineare in punto di fatto gli elementi costitutivi della ritenuta falsità materiale dell'atto sottoscritto sia dal cognato del D., come autore, che da entrambi i pubblici ufficiali, per averne apparentemente ricevuto la presentazione nel luogo e nel giorno ivi indicati.

Entro tale prospettiva, contrariamente a quanto dal ricorrente dedotto nel correlativo profilo di doglianza, deve ritenersi sorretta da adeguata e logica spiegazione la riferibilità della sottoscrizione ivi apposta alla persona del ricorrente: in virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la dimostrazione dell'autenticità o della falsità di un atto ben può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, sicché la configurabilità del reato può in concreto emergere anche dall'apprezzamento di ulteriori elementi di prova, che i Giudici di merito hanno correttamente individuato, nel caso in esame, collegando il dato obiettivo dell'apposizione della propria firma sull'atto alle connesse circostanze di fatto legate alla sua esibizione al soggetto indotto ed alla relativa, contestuale, illustrazione del suo contenuto in presenza del medesimo e di entrambi i pubblici ufficiali.

6. Non rientra, del resto, nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le su esposte doglianze difensive, in definitiva, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nelle conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a prospettare un'alternativa, e come tale non consentita in questa sede, rivisitazione dei fatti oggetto dei correlativi temi d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio e contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.

7. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 15 giugno 2018.