Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 8 settembre 2018, n. 1565
Presidente: Salamone - Estensore: Sorrentino
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente riassunto innanzi a questo T.A.R. ex art. 11 c.p.a., a seguito di sentenza declinatoria di giurisdizione emessa dal Tribunale ordinario di Crotone (n. 1236 del 9 novembre 2015), [omissis] ha chiesto, previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., la condanna del Comune di San Mauro Marchesato al risarcimento del danno patito per effetto della tardiva trasmissione alla Regione Calabria, da parte dell'amministrazione comunale, della domanda da questi avanzata allo scopo di partecipare all'avviso pubblico "Case accessibili - interventi di eliminazione della barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili - Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013", pubblicato sul BURC n. 25 del 24 giugno 2011.
2. La domanda, tempestivamente trasmessa al Comune (ricevuta il 5 settembre 2011), è stata da quest'ultimo inviata alla Regione Calabria oltre il termine ultimo (8 ottobre 2011) previsto dal cit. avviso, come appreso dal ricorrente "da informazioni assunte direttamente e verbalmente" presso gli uffici regionali, con conseguente esclusione dello stesso dalla possibilità di ottenere le previste provvidenze economiche.
3. Il successivo 30 gennaio 2012 il ricorrente ha sporto denuncia-querela nei confronti del Sindaco del Comune resistente (e altri), procedimento successivamente archiviato dal G.I.P. di Crotone per la ritenuta inconfigurabilità, nel caso in parola, di una responsabilità penale attesa la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.
4. Si è costituito il Comune di San Mauro Marchesato eccependo, in via preliminare, l'irricevibilità del gravame sul rilievo dell'intervenuta decadenza dall'azione risarcitoria, avendo il ricorrente proposto atto di citazione oltre il termine - a pena di decadenza - di 120 giorni di cui all'art. 30, commi 3 e 4, c.p.a. e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
5. All'udienza del 20 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è irricevibile dovendosi condividere, in proposito, l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa del Comune.
6.1. L'art. 30, comma 3, c.p.a. dispone che "la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo [...]"; aggiungendo, al successivo comma 4, che "per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere".
6.2. Orbene, è ben vero che la domanda è stata proposta dapprima dinanzi al giudice ordinario e che la disciplina della cd. translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione. Tuttavia, tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza (T.A.R. Palermo, sez. II, 7 marzo 2017, n. 656; I, 25 agosto 2017, n. 2106; T.A.R. Lazio, III-ter, 7 giugno 2017, n. 6710; T.A.R. Venezia, I, 21 gennaio 2013, n. 80).
6.3. Ciò in considerazione del disposto dell'art. 59, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 11, comma 2, c.p.a., i quali hanno espressamente previsto che, riproposta la domanda al giudice munito di giurisdizione, "restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute".
6.4. Tale norma va interpretata nel senso che la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza (con specifico riferimento all'azione risarcitoria cfr. C.d.S., sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3031, che conferma T.A.R. Napoli, sez. IV, 12 aprile 2012, n. 1354).
6.5. Come espressamente statuito dal Consiglio di Stato, "La c.d. translatio iudicii non può consentire l'elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e l'art. 11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto "ferme" in materia le preclusioni e le decadenze intervenute. Infatti, Il principio della translatio iudicii è stato introdotto dall'art. 59 della l. n. 69/2009 allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo delle incertezze nell'individuazione del giudice fornito di giurisdizione. Detto principio comporta, in buona sostanza, che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere la domanda inizialmente proposta (erroneamente) davanti al giudice civile si finge proposta davanti al giudice amministrativo. Perché si abbia però tale utile effetto occorre che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo" (C.d.S., sez. III, 13 aprile 2012, n. 940).
6.6. Ebbene, nel caso che occupa, il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria innanzi al G.A. risulta abbondantemente decorso già al momento dell'instaurazione del giudizio in sede civile, avvenuta con citazione del 23 settembre 2013.
6.6.1. È lo stesso ricorrente a dichiarare nell'atto introduttivo del presente giudizio che il Comune ha provveduto all'inoltro della domanda alla Regione in data 3 novembre 2011 con ciò ponendo fine al protrarsi della condotta omissiva e inadempiente. Da tale momento, pertanto, decorre il previsto termine di 120 giorni per l'esperimento dell'azione risarcitoria sicché, essendo l'instaurazione del giudizio innanzi al G.O. avvenuta con atto di citazione in data 23 settembre 2013, è palese la decadenza nella quale è incorsa parte ricorrente.
6.6.2. Si consideri poi che la presentazione della denuncia-querela (30 gennaio 2012) da parte del [omissis] costituisce, inequivocabilmente, circostanza idonea a comprovare l'avvenuta conoscenza, da parte sua, del fatto lesivo alla base della spiegata domanda risarcitoria onde, anche per tale via, si giunge alla conclusione della tardività del ricorso innanzi a questo T.A.R. avanzato dall'interessato.
6.6.3. Del resto il ricorso sarebbe tardivo anche qualora si intendesse considerare il dies a quo per l'esperimento dell'azione risarcitoria collegato al più lungo termine di un anno (coincidente con il 7 ottobre 2012) dalla scadenza di quello per provvedere (fissato all'8 ottobre 2011), data a far tempo dalla quale inizia "comunque" (art. 30, comma 4, c.p.a.) a decorrere il termine di 120 giorni di cui al comma 3 c.p.a.
6.8. Né, ritiene il Collegio, sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., istituto di carattere eccezionale che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa (C.d.S., sez. V, 28 luglio 2015, n. 3714; IV, 29 febbraio 2016, n. 820), tenuto conto, (già) al momento della proposizione dell'atto di citazione (settembre 2013), sulla specifica questione, della sostanziale chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
6.9. Affermata l'irricevibilità della domanda risarcitoria per tardività, risulta superfluo vagliarne la fondatezza nel merito, risultandone comunque preclusa la possibilità di accoglimento.
8. Per le suesposte ragioni, che danno conto della tardività del gravame, il ricorso va dichiarato irricevibile.
9. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione e la natura processuale della pronuncia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.