Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 9 marzo 2018, n. 24760
Presidente: Pezzullo - Estensore: Mazzitelli
RITENUTO IN FATTO
1. B. Maria Rosaria, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto, emessa dal Tribunale di Genova in data 18 ottobre 2017, nei confronti della ricorrente, disponendo il giudizio direttissimo. Parte ricorrente allega un vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione agli artt. 380 e 382 c.p.p., con riferimento ad un'errata nozione di quasi flagranza di reato. Dal verbale di arresto emerge che a seguito di una segnalazione telefonica, circa il furto di tubi di rame perpetrato da un uomo e una donna, gli agenti, recatisi sul posto, avevano rinvenuto dei tubi pluviali di rame e un uomo, in possesso di un piede di porco, le cui sembianze erano simili a quelle descritte da coloro che avevano effettuato la segnalazione. Lo sconosciuto, identificato in L. Maurizio, alla presenza degli agenti, aveva ricevuto una telefonata, sul proprio cellulare, da una donna, poi identificata nell'odierna ricorrente, fermata poco dopo nelle vicinanze. Ad avviso della difesa, in questa situazione, non ricorrerebbe la flagranza di reato, essendo avvenuto l'arresto in assenza di un inseguimento, ma solo sulla base di informazioni testimoniali. L'erronea interpretazione di norme procedurali si rifletterebbe, altresì, sull'art. 558 c.p.p., essendo il giudizio direttissimo una conseguenza diretta della convalida dell'arresto. Ad avviso di parte ricorrente, tale giudizio non sarebbe stato validamente instaurato.
2. Il P.G., nella requisitoria, ha rilevato la mancanza dei presupposti per la ravvisabilità di una "quasi flagranza" di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il concetto di "flagranza" e "quasi flagranza" di reato presuppongono che la Polizia Giudiziaria abbia avuto una percezione del fatto ovvero degli elementi indicativi di una commissione del reato "immediatamente prima" dell'intervento degli agenti operanti, ossia quasi nell'immediatezza del fatto-reato (Sez. 2, n. 19948 del 4 aprile 2017 - dep. 26 aprile 2017, P.M. in proc. Rosca, Rv. 27031701).
E ciò in considerazione dell'eccezionalità del potere, riservato agli agenti di P.G., di limitare la libertà personale individuale, in contesti, implicanti, per l'appunto, la certezza o un'altissima probabilità della responsabilità penale del soggetto tratto in arresto.
In mancanza di una constatazione diretta da parte degli agenti, non si può procedere all'arresto in flagranza.
Ed invero, secondo la giurisprudenza, è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. un., n. 39131 del 24 novembre 2015 - dep. 21 settembre 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591).
Nella fattispecie, non sussistevano le predette condizioni, posto che gli indizi di colpevolezza convergevano sull'indagata, odierna ricorrente, solo a seguito dell'assunzione di informazioni nell'immediatezza dei fatti e delle comunicazioni telefoniche intercorse con gli operatori di polizia giudiziaria.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di convalida dell'arresto.
2. Per quanto attiene poi alle restanti censure, si osserva che, pur costituendo il decreto di convalida dell'arresto titolo di legittimità del giudizio direttissimo, tale giudizio non dev'essere dichiarato nullo qualora l'arresto risulti illegale (Sez. 2, n. 1797 del 14 ottobre 1988 - dep. 8 febbraio 1989, Carletti, Rv. 18040101).
E ciò in considerazione della diversità dei presupposti, intercorrenti tra lo stato di detenzione e la citazione in giudizio dell'imputato, i cui effetti rimangono comunque salvi.
3. Si deve, pertanto, procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla convalida dell'arresto eseguito illegittimamente, dichiarandosi inammissibile, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida impugnata perché l'arresto è stato illegittimamente eseguito, dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Depositata il 1° giugno 2018.