Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 27 aprile 2018, n. 23356

Presidente: Di Tomassi - Estensore: Minchella

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3 giugno 2017 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da M. Marco interpretata come volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre appello rispetto alla sentenza emessa in data 19 dicembre 2014 dal Tribunale di Genova. Rilevava il giudice dell'esecuzione che, in effetti, la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia sebbene l'interessato avesse eletto il domicilio in altro luogo: tuttavia, la notifica al difensore di fiducia assicurava la conoscenza del provvedimento poiché sul difensore gravava l'obbligo deontologico di trasmettere gli atti, mentre l'interessato non aveva mai dedotto di non essere venuto a conoscenza della predetta sentenza; parimenti, successivamente alla prima notifica, la notifica al difensore di fiducia doveva considerarsi prevalente su ogni altra.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Stefano Pellegrini, deducendo, con motivo unico, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il travisamento della richiesta e la mancanza di motivazione: sostiene che l'istanza era stata erroneamente interpretata come richiesta rivolta ex art. 175 c.p.p., mentre essa faceva espresso riferimento ad una questione sul titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p., e cioè alla mancata esecutività della sentenza di condanna perché mai legalmente notificata all'interessato; così, travisando lo spirito dell'istanza, il giudice dell'esecuzione aveva motivato sul profilo della divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva del provvedimento, richiamando giurisprudenza non attinente alla fattispecie ed affrontando il solo istituto della restituzione in termini e non anche la problematica della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, la quale era comunque dovuta ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della l. n. 67 del 2014.

3. Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Con memoria difensiva versata in atti il ricorrente ripercorre le ragioni del ricorso e cita giurisprudenza relativa alla fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In primo luogo va notato che l'istanza dell'interessato aveva espressamente fatto riferimento all'art. 670 c.p.p., deducendo una questione relativa al titolo esecutivo (mai legalmente notificato) ed alla mancata esecutività della sentenza di condanna.

In secondo luogo, l'interessato era stato, a suo tempo, ritualmente dichiarato contumace: di conseguenza, in base al disposto dell'art. 15-bis, comma 2, della l. n. 67 del 2014, introdotto dalla l. n. 118 del 2014 in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge dovevano continuare ad applicarsi ai processi in corso nel caso in cui l'imputato fosse stato dichiarato contumace.

Pertanto, al ricorrente doveva essere notificato l'estratto contumaciale della sentenza di condanna.

2. È un dato oggettivo che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna sia stata effettuata con le modalità di cui all'art. 157 comma 8-bis c.p.p., e dunque presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio a tal fine dichiarato dall'imputato. Di tale circostanza, del resto, dà atto espressamente il giudice dell'esecuzione, che tuttavia ha ritenuto sanata la nullità per assenza di concreto pregiudizio del diritto di difesa, in ragione del vincolo fiduciario che lega l'imputato al difensore dallo stesso nominato, nonché in assenza della dimostrazione, da parte dell'interessato, di una mancata conoscenza dell'atto o della perdita di contatto con il difensore.

Il Collegio non condivide questa impostazione e la censura difensiva risulta correttamente veicolata mediante incidente di esecuzione, inteso unicamente ad ottenere la vulnerazione del titolo in base alla rilevata doglianza.

Il tema del rapporto tra l'elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., è stato oggetto della sentenza Sez. un., n. 19602 del 27 marzo 2008, Micciullo, Rv. 239396, che ha affrontato la questione «se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p., possa essere effettuata anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni», e l'ha risolta, affermando che «è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni». Nella sentenza citata, la Corte ha precisato che, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia è di ordine generale a regime intermedio, ed è priva di effetti se non dedotta tempestivamente.

La disposizione contenuta nell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., non può che essere letta nell'ambito dell'articolo che la contiene, nonché della normativa complessiva di cui agli artt. 157 (riguardante le modalità delle notifiche), 161 e seguenti (riguardante i luoghi di notificazione), che - per le notificazioni all'imputato non detenuto - delineano nel codice di rito un doppio binario, rafforzato dall'inizio testuale dell'art. 157 ("salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162").

La notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dall'art. 161, comma 4, soltanto se essa risulti "impossibile" nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello stesso art. 161.

Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell'art. 157 c.p.p.; una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore.

Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio devono essere seguite direttamente le forme dettate da altre disposizioni del codice di rito.

L'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., che non fa alcuna distinzione tra le modalità di modificazione [recte: notificazione - n.d.r.] previste dai commi precedenti, non è infatti applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell'art. 161. Tale disposizione differisce dalla consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, che è invece una modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma del comma 2.

Il diverso ambito di operatività delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis. Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d'ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell'art. 161 (Sez. un., n. 58120 del 22 giugno 2017, Rv. 271771).

La fattispecie di cui all'art. 157, comma 8-bis, si fonda del resto sulla stessa condotta dell'imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio. In tal senso, del resto, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 136 del 2008), nell'affermare la conformità a Costituzione dell'art. 157, comma 8-bis, ha rilevato che «anche l'imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata [...], nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva».

3. Pertanto, nella fattispecie, così come dedotto in ricorso, è ravvisabile una nullità, atteso che la suddetta notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, nonostante l'imputato avesse ritualmente provveduto ad effettuare elezione di domicilio: il provvedimento impugnato, in luogo di esaminare la richiesta avanzata ex art. 670 c.p.p., ha risolto la questione interpretando l'istanza come rivolta ad ottenere l'istituto di cui all'art. 175 c.p.p., così esponendosi a fondata censura.

L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.

Depositata il 24 maggio 2018.