Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 10 maggio 2018, n. 22334
Presidente: Paoloni - Estensore: Bassi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, la decisione emessa dal Parket Centrale Verwerking O.M. di Utrecht (NL) del 28 dicembre 2016, con la quale è stata irrogata nei confronti di Manlio O., quale legale rappresentante della "GDSM Global Distribution Sales & Marketing s.r.l.", la sanzione pecuniaria di 112,00 euro per una violazione al codice della strada.
1.1. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che: 1) in relazione alle violazioni al codice della strada, nella specie per superamento dei limiti di velocità, non vale il principio della doppia incriminazione; 2) non ricorre alcuna delle cause ostative al riconoscimento della sentenza previste dal citato d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37; 3) l'indagato è stato informato della possibilità di opporsi al pagamento della sanzione irrogata con avviso tradotto in inglese, lingua nota al medesimo; 4) il rappresentante legale della GDSM s.r.l. è responsabile in sede civile ed amministrativa della circolazione dei veicoli locati; 5) gli accordi di detta società con la società di noleggio auto - Hertz International Ltd non hanno rilevanza nei rapporti con le Autorità nazionali dei Paesi nei quali avviene la circolazione del veicolo locato.
2. Nel ricorso presentato da Manlio O., quale legale rappresentante e Presidente del C.d.A. della "GDSM Global Distribution Sales & Marketing s.r.l.", con due atti separati dei suoi difensori di fiducia, si chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, e artt. 1, lett. a), e 9, comma 3, decisione quadro 2005/214/GAI, per avere la Corte disposto il riconoscimento della sentenza emessa dall'A.G. olandese, anziché nei confronti della "GDSM Global Distribution Sales & Marketing s.r.l.", nei confronti della persona fisica Manlio O., soggetto diverso da quello sottoposto a procedimento nel Paese richiedente.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2, 9, 10 e 12, comma 1, lett. d), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, e 1, 5 e 7, lett. b), decisione quadro 2005/214/GAI, per avere la Corte stimato erroneamente suscettibili di riconoscimento anche le decisioni applicative di mere sanzioni amministrative - diversamente da quanto disposto dai citati decreto legislativo e decisione quadro -, là dove nella decisione trasmessa dall'Autorità richiedente non è comunque precisato se si tratti di un reato ovvero di un mero illecito amministrativo.
2.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 10, comma 2, d.lgs. 5 febbraio 2016, n. 37, per avere la Corte d'appello omesso di accertare la riconducibilità della violazione posta a base della sentenza di cui è richiesto il riconoscimento ai "reati" di cui all'art. 10 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 12, comma 1, lett. i-1), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, Cons. n. 6), artt. 3, 7, par. 2, lett. g-1), decisione quadro 2005/214/GAI e 6, comma 3, lett. a), CEDU, per avere la Corte riconosciuto la sentenza emessa senza regolare vocatio in iudicium, dal momento che il provvedimento è stato trasmesso dall'Olanda con posta ordinaria semplice - e non con la raccomandata prescritta dal Regolamento CEDU n. 1393/2007 - indirizzata, non al legale rappresentante, ma alla società presso la sede legale, senza alcuna precisazione del destinatario, e non v'è comunque prova dell'effettiva ricezione dell'atto, non rispondendo al vero che l'interessato abbia rinunciato ad essere sentito.
2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, Cons. n. 6), 3, 7, par. 2, lett. g-1), decisione quadro 2005/214/GAI e 6, comma 3, lett. a), CEDU, per avere la Corte riconosciuto una sanzione inflitta con una decisione in lingua straniera (inglese) senza traduzione in italiano, non essendovi prova che O. fosse in grado di comprende l'inglese o l'olandese.
2.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost., 1 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, Cons. n. 6) e 3 decisione quadro 2005/214/GAI, per avere la Corte riconosciuto la sentenza che ha inflitto una sanzione penale nei confronti di una persona diversa dall'autore dell'infrazione al codice della strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.
1.1. Il ricorrente censura la sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano sotto un duplice aspetto: per un verso (con il quarto e quinto motivo), denuncia una serie di errores in procedendo del procedimento che ha portato all'applicazione della sanzione pecuniaria, tali da comportare un vulnus al diritto di difesa (v. sub punti 2.4 e 2.5 del ritenuto in fatto); per altro verso (con i restanti motivi), contesta la legittimità nel merito della decisione, criticando sia la ritenuta sussistenza di un illecito suscettibile di consentire il riconoscimento ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, sia la possibilità di riconoscere la decisione nei confronti di O., in quanto persona fisica diversa dall'autore materiale dell'infrazione (v. sub punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6 del ritenuto in fatto).
2. Giova premettere che, con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI, con la quale gli Stati membri dell'Unione Europea hanno fissato - disciplinandone l'operatività - il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie, quale ulteriore strumento di cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, testualmente "al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate" (v. il Considerando n. 2 della predetta decisione quadro).
2.1. Come si evince dalla lettura del decisione quadro e del decreto n. 37 del 2016 che vi ha dato attuazione, il riconoscimento della decisione straniera - poggiando sul reciproco affidamento fra gli ordinamenti dei Paesi membri - non è subordinato alla condizione che l'ordinamento processuale straniero e quello italiano siano del tutto simili o assimilabili e che la decisione cui sarà data esecuzione in Italia sia stata resa all'esito di un giudizio disciplinato da regole procedurali sovrapponibili a quelle dello Stato membro di esecuzione.
Proprio per prevenire possibili ostacoli di natura processuale derivanti dalle disomogeneità nella previsione delle autorità competenti ad applicare le diverse pene pecuniarie, il legislatore comunitario ha, inoltre, espressamente previsto che possano essere riconosciute le decisioni applicative di sanzioni pecuniarie rese tanto dall'autorità giudiziaria, quanto dall'autorità amministrativa, ed in senso conforme si è orientato il legislatore nazionale nell'art. 2 d.lgs. n. 37 del 2016.
2.2. Secondo la disciplina tracciata dalla legislazione comunitaria e nazionale, ai fini del riconoscimento della decisione straniera, non hanno alcun rilievo eventuali errores in iudicando o in procedendo in ipotesi compiuti nel procedimento celebrato dinanzi all'autorità richiedente, né vizi dell'apparato argomentativo della decisione stessa, salvo si tratti di difetti così radicali che impediscano di effettuare il vaglio del Collegio distrettuale sugli aspetti rilevanti e strumentali al riconoscimento a mente del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, ovvero ricorra uno degli specifici motivi di rifiuto previsti dalla legge.
Per un verso, la decisione quadro prevede che non si faccia luogo al riconoscimento nel caso in cui ricorrano "elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi" (v. Considerando n. 5 alla decisione quadro 2005/214/GAI); che nulla "osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione" (v. Considerando n. 6 della stessa decisione quadro) e che comunque la decisione quadro "non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall'articolo 6 del trattato" (v. art. 3 della stessa decisione quadro e conforme art. 1 d.lgs. n. 37/2016).
2.3. Lo scrutinio della Corte d'appello in sede di riconoscimento non costituisce, pertanto, una sorta di impugnazione "straordinaria" avverso la decisione resa dall'A.G. straniera, ma rappresenta uno strumento strettamente funzionale a dare effettiva, reale esecuzione al provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria reso dall'autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese membro dell'Unione Europea che abbia, appunto, dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, sul presupposto del reciproco affidamento fra gli ordinamenti comunitari. Il sindacato della Corte d'appello deve, dunque, rimanere circoscritto alla verifica degli aspetti rilevanti nella prospettiva - esclusiva - di dare esecuzione a detta sanzione, sia pure con la necessaria osservanza dei diritti e libertà fondamentali salvaguardati dalla Costituzione, dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, richiamati dalla stessa decisione quadro 2005/214/GAI.
2.4. Ne discende che il Collegio distrettuale deve limitarsi a verificare che ricorrano le condizioni per il riconoscimento della decisione straniera previste dall'art. 9 (Condizioni per il riconoscimento) d.lgs. n. 37/2016 e cioè che, da un lato, l'interessato disponga di beni o di un reddito nel territorio dello Stato e ivi risieda, dimori abitualmente o abbia sede legale; dall'altro lato, che sussista la doppia incriminazione (cioè che il fatto sia previsto come reato anche nel Paese richiesto, anche se con diversa struttura costitutiva o denominazione), salvo non si versi in uno dei casi di cui all'art. 10 (Ambito di applicazione) stesso decreto, nei quali se ne può prescindere.
2.5. Come anticipato, la Corte d'appello è inoltre tenuta ad accertare che non ricorra taluna delle ipotesi di rifiuto del riconoscimento contemplate dall'art. 12.
Avendo riguardo ai profili procedurali che qui vengono in rilievo, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 37/2016, il Giudice distrettuale deve rifiutare il riconoscimento qualora, da quanto attestato nel certificato allegato alla decisione da riconoscere, risulti che la persona interessata non sia stata informata del procedimento, non sia stata posta in grado di prendervi parte personalmente o tramite il difensore nonché di azionare gli strumenti di reazione processuale previsti dall'ordinamento del Paese richiedente, dunque di esercitare il diritto di difesa (testualmente: "se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata: 1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero, 2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti: 2.1) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero 2.3) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero 2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; 2.5) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo").
L'art. 12, lett. b), d.lgs. n. 37/2016 prevede un ulteriore motivo di rifiuto di natura processuale nel caso in cui il certificato allegato alla decisione da riconoscere "è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2". Va infatti rilevato che, ai fini del riconoscimento della decisione straniera, l'art. 11 d.lgs. n. 37/2016 prevede che lo Stato richiedente alleghi alla richiesta uno specifico certificato, il quale - oltre a dover essere tradotto in lingua italiana - deve essere completo in ogni sua parte (con indicazione - sintetizzando - della decisione da riconoscere, dell'autorità emittente, dell'illecito oggetto del procedimento, del destinatario nonché dell'osservanza delle disposizioni funzionali a consentire l'esercizio del diritto di difesa) ed essere completato ovvero corretto (qualora la Corte ne chieda il completamento o la correzione) entro il termine fissato ai sensi dell'art. 11, comma 2.
Il comma 2 dello stesso d.lgs. n. 37/2016 dispone, peraltro, che, nel caso in cui le informazioni di cui alle citate lett. b) e i) del comma 1 dell'art. 12 non siano complete, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, la Corte d'appello è comunque tenuta ad acquisire, anche tramite il Ministero della Giustizia, presso l'autorità competente dello Stato di emissione, con comunicazione scritta, le informazioni utili alla decisione.
3. Ricostruita la griglia normativa di riferimento, ritiene la Corte che non vi sia materia per ritenere fondate le doglianze di natura procedurale dedotte dall'O. con il quarto e con il quinto motivo.
3.1. Sotto un primo aspetto, occorre rimarcare come il provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria sia stato disposto nei confronti di Manlio O., non quale persona fisica destinataria del provvedimento, ma soltanto quale legale rappresentante della persona giuridica "GDSM s.r.l.", attinta dalla sanzione medesima.
È invero pacifico che la sanzione pecuniaria de qua si correli ad un'infrazione al codice della strada commessa in Olanda da parte di un dipendente della società "GDSM s.r.l." diverso dall'O., il quale viene nondimeno indicato quale soggetto chiamato a rispondere dell'illecito e, dunque, a farsi carico del pagamento della sanzione pecuniaria conseguente a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 37/2016, in quanto legale rappresentante dell'ente, investito del potere di compiere atti e negozi giuridici in nome e per conto della persona giuridica e, dunque, tenuto ad attivare le procedure per l'adempimento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla persona giuridica rappresentata.
D'altra parte, ai fini del riconoscimento, l'autorità del Paese richiesto non può entrare nel merito della imputazione ad una persona giuridica delle conseguenze sanzionatorie derivanti da infrazioni al codice della strada commesse dal dipendente che viaggi a bordo di un autoveicolo preso a noleggio con contratto business e fatturazione a carico della persona giuridica (come appunto nella specie), dovendo solo verificare - come già sopra chiarito - che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, e non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto.
3.2. Dalle considerazioni che precedono consegue che la regolarità delle notifiche e degli avvisi ai fini della partecipazione al procedimento teso all'applicazione della sanzione pecuniaria deve essere apprezzata, non con riferimento alla persona fisica O., bensì con riguardo alla persona giuridica "GDSM s.r.l." sottoposta a procedimento.
Tanto premesso, mette conto di ribadire che - come chiarito expressis verbis dall'art. 10, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 37/20016 -, la regolarità della vocatio in iudicium e degli avvisi ai fini della partecipazione al procedimento celebrato all'estero e dell'esercizio del diritto ad impugnare deve essere valutata "in base al certificato" allegato.
Regolarità degli avvisi che risulta attestata nel certificato allegato a corredo della richiesta di riconoscimento della decisione de qua (ritualmente redatto in italiano) e rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a muovere censure del tutto generiche, omettendo di documentare l'omessa o l'invalida instaurazione del contraddittorio (v. allegati alla memoria depositata alla Corte d'appello ed al ricorso per cassazione).
3.3. Ad ogni modo, la Corte lombarda ha dato conto - con solido ancoraggio all'incartamento processuale e con considerazioni scevre da illogicità manifesta - del fatto che la società e il legale rappresentante hanno sicuramente ricevuto l'atto di accertamento dell'infrazione emesso dall'Autorità olandese (come del resto ammesso anche nella memoria difensiva) e sono stati informati della possibilità di opporsi alla sanzione irrogata, come risulta dall'avviso tradotto in inglese; lingua che - con motivazione non irragionevole - il Collegio di merito ha stimato nota da parte del legale rappresentante della società, essendo il contratto generale di noleggio delle auto stipulato il 12 giugno 2013 fra la "GDSM s.r.l." e con la "Hertz International Ltd" scritto in inglese e sottoscritto personalmente dall'O.
4. Non colgono nel segno neanche le ulteriori deduzioni concernenti i presupposti per il riconoscimento della decisione olandese.
4.1. In relazione al primo ed all'ultimo motivo di doglianza (sub punti 2.1 e 2.6 del ritenuto in fatto), basti richiamare le considerazioni già sopra svolte in ordine al fatto che, per un verso, il riconoscimento della decisione viene disposto nei confronti di Manlio O. non in quanto persona fisica responsabile della infrazione al codice della strada commessa in Olanda, ma soltanto in quanto legale responsabile della società, che di tale illecito - secondo la legge olandese - deve rispondere; per altro verso, in sede di riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie, non v'è spazio per il sindacato dell'A.G. nazionale circa i criteri di imputazione delle sanzioni pecuniarie vigenti nello Stato richiedente, dovendosi solo verificare che ricorrano tutte le condizioni previste dal legislatore comunitario nella decisione quadro 2005/214/GAI e, quindi, dal legislatore nazionale nel d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37.
5. Sulla scorta di quanto testé rilevato discende l'infondatezza anche del secondo e del terzo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito - sotto diversa declinazione - l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento sul rilievo che, dalla decisione del Parket Centrale Verwerking O.M. di Utrecht e dagli atti trasmessi in allegato, non sarebbe dato di comprendere se si tratti di un reato ovvero di un mero illecito amministrativo (v. punti sub punti 2.2 e 2.3 del ritenuto in fatto).
5.1. Ed invero, la censura del ricorrente poggia su di un assunto all'evidenza erroneo, là dove postula che siano suscettibili di riconoscimento soltanto i provvedimenti relativi a "reati" propriamente detti.
Di contro, come si è già sopra posto in evidenza, l'art. 2 d.lgs. n. 37/2016 consente - in perfetta armonia con le indicazioni del legislatore comunitario - il riconoscimento delle decisioni emesse non soltanto dall'autorità giudiziaria, ma anche dall'autorità amministrativa, e dunque in caso di sanzioni pecuniarie conseguenti non solo da "reato", ma anche da illecito amministrativo.
Costituisce pertanto aspetto del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento sub iudice che la violazione al codice della strada in oggetto costituisca, nell'ordinamento olandese, soltanto una violazione amministrativa anziché un "reato".
5.2. D'altra parte, non è revocabile in dubbio che, a prescindere dalla natura dell'illecito, l'infrazione posta a base della decisione olandese consenta il riconoscimento.
Ed invero, l'art. 10, comma 1, lett. nn), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, prevede espressamente - in conformità all'art. 5 della decisione quadro 2005/214/GAI - che possa disporsi il riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione, e dunque dalla previsione quale reato, in caso di decisione applicativa di una sanzione pecuniaria per una violazione al codice della strada.
Nulla rileva, pertanto, che l'omologa violazione del codice della strada (eccesso di velocità) oggetto della decisione, costituisca in Italia soltanto un illecito amministrativo.
6. Né, infine, può ritenersi di ostacolo al riconoscimento la circostanza che la decisione sia stata resa nei confronti di una persona giuridica, anziché di una persona fisica.
6.1. Non v'è dubbio che, nel nostro ordinamento, la "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche sia soggetta - giusta la disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - a rigorosi presupposti, là dove può derivare soltanto da una rosa tassativa di reati (quelli previsti dagli artt. 24 e seguenti dello stesso decreto) e richiede l'esistenza di specifiche condizioni e criteri di imputazione della responsabilità all'ente (puntualmente definiti dagli artt. 5-7 dello stesso decreto).
Nondimeno, tale disciplina non costituisce impedimento normativo al riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica che sia stata resa dall'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro in conformità alla decisione quadro 2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nell'ambito della cooperazione giudiziaria fra gli Stati dell'Unione Europea.
Come si è già notato, il legislatore comunitario e, di conseguenza, il legislatore nazionale - entrambi intervenuti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - hanno espressamente previsto che possano essere oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative di una sanzione pecuniaria nei confronti di una "persona giuridica". In termini inequivocabili, l'art. 9, comma 3, della decisione quadro dispone che "La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche", di tal che - a maggior ragione - la sanzione può essere eseguita quando l'ordinamento (come appunto il nostro) già preveda detta responsabilità, sia pure formalmente denominata quale "amministrativa" e soggetta a rigorosi criteri di operatività.
Ne discende che il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una società è subordinato alle sole condizioni previste dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, e, dunque, prescinde dai presupposti e dai limiti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Depositata il 18 maggio 2018.