Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-ter
Sentenza 5 luglio 2018, n. 7495

Presidente: Panzironi - Estensore: Dongiovanni

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- con ricorso depositato il 25 novembre 2015, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 15 giugno 2015 con cui è stata rigettata l'istanza per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle "vittime del dovere";

- l'amministrazione si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso;

- all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2018, convocata ai sensi dell'art. 71-bis del c.p.a. (previo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di dubbi in merito alla sussistenza della giurisdizione del g.a. sulla controversia di che trattasi), la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto, in punto di diritto, quanto segue:

a) secondo l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, a far data dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sezioni unite, 16 novembre 2016, n. 23300, questa Sezione, rimeditando la posizione finora espressa in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione esclusiva in materia, deve affermare l'appartenenza della giurisdizione sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in vista del conseguimento dei benefici connessi, al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (così, da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5488; T.A.R. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 63; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 21 agosto 2017, n. 9338);

b) la Suprema Corte di legittimità, più in particolare, ha infatti affermato che: "Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con la amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Come si è visto, la norma di riferimento è la l. n. 266 del 2005, comma 564, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dalla l. n. 466 del 1980, comma 563) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delineando un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti. Come si è sottolineato in dottrina, si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Corte cass., Sez. un., 16 novembre 2016, n. 23300).

Considerato che, l'art. 1, comma 563, l. 23 dicembre 2005, n. 266 ha esteso il concetto di vittime del dovere statuendo che: "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

Ritenuto, dunque, che i principi affermati dal giudice di legittimità debbano applicarsi alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati.

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione in materia al giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere proseguita ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Ravvisati, infine, stante il mutato orientamento giurisprudenziale, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando competente il giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere proseguita ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.