Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 15 febbraio 2018, n. 21061
Presidente: Piccialli - Estensore: Tornesi
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecco definiva il procedimento penale a carico di Aldo R. in ordine al reato di cui all'art. 589-bis c.p. con sentenza emessa il 13 settembre 2017, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., su concorde richiesta delle parti.
1.1. All'imputato era contestato di avere, per colpa generica - consistita in imprudenza, imperizia e negligenza - e per colpa specifica integrata dalla violazione della normativa sulla disciplina della circolazione stradale (in particolare dell'art. 141, comma 4 e 11, cod. strada) cagionato la morte di Maria A. - cl. 1934 - per trauma cranico-encefalico commotivo. In particolare il R., alla guida del proprio veicolo Ford Fusion tg. [omissis], percorrendo la strada statale SP 342 Briantea - tratto di carreggiata rettilinea e a doppio senso, con manto stradale in buone condizioni - non si avvedeva tempestivamente della presenza dell'anziana, intenta ad attraversare la carreggiata a pochi metri da un attraversamento pedonale ed ometteva di frenare tempestivamente, urtandola con la parte anteriore centrale del cofano di detta autovettura.
In La Valletta Brianza il 5 novembre 2016, decesso avvenuto in Merate in pari data.
1.2. La pena concordata veniva così determinata: pena base anni due di reclusione, diminuita, per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. (in ragione del documentato risarcimento ai prossimi congiunti della persona offesa), ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta, per la concessione delle attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, con la diminuente per il rito, a mesi nove di reclusione. Si perveniva, così, alla pena finale di mesi nove di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale di cui all'art. 163 c.p.
Il giudice disponeva ex officio, ai sensi dell'art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, cod. strada, l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, inibendo al predetto il conseguimento di una nuova patente prima del decorso di cinque anni.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Aldo R., a mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 589-bis, comma 7, c.p.
Evidenzia al riguardo che dal capo di imputazione e dalla proposta di patteggiamento concordata con il pubblico ministero risulta, ictu oculi, la sussistenza del concorso di colpa della persona offesa precisando che la distanza della A. dalle strisce pedonali era di circa una decina di metri.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sempre in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti.
2.3. Con il terzo motivo denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, nonostante il fatto sia riconducibile al settimo comma dell'art. 589-bis c.p.
2.4. Con il quarto motivo eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, cod. strada per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. nella parte in cui è prevista la sanzione della revoca della patente di guida anche per la fattispecie attenuata prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p.
3. Il Procuratore Generale in sede in persona del dott. P. Fimiani ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2018 il ricorrente, oltre a ribadire le argomentazioni a sostegno della sua tesi difensiva, eleva un motivo aggiunto di impugnazione, denunciando il vizio di violazione dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, cod. strada in quanto è stata illegittimamente applicata la revoca della patente di guida nonostante che da una lettura organica di detta norma risulti che il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente solo in caso di recidiva reiterata specifica nel quinquiennio mentre nelle altre ipotesi è prevista la sospensione della patente sino a quattro anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Si premette che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio il quale, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'entità e modalità di applicazione della pena purché legale, alla giuridica qualificazione del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, all'applicazione e comparazione delle circostanze.
Ne consegue che le parti non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione ed eventuali divergenze tra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto (cfr. Sez. 5, n. 7445 del 3 ottobre 2013, Rv. 259512).
2.2. Ciò premesso, si osserva che il ricorso mira ad ottenere l'inquadramento giuridico dei fatti nell'art. 589-bis, comma settimo, c.p. nonostante tale ipotesi non sia ictu oculi rilevabile sulla base della imputazione e non possa essere più rimessa in discussione.
2.3. Più in particolare, con riguardo ai primi due motivi di ricorso si evidenzia che, contrariamente alla prospettazione difensiva, dalla formulazione dell'imputazione deve escludersi che sia addebitato alla persona offesa alcun profilo di concorso di colpa.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo ininfluente che l'attraversamento avvenga su dette strisce o nelle vicinanze. Non è infatti possibile determinare aprioristicamente la distanza delle strisce entro la quale la precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro in cui avviene l'attraversamento pedonale (cfr. Sez. 4, n. 47290 del 9 ottobre 2014, Rv. 261073).
2.4. Quanto al terzo motivo si osserva che il giudice ha legittimamente applicato la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, così come novellato dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, che, al quarto periodo, recita: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena».
La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 c.p.p. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto (Cass., Sez. un., n. 8488 del 27 maggio 1998, Rv. 210981, Sez. 4, del 19 ottobre 2016, n. 36079, Sez. 7, del 16 marzo 2017, n. 6195, Sez. 4, n. 52159 del 19 ottobre 2017).
Ed invero la sentenza di patteggiamento, pur sostanziandosi nell'applicazione della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell'applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata dall'art. 222 cod. strada, in ragione della natura amministrativa che le connota.
A ciò deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna (Sez. 4, n. [12208 - n.d.r.] del 9 dicembre 2003, RG. in proc. Augusto, Rv. 227910, Sez. 4, n. 36868 del 14 marzo 2007, Rv. 237231).
Le modifiche apportate dalla l. n. 41/2016 all'art. 222 cod. strada, si inscrivono nell'ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l'altro, ad implementare, nell'ottica di un più accentuato rigorismo, anche la precedente normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. (ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice).
La riforma ha ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p.
È noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente - in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni - i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale.
La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell'art. 589 c.p. che puniva l'omicidio colposo «commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, è stato soppresso dalla riforma (art. 3, lett. c), della l. n. 41/2016.
Sul piano dogmatico tale fattispecie ha natura giuridica autonoma (Sez. 4, n. 29721 del 1° marzo 2017, Rv. 270918). Militano in tal senso la collocazione sistematica che trova spazio in un articolo a sé, inserito subito dopo l'art. 589 c.p., dotato di una rubrica inequivoca, «omicidio stradale», sia l'intitolazione della stessa l. n. 41/2016, relativa all'introduzione dei «reati di omicidio e lesioni personali stradali». È lo stesso legislatore inoltre, nell'art. 590-quater c.p., a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla previsione di cui all'art. 589-bis, comma 1, c.p., allorquando definisce «aggravanti» le sole previsioni contemplate nei commi 2-6 dell'art. 589-bis c.p.
Parallelamente la l. n. 41/2016, in linea con lo spirito repressivo della riforma, ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, l'obbligatorietà della revoca della patente di guida nel caso di omicidio stradale.
Sul punto è stato condivisibilmente affermato (Sez. 4, n. 42346 del 16 maggio 2017, Rv. 270819) che si tratta di una scelta che rientra nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali (Sez. 4, n. 42346 del 16 maggio 2017, Rv. 270819).
Alla stregua di quanto sopra esposto non si ravvisa, nel caso in esame, la prospettata violazione di legge né alcun vizio motivazionale, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità.
2.5. La prospettata questione di legittimità costituzionale articolata nel quarto motivo di ricorso, è inammissibile, a prescindere da ogni altra considerazione, per irrilevanza, non avendo alcuna concreta influenza nel giudizio in esame, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 589, comma 7, c.p.
3. Gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva del ricorrente meritano alcune puntualizzazioni.
L'art. 222 cod. strada è rimasto per il resto invariato, continuando a prevedere l'applicazione della sospensione della patente di guida nel caso di omicidio colposo.
3.1. L'attuale formulazione della disposizione lascia effettivamente aperti alcuni punti interrogativi.
3.2. Secondo un'opzione ermeneutica seguita in dottrina, la previsione di una doppia comminatoria per la medesima violazione sarebbe il risultato di un mero difetto di coordinamento legislativo, agevolmente risolvibile in via interpretativa, propendendo per una interpretatio abrogans del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada, dal momento che gli stessi sembrano riferibili alle medesime ipotesi di reato (introdotte dalla l. 23 marzo 2016, n. 41) sottoposte al regime maggiormente severo del nuovo quarto periodo mediante l'imposizione della misura della revoca.
3.3. Diversamente opinando, si potrebbe ritenere che attualmente la sospensione della patente di guida sia riservata ad ipotesi residuali di omicidio colposo, commesse in violazione delle norme del codice della strada non riconducibili strictu sensu a quelle sulla disciplina della circolazione stradale.
3.4. Naturalmente tale sanzione continua a trovare applicazione per i reati commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa, rispetto ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca.
3.5. Il tema non richiede, tuttavia, in questa sede ulteriori approfondimenti posto che, come già sopra sottolineato, al caso in esame deve necessariamente applicarsi, ratione temporis, la sanzione della revoca della patente di guida, posto che il reato contestato al R. è quello di cui all'art. 589-bis (omicidio stradale) commesso in data 5 novembre 2016.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Depositata l'11 maggio 2018.