Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 25 giugno 2018, n. 925

Presidente: Trizzino - Estensore: Grauso

FATTO E DIRITTO

1. Fattorie Toscane Società Agricola è proprietaria di un ampio fondo rustico ricadente nel territorio dei Comuni di Pontedera e Ponsacco, sul quale insistono una serie di manufatti a uso agricolo di impianto sette-ottocentesco che il piano strutturale di Ponsacco, per quanto di sua competenza, classifica come edifici monumentali.

Nel Comune di Pontedera, la proprietà comprende invece il complesso denominato "Villa Toscanelli Riccardi", vincolato ai sensi della l. n. 1089/1939, composto dalla villa, dai suoi annessi (una chiesetta, granai, cantine e case coloniche) e da un parco monumentale che la ricorrente afferma essere classificato dal P.I.T. regionale come area boscata.

Il descritto compendio confina con due terreni di più modesta estensione, tra loro confinanti, ubicati l'uno in Comune di Ponsacco e l'altro in Comune di Pontedera, di proprietà rispettivamente di Silvano e Paola C. il primo, e del solo Silvano C. il secondo. Tali terreni sono nella disponibilità dell'impresa agricola "Orto Primo", facente capo a Paolo C., il quale nel giugno del 2015 ha chiesto l'approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo avente a oggetto, fra l'altro, la demolizione di alcuni fabbricati fatiscenti che insistono sulla porzione sita nel Comune di Pontedera con contestuale recupero e reimpiego dei relativi volumi per la realizzazione di un'abitazione non agricola nella porzione sita in Comune di Ponsacco. Il piano presentato dal C. prevedeva anche la realizzazione, nella parte ricadente in Comune di Pontedera, di una nuova tettoia in parte derivante dal recupero della superficie di una tettoia preesistente, demolita.

Al procedimento di approvazione del progetto di piano hanno partecipato i due Comuni interessati e la Regione Toscana in sede di conferenza di copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 65/2014. Previo parere favorevole della conferenza, il piano è stato approvato dal Comune di Pontedera con determinazione n. 58 del 2 settembre 2016 e dal Comune di Ponsacco con determinazione n. 492 in pari data; quindi, con permesso di costruire del 9 marzo 2017, attuativo del piano, il Comune di Ponsacco ha assentito i lavori relativi all'edificio residenziale ricadente nel suo territorio.

Le opere, avviate nello stesso mese di marzo 2017, sono state sospese per novanta giorni dal Comune di Ponsacco con provvedimento del 21 aprile 2017.

1.1. I provvedimenti di approvazione del P.A.P.M.A.A. presentato dal signor C. sono stati impugnati dalla società Fattorie Toscane con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella parte in cui prevedono, previa demolizione di volumi fatiscenti, la realizzazione di una nuova tettoia in Comune di Pontedera e la realizzazione di un nuovo edificio a uso residenziale in Comune di Ponsacco.

A seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Ponsacco, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato trasposto dinanzi a questo T.A.R. con atto depositato il 17 ottobre 2017.

1.2. Nel giudizio si sono costituiti i Comuni di Ponsacco e Pontedera, la Regione Toscana e i controinteressati Silvano, Paola e Paolo C.

1.3. Con motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2018, il gravame è stato quindi esteso dalla ricorrente alla sopravvenuta determinazione n. 457 del 24 luglio 2017, mediante la quale il Comune di Ponsacco ha riattivato il permesso di costruire già rilasciato al signor Paolo C. e provvisoriamente sospeso.

1.4. Nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, il collegio ha respinto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente con i motivi aggiunti. La decisione è stata peraltro riformata in appello (C.d.S., sez. IV, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 213).

1.5. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell'8 maggio 2018, preceduta dallo scambio di documenti, memorie difensive e repliche ex art. 73 c.p.a.

2. Il presente giudizio origina dalla trasposizione del ricorso straordinario proposto dalla società Fattorie Toscane avverso le determinazioni con le quali i Comuni di Pontedera e Ponsacco hanno separatamente approvato, per le rispettive attribuzioni, il piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentato dal controinteressato Paolo C., la cui azienda, lo si è visto, si estende a cavallo del confine tra i due Comuni.

La ricorrente, proprietaria dell'ampio fondo rustico confinante con l'azienda agricola C., lamenta che con l'approvazione del P.A.P.M.A.A. siano stati assentiti alcuni interventi di nuova edificazione, e, segnatamente, la realizzazione di una nuova tettoia in Comune di Pontedera e un nuovo fabbricato abitativo in Comune di Ponsacco, il tutto previa demolizione e reimpiego di volumi preesistenti non più utilizzati.

2.1. Il primo gruppo di motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio (rubricati sub A) investe, oltre alle citate determinazioni di approvazione del P.A.P.M.A.A., il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ponsacco per la realizzazione della nuova unità residenziale prevista dal piano approvato.

Fattorie Toscane sostiene, in sintesi, che l'area di proprietà dei controinteressati, sita in Comune di Pontedera e interessata da una parte delle opere assentite dai provvedimenti impugnati, come pure la confinante area di proprietà della ricorrente (quella circostante la Villa Riccardi Toscanelli), risulterebbero vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di aree boscate; con la conseguenza che l'approvazione del P.A.P.M.A.A. avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (primo motivo).

Ancora, l'area di proprietà C. sita nel comune di Pontedera, ove è stata approvata la realizzazione della nuova tettoia previa demolizione dei fabbricati fatiscenti, sarebbe soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. n. 3267/1923. Anche per questo aspetto, l'approvazione dell'intervento avrebbe dovuto essere preceduta dall'assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (secondo motivo).

Infine, l'intervento di nuova costruzione a uso abitativo, autorizzato da entrambi i Comuni interessati mediante l'approvazione del P.A.P.M.A.A.A. e poi dal Comune di Ponsacco con il rilascio del permesso di costruire, ricadrebbe all'interno della fascia di inedificabilità assoluta di cinquanta metri contigua ad area boscata, prevista dall'art. 29 del P.T.C. della Provincia di Pisa (terzo motivo).

2.2. Un secondo gruppo di censure (sub B) investe il piano strutturale e il regolamento urbanistico del Comune di Ponsacco, nella parte in cui non avrebbero recepito la prescrizione dettata dal P.T.C. della Provincia di Pisa, che fa divieto di costruire nella fascia di cinquanta metri contigua alle aree boscate.

Le censure di cui al terzo gruppo (sub C) riguardano, specularmente, gli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera nella parte in cui non qualificano come area boscata l'intero parco circostante la Villa Toscanelli e l'area di proprietà C. sita in quel Comune.

Vi è, infine, un ultimo gruppo di censure (sub D) avverso il parere rilasciato dalla conferenza di copianificazione in seno al procedimento di approvazione del P.A.P.M.A.A. ed il parere pronunciato dalla Provincia di Pisa all'interno della conferenza di copianificazione.

3. Il Comune di Ponsacco e i controinteressati eccepiscono l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame originario per non avere la società ricorrente tempestivamente impugnato anche il provvedimento di riattivazione del permesso di costruire in seguito a sospensione, adottato dallo stesso Comune di Ponsacco con determinazione n. 457 del 24 luglio 2017, e quindi precedente alla notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avvenuta il 2 agosto 2017. La necessità dell'impugnazione discenderebbe dal contenuto non meramente confermativo del provvedimento in questione, che, all'esito di un'istruttoria integralmente rinnovata, avrebbe condotto il Comune a rideterminarsi nel senso dell'assentibilità dell'intervento edificatorio oggetto del P.A.P.M.A.A.A. già approvato.

I motivi aggiunti avverso la determinazione n. 457/2017, proposti dalla ricorrente in corso di causa, sarebbero dunque tardivi. Per di più, la notificazione dei motivi aggiunti sarebbe nulla per violazione dell'art. 25 c.p.a., di modo che, anche a voler ritenere che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza del provvedimento di riattivazione del permesso di costruire solo dal momento della sua produzione in giudizio ad opera delle controparti, i motivi aggiunti sarebbero in ogni caso irricevibili. Anche da ciò deriverebbe l'improcedibilità dell'impugnazione originaria, stante il già eccepito carattere non meramente confermativo del provvedimento sopravvenuto.

3.1. Le eccezioni sono fondate, e possono essere accolte, nei termini in appresso precisati.

3.1.1. La determinazione n. 457/2017 del Comune di Ponsacco dispone la riattivazione del permesso di costruire già rilasciato al controinteressato Paolo C. relativamente alla realizzazione della nuova unità residenziale prevista dal P.A.P.M.A.A. approvato nel settembre 2016. L'efficacia del permesso era stata temporaneamente sospesa in considerazione delle segnalazioni di privati confinanti circa la presunta illegittimità dell'intervento per la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali riguardanti le aree contermini ricadenti nel territorio di Pontedera, nonché delle richieste di accesso agli atti formulate anche da parte del Corpo Forestale dello Stato, parimenti sollecitato dai segnalanti.

La motivazione del provvedimento muove dal contenuto delle segnalazioni, vertenti appunto sulla presenza di un'area boscata a margine del terreno interessato dai lavori di nuova costruzione e sulla conseguente violazione della fascia di rispetto di cinquanta metri di cui all'art. 29 del P.T.C. della Provincia di Pisa; e si snoda innanzitutto attraverso l'analisi della pianificazione multilivello recante la disciplina dell'area in questione (regolamento urbanistico di Pontedera, P.T.C., P.I.T.), per giungere alla prima conclusione secondo cui gli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera e della Provincia di Pisa escluderebbero la presenza di vincoli e la stessa presenza di un'area boscata a margine della proprietà C., trattandosi semmai di area classificata come parco, presumibilmente associata alle pertinenze della Villa Toscanelli.

Il provvedimento prosegue poi nell'esame del P.I.T. raffrontato con la l.r. n. 39/2000 ("legge forestale") e ribadisce l'assenza delle condizioni per poter classificare come area boscata il parco della Villa Toscanelli.

Il Comune di Ponsacco espone di aver ritenuto opportuno, nondimeno, chiedere sul punto il parere dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, la quale, per un verso, ascrive alla categoria dei "giardini" l'area confinante con la proprietà C. interessata dai lavori, salvo indicare le verifiche e i rilievi occorrenti per poter in concreto escludere la classificazione dell'area come boscata.

Tali verifiche, come risulta dallo stesso provvedimento, sono state demandate dal Comune al controinteressato e al tecnico progettista dell'intervento, al dichiarato fine di "determinare l'effettiva natura dell'area alberata a margine del cantiere". L'esito degli approfondimenti è contenuto nella relazione a firma della dottoressa Irene Giannelli, cui il provvedimento rinvia per relationem, riportandone le conclusioni ("... si ritiene che l'area oggetto di nuova edificazione non ricada nel vincolo di inedificabilità di 50 mt dalle aree boscate data l'esclusione dei Parchi e giardini dalla definizione di bosco").

Tanto premesso, è noto che, per stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. L'atto meramente confermativo ricorre ogniqualvolta l'amministrazione si limiti a prendere atto dei contenuti e degli effetti di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; mentre è confermativo in senso proprio - e come tale dotato di autonoma lesività - l'atto, la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento e da una rivalutazione degli interessi in gioco, ovvero degli elementi di fatto e di diritto caratterizzanti la fattispecie considerata (giurisprudenza costante, per tutte da ultimo cfr. C.d.S., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172).

Se così è, la determinazione n. 457/2017 non può certo essere qualificata atto di mera conferma. Essa sottende, lo si è visto, un integrale rinnovo dell'istruttoria focalizzato sugli elementi critici della fattispecie, vale a dire la possibilità o meno di qualificare come boscata l'area di proprietà di Fattorie Toscane confinante con la proprietà C. interessata dai lavori, e l'applicabilità o meno dell'art. 29 del P.T.C. invocato dalla società ricorrente. E poiché il riesame investe l'insieme delle valutazioni urbanistico-paesaggistiche poste a fondamento del rilascio del permesso di costruire e, a monte, dell'approvazione del P.A.P.M.A.A., neppure può dubitarsi del fatto che il provvedimento sopravvenuto abbia sostituito le valutazioni e determinazioni precedenti quanto all'(in)esistenza dell'area boscata asseritamente ostativa all'assentibilità della nuova costruzione da realizzarsi sulla proprietà C.

Sul piano processuale, ne deriva che per questo aspetto l'interesse all'annullamento si trasferisce dai provvedimenti originariamente impugnati al nuovo provvedimento, determinandosi l'improcedibilità dell'impugnazione proposta con la trasposizione del ricorso straordinario (è appena il caso di osservare come gli argomenti di cui alla motivazione della determina n. 457/2017 siano esattamente contrari a quelli utilizzati da Fattorie Toscane a sostegno del primo e del terzo motivo di cui all'atto introduttivo del giudizio. Sulla portata dell'improcedibilità si tornerà comunque infra).

3.1.2. Diviene allora decisiva l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di motivi aggiunti, eseguita a mezzo del servizio postale dalla società ricorrente nei confronti dei controinteressati e del Comune di Ponsacco presso la segreteria del T.A.R. L'eccezione fa leva sul disposto dell'art. 25 c.p.a., come modificato dal d.l. n. 168/2016, in forza del quale alle notificazioni o comunicazioni presso la segreteria dell'ufficio giudiziario potrebbe procedersi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nei soli casi in cui il notificante non possa avvalersi, per causa imputabile al destinatario, della notificazione a mezzo PEC disciplinata dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012.

La ricorrente replica che l'art. 16-sexies cit. non si applicherebbe nel caso in cui la parte si domicili volontariamente presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui la domiciliazione presso la segreteria costituisca il frutto di una libera scelta della parte da quella in cui essa discenda dalla legge. Nel primo caso, la notificazione in segreteria sarebbe valida ed efficace ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, non essendovi alcuna norma che vieti alla parte di domiciliarsi elettivamente presso l'ufficio giudiziario procedente, mentre il novellato art. 25 c.p.a. riguarderebbe il solo caso della domiciliazione ex lege.

La tesi della ricorrente non persuade.

L'art. 25 c.p.a. così dispone:

"1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico".

A sua volta, l'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 stabilisce che "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia".

La relazione illustrativa della l. n. 197/2016, di conversione con modificazioni del d.l. n. 168/2016, chiarisce come l'estensione al processo amministrativo telematico dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, dettato per il processo civile telematico, implichi anche per il PAT la residualità delle notificazioni e comunicazioni presso le segreterie degli uffici giudiziari rispetto a quelle eseguite presso il domicilio digitale, nel senso che la notifica presso la segreteria deve considerarsi ammessa nei soli casi di impossibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario. Del resto, prosegue la relazione, la figura del domiciliatario non ha più "ragion d'essere per i ricorsi che sono sottoposti al regime del PAT, nel quale i depositi sono effettuati telematicamente e, quindi, senza che rilevi il comune dove ha domicilio la parte".

Che la ratio dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 sia quella di imporre, nell'assetto del processo civile telematico, la centralità del domicilio digitale (indirizzo PEC) del difensore trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale è ferma nel sostenere che la prescrizione dettata dalla norma "prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo p.e.c. del difensore ... la norma in esame, dunque, non solo depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma la imporrà pur sempre e necessariamente alla p.e.c. del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il r.d. n. 37 del 1934, art. 82, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite p.e.c. presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l'appunto, di mancata notificazione via p.e.c. per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria" (così Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14914, ma negli stessi termini già Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 30139).

Correlativamente, è stato affermato che in caso di mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente opera solo se il difensore non ha indicato il proprio indirizzo PEC, in violazione dell'art. 125 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22838). E che, una volta ammessa la possibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC ed escluso l'onere dell'avvocato esercente fuori distretto di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, non vi è alcuna giustificazione o base normativa per l'esecuzione della notifica presso la cancelleria (Cass. civ., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 26403).

Il principio della prevalenza del domicilio digitale nel PCT non vale, peraltro, per la sola domiciliazione ex lege, essendo stato precisato - con riferimento alle comunicazioni di cancelleria, evidentemente estensibile alle notificazioni - che le stesse vanno eseguite esclusivamente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della parte senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, sempre salva l'ipotesi in cui l'uso della PEC sia impedito da causa non imputabile al destinatario dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21519).

Il rinvio all'art. 16-sexies operato dall'art. 25 c.p.a. dimostra come anche nel processo amministrativo telematico al domicilio digitale sia riconosciuta una posizione di centralità, com'è confermato, tra l'altro, dall'art. 136 dello stesso c.p.a., che non solo sottintende l'obbligo dei difensori delle parti di munirsi di un indirizzo PEC presso il quale eseguire le comunicazioni di segreteria, ma, ove manchi l'indicazione di detto recapito negli atti processuali, legittima le comunicazioni in via telematica all'indirizzo PEC risultante dall'elenco pubblico formato dall'ordine professionale di appartenenza del difensore (artt. 16-ter del d.l. n. 179/2012 e 7, comma 2, della l. n. 247/2012), senza che costui possa invocare il beneficio dell'errore scusabile a fronte della comunicazione così eseguita (cfr. C.d.S., A.P., ord. 10 dicembre 2014, n. 33).

Nella medesima direzione, l'art. 13 del d.P.C.M. n. 40/2016 ("Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico") stabilisce che le comunicazioni di segreteria sono effettuate per via telematica all'indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici elenchi, e così pure il corrispondente art. 13 delle regole tecniche allegate al medesimo regolamento. E, ai fini di causa, è appena il caso di ricordare che l'art. 43, comma 2, c.p.a. prescrive che la notificazione dei motivi aggiunti alle controparti costituite sia eseguita presso il difensore secondo le stesse modalità previste per le comunicazioni, in virtù del rinvio all'art. 170 c.p.c.

Anche la disciplina del PAT, al pari di quella del PCT, privilegia dunque per le notificazioni e comunicazione da eseguirsi in corso di giudizio l'utilizzo del domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici registri, che costituisce in definitiva il domicilio elettivo ex lege. Conserva invece un ruolo solo residuale il domicilio fisico (sia esso quello elettivo, sia esso, in mancanza, quello coincidente con la segreteria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1034), la cui operatività è circoscritta al caso di inutilizzabilità dell'indirizzo PEC del destinatario e per ragioni imputabili a quest'ultimo.

La conclusione è in linea con il parere dell'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa, reso in data 19 marzo 2018 su richiesta del Segretariato Generale della G.A., nel quale si legge, per quanto qui interessa, "che in pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo ex lege)" e solo "in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un'applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall'art. 82 r.d. 37/1934, nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico (all'atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale) nel Comune ove ha sede detto ufficio (e ciò in attuazione del principio di prossimità tra domicilio eletto e giudice adito)".

3.1.3. Alla luce dei rilievi svolti, deve essere affermata la nullità della notificazione dei motivi aggiunti, che la società ricorrente ha eseguito nei confronti dei controinteressati e del Comune di Ponsacco presso la segreteria del T.A.R., anziché agli indirizzi P.E.C. dei difensori, oltretutto indicati nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

Il gravame avverso la determinazione n. 457/2017, di riattivazione del permesso di costruire, va perciò dichiarato inammissibile, tenuto conto che le prime difese dei destinatari della notificazione nulla risalgono al 27 marzo 2018 (depositi documentali ex art. 73 c.p.a.), quando il termine per impugnare la determinazione predetta era ampiamente decorso e la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a. non poteva più utilmente operare relativamente ai diritti già acquisiti dalle controparti (la ricorrente assume di aver avuto conoscenza del provvedimento il 9 novembre 2017).

L'inammissibilità dei motivi aggiunti comporta che la già rilevata improcedibilità dell'impugnazione originaria si estenda a tutte le censure inizialmente proposte, non soltanto quelle sub A) dirette nei confronti dell'approvazione del P.A.P.M.A.A. C. e del connesso permesso di costruire, ma anche quelle rubricate sub B), C) e D), che si riferiscono ad atti a provvedimenti presupposti (al primo permesso di costruire e ora) alla determinazione n. 457/2017, divenuta inoppugnabile. Né può sostenersi che l'annullamento di quegli atti presupposti sarebbe in grado di produrre l'automatico travolgimento della determinazione n. 457/2017.

3.1.4. L'unico profilo di interesse residuo è ravvisabile con riguardo al secondo motivo sub A) di cui all'atto di trasposizione del ricorso straordinario, inerente la presunta assenza dell'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo idrogeologico gravante sull'area, in Comune di Pontedera, interessata dalla demolizione degli immobili fatiscenti e dalla costruzione della nuova tettoia prevista dal P.A.P.M.A.A. Il tema del vincolo idrogeologico non risulta infatti esaminato dalla determinazione n. 457/2017 e non può dirsi da questa superato.

La censura è tuttavia infondata, atteso che il preventivo rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, se necessario, potrà e dovrà essere richiesto al momento in cui l'intervento di nuova costruzione avrà luogo (allo stato, risultano avviate le sole demolizioni).

4. Per le suesposte ragioni di rito, assorbita ogni altra eccezione, le domande proposte dalla società ricorrente non possono trovare accoglimento.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente.

Per l'effetto, in parte dichiara improcedibile, in parte respinge, l'impugnazione originariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.