Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna
Sentenza 28 marzo 2018, n. 79

Presidente: Fino - Estensore: Chiarenza

MOTIVAZIONE

1. La Procura regionale chiede la condanna del Dr. Marco Giorgi, in qualità di Direttore Generale del Comune di Parma, e del Dr. Federico Pizzarotti, in qualità di Sindaco del medesimo comune, al risarcimento del danno cagionato al Comune di Parma, pari ad Euro 182.373,56 sino alla data dell'invito a dedurre, in relazione alla nomina del Dr. Marco Giorgi a Direttore Generale del Comune, benché lo stesso si trovasse in situazione di inconferibilità dell'incarico ed in assenza dei requisiti di legge.

Il Dr. Giorgi è stato nominato Direttore Generale del Comune di Parma, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, 267, con provvedimento del Sindaco Dr. Pizzarotti del 31 luglio 2015, prot. n. 139650, ad esito del procedimento di selezione delle candidature pervenute in risposta ad un avviso di ricerca pubblicato dall'Ente il 16 giugno 2015.

Secondo la Procura, la nomina sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che dispone, tra l'altro, l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, e degli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, "a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico", con conseguente nullità degli atti di conferimento e del contratto di lavoro stipulato, ai sensi dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 39/2013, e qualificazione di danno delle retribuzioni corrisposte nel corso dello svolgimento dell'incarico.

L'inconferibilità dell'incarico deriverebbe dal fatto che il Dr. Giorgi, fino all'agosto del 2015, è stato Presidente dell'Azienda dei Se[r]vizi alla Persona denominata "Ad Personam" del Comune di Parma, "azienda di diritto pubblico ed ente pubblico economico il cui socio di maggioranza assoluta è il Comune di Parma (titolare di n. 99 quote su 100)" (citazione, pag. 5), nomina effettuata dal Sindaco Pizzarotti con provvedimento in data 21 novembre 2013, prot. n. 213206. La Procura pone in rilievo che il Sindaco era quindi a conoscenza diretta, quando ha nominato il Giorgi Direttore Generale, che lo stesso era Presidente dell'Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma, avendolo egli stesso nominato in entrambe le cariche.

L'Azienda è stata costituita con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 610 del 2 maggio 2007, ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 1, della l.r. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 12, e dell'art. 6 del d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Il Comune di Parma ha quindi il controllo dell'Azienda in esame, di cui Giorgi era Amministratore unico con i compiti gestionali ed operativi previsti dallo statuto, ed esercita su di essa i correlati poteri di indirizzo e di vigilanza, realizzandosi, quindi, la figura del c.d. "controllo analogo", in quanto il Comune influenza "in maniera determinante sia gli obiettivi strategici che le decisioni principali dell'ente in house" (citazione, pag. 7).

L'Azienda dei Servizi alla Persona sarebbe anche un Ente finanziato dal Comune di Parma, come risulta dal bilancio 2014, ove è iscritto un finanziamento di Euro 300.000,00 per spese di funzionamento generale. Il Comune è comunque tenuto alla copertura delle eventuali perdite prodotte all'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della cit. l.r. n. 12/2013.

Per tali ragioni, ad avviso della Procura, il Dr. Giorgi non avrebbe potuto essere nominato Direttore Generale del Comune di Parma, in quanto l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, cit., dispone l'inconferibilità dell'incarico a chi, come lui, nei due anni precedenti abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in "enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico", dizione che comprenderebbe sia gli enti di diritto privato sia gli enti di diritto pubblico, purché finanziati dall'amministrazione conferente, come nella fattispecie in esame.

La Procura imputa la condotta illecita dei convenuti a titolo di dolo, inteso come volontà di non adempiere ai propri obblighi di servizio e di consapevolezza della natura illecita dell'attività realizzata, considerata l'elevata qualificazione e preparazione giuridica di entrambi, che consentiva loro di rendersi agevolmente conto dell'inadempimento dell'obbligo di legge.

In particolare, "Il dolo del Giorgi emerge anche dalla sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica. Quello del Pizzarotti emerge dalla piena conoscenza della situazione di inconferibilità discendente dal fatto di avere egli stesso nominato il Giorgi presidente dell'Azienda dei Servizi alla Persona nel novembre del 2013" (citazione, pag. 13).

Per effetto dell'imputazione dolosa, la Procura attribuisce il danno ad entrambi i convenuti con vincolo di solidarietà nell'obbligo restitutorio in favore del Comune di Parma.

Il danno, che è in rapporto causale con la condotta illecita di entrambi, è costituito dall'intero ammontare dei compensi percepiti dal Giorgi in qualità di Direttore Generale del Comune di Parma dalla data della nomina al febbraio 2017, pari ad Euro 182.373,56, oltre quelli percepiti in seguito fino alla cessazione dall'incarico. Infatti, la giurisprudenza configura quale danno la spesa pubblica per un incarico gravato da incompatibilità, derivante dalla dolosa omessa dichiarazione di tale condizione da parte del percipiente.

2. Il convenuto Giorgi eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda di restituzione dei compensi percepiti, in quanto, al momento in cui ha presentato la propria candidatura dichiarando dolosamente, a detta della Procura, l'inesistenza di cause di inconferibilità, non aveva alcun rapporto di servizio con l'amministrazione, non rinvenibile con la mera partecipazione ad una procedura di selezione pubblica.

Nel merito, il convenuto afferma l'assenza di antigiuridicità della condotta da lui tenuta, in quanto la corretta interpretazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 porta ad escludere che nella condizione in cui versava il Dr. Giorgi all'atto della partecipazione alla procedura fosse operante il regime di inconferibilità dell'incarico, in quanto la norma disciplina esclusivamente i rapporti tra enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione conferente l'incarico e la stessa amministrazione che conferisce l'incarico, mentre l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Parma, di cui lo stesso era amministratore unico, è un ente pubblico non economico, espressamente qualificato tale dall'art. 3, comma 1, della l.r. 26 luglio 2013, n. 12.

Neppure può dirsi che l'Azienda sia un ente finanziato dal Comune di Parma, in quanto l'art. 3, comma 4, della citata l.r. prevede che le amministrazioni che fanno parte dell'assemblea dei soci sono tenute a garantire le eventuali perdite, il che non si traduce automaticamente in un obbligo di finanziamento.

Ne consegue che la dichiarazione resa dal Giorgi era veritiera.

Manca, quindi, oltre l'antigiuridicità della condotta, anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, posto che lo stesso ha reso la dichiarazione in buona fede, come si evince anche dal fatto che il convenuto, sin dalla presentazione della propria candidatura, ha elencato minuziosamente tutti gli incarichi e le attività svolte e che stava svolgendo, con la massima trasparenza. Il che ha consentito all'amministrazione comunale di verificare la sussistenza di eventuali inconferibilità o incompatibilità, pervenendo alla conclusione che non vi fossero impedimenti alla sua nomina a Direttore Generale del Comune, come emerso dall'accurata istruttoria condotta dal dirigente competente.

Neppure è riscontrabile la sussistenza di un danno erariale, in quanto il Giorgi ha sempre svolto correttamente le funzioni affidategli, dalle quali il Comune ha tratto un indubbio vantaggio.

3. Il convenuto Pizzarotti pone in evidenza, in primo luogo, come le domande, i curriculum e le dichiarazioni rese da chi ha partecipato alla procedura di selezione dei candidati a Direttore Generale fossero state attentamente vagliate e valutate dal Servizio Risorse Umane, proprio per verificare se sussistessero ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, anche avvalendosi della consulenza dell'Anci e dell'Avvocatura comunale, che hanno concordemente ritenuto, sulla base delle interpretazioni espresse dall'ANAC, non sussistente alcuna ipotesi di inconferibilità al Dr. Giorgi dell'incarico di Direttore Generale del Comune di Parma, in quanto l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina la diversa ipotesi dei rapporti tra enti privati e amministrazioni pubbliche. L'Azienda per i Servizi alla persona è invece qualificata, sia dalla legge statale (art. 6 del d.lgs. n. 207/2001) sia dalla legge regionale (art. 3 l.r. E.R. n. 12/2013) quale Ente pubblico, quindi estranea alla disciplina dell'art. 4 che, in quanto limitativa dello status delle persone, deve essere interpretata restrittivamente.

La condotta tenuta dal Sindaco non è quindi antigiuridica, in quanto gli atti da lui compiuti non integrano alcuna violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

La sua condotta, inoltre, non sarebbe connotata né da dolo né da colpa grave, considerato che il Sindaco ha affrontato la questione con estrema prudenza e diligenza, chiedendo ausili interpretativi attivati dai funzionari, che hanno scrupolosamente condotto l'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dall'ANCI e dall'Avvocatura comunale, che hanno attentamente valutato la questione tenendo conto degli orientamenti dell'ANAC, della giurisprudenza amministrativa e dei principi espressi dalla Corte dei conti in sede di controllo.

4. In via pregiudiziale, la Sezione ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Giorgi sia infondata.

Le Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in data 9 settembre 2008, n. 22652, infatti, hanno statuito che "l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce tale danno, quale presupposto per un addebito di responsabilità amministrativa, devoluto alla cognizione della giurisdizione contabile, è configurabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, o un rapporto di immedesimazione organica, ma anche quando sia comunque ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 400/2000, 515/2000, 16216/2001, 147/2003, 17078/2003, 4511/2006, 1377/2006, 22513/2006, 4112/2007, 14825/2008; e, specificamente, quanto alla rilevanza anche di un inserimento di mero fatto, le sentenze n. 19661/2003 e 5163/2004)" (pag. 4 e 5).

In attuazione del predetto principio, la giurisdizione contabile è stata riconosciuta anche nei confronti di soggetti la cui condotta illecita è posta in essere nel corso nel procedimento di selezione, proprio al fine di pervenire all'assunzione presso la pubblica amministrazione, per esempio avendo utilizzato un falso diploma di laurea, o dichiarando falsamente il possesso di un titolo di abilitazione professionale di cui in realtà erano sprovvisti (giurisprudenza relativa a medici assunti sulla base di falsi diplomi di laurea prodotti al fine di ottenere l'assunzione).

La giurisprudenza ha anche precisato che non assume rilievo, "al fine di escludere la giurisdizione della Corte dei conti, il fatto che, da un punto di vista strettamente civilistico, in un rapporto di natura convenzionale la mancanza della necessaria abilitazione professionale potrebbe comportare la nullità del contratto (diversamente da quanto ritenuto nell'ambito di rapporti di pubblico impiego tradizionale dalle sentenze da ultimo citate, che hanno prospettato la mera annullabilità del rapporto) e quindi la qualificabilità nell'ambito della ripetizione dell'indebito dell'azione diretta al recupero dei compensi corrisposti per l'attività espletata, se atomisticamente considerata" e che "nel caso in cui il privato si dichiari fraudolentemente in possesso di un'abilitazione professionale di cui sia effettivamente sprovvisto, tale condotta illecita e potenzialmente dannosa può considerarsi alla base di tutto il successivo sviluppo del rapporto e dei pregiudizi conseguenti" (Cass., Sez. un., 9 settembre 2008, n. 22652/2008, cit., pag. 5 e 6; id., 27 maggio 1999, n. 310).

I predetti principi giuridici risultano applicabili anche all'odierna fattispecie, analoga a quelle esaminate dalle citate sentenze, in cui la fattispecie imputata dall'attore al convenuto Giorgi è quella di avere reso la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di inconferibilità dell'incarico, necessaria per l'instaurazione del rapporto di servizio ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, non rispondente al vero, con conseguente nullità dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 29/2013.

5. Nel merito, la Sezione ritiene che l'azione di responsabilità esercitata dalla Procura sia infondata.

Poiché le ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità sono tassative, la condotta, per essere illecita, deve essere posta in violazione di una specifica norma di legge che la preveda, no[r]ma che non può essere interpretata in via analogica (Cass., Sez. 1 civ., 2 febbraio 2016, n. 1949, che, sia pure resa in tema di ineleggibilità ed incompatibilità per la carica di sindaco, ai sensi dell'art. 60 t.u.e.l., espone principi valevoli anche per l'inconferibilità in esame; C.d.S., sez. V, 28 settembre 2016, n. 4009, in relazione all'interpretazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013).

6. L'art. 4 dispone che "1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

La norma disciplina solo i rapporti tra enti privati e amministrazioni pubbliche.

A tale conclusione si perviene sia sulla base dell'interpretazione letterale della norma, sia sulla base della sua interpretazione sistematica.

Dall'analisi del testo si evince che il periodo principale disciplina gli incarichi e le cariche svolte "in enti di diritto privato", ai quali si riferiscono entrambi i periodi successivi coordinati dalla congiunzione disgiuntiva "o" ... "o".

A tale conclusione si perviene anche analizzando il significato dell'art. 4, comma 1, in esame attribuendo alle parole il significato loro proprio come definito dallo stesso d.lgs. n. 39/2013: per inconferibilità si intende "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che ... abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni" (art. 1, comma 2, lett. g); per "enti di diritto privato regolati o finanziati" si intende "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici" (art. 1, comma 2, lett. d).

Anche attribuendo alle parole dell'art. 4, comma 1, il significato normativo proprio indicato nell'artt. 1 del d.lgs. n. 39/2013 l'inconferibilità è riferibile esclusivamente agli enti di diritto privato finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico conferente, e non agli enti pubblici, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l).

Nella fattispecie in esame non è dubbia la natura di ente pubblico non economico dell'APS di Parma, in quanto è definito tale dall'art. 3, comma 1, della l.r. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 12. Pertanto, l'aver prestato le funzioni di amministratore unico presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona non è causa di inconferibilità dell'incarico di Direttore Generale del Comune che è socio di controllo dell'Ente.

A tale interpretazione è stabilmente orientata anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, deputata alla vigilanza sul rispetto delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 (cfr., oltre gli ulteriori provvedimenti citati nelle comparse di risposta, anche, da ultimo, deliberazione ANAC in data 29 novembre 2017, n. 1243: "Ne consegue che, stante la natura di ente pubblico non economico dell'ente di provenienza (Acam) l'incarico non è riconducibile alle ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/13 che postula il passaggio senza soluzione di continuità da un ente di diritto privato finanziato dall'amministrazione e/o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico, ad un incarico pubblico come innanzi indicato").

7. Nella fattispecie oggetto del giudizio non è rinvenibile nemmeno l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Il Dr. Giorgi ha esposto analiticamente nel curriculum gli incarichi svolti, tra cui quello di amministratore unico dell'ASP di Parma (pag. 3), consentendo alle competenti strutture amministrative del Comune, il dirigente del servizio Risorse Umane e il responsabile della prevenzione della corruzione (art. 15 d.lgs. n. 39/2013), di esaminare in modo approfondito se l'incarico fosse conferibile, mediante una accurata verifica della corretta interpretazione dell'art. 4, secondo gli orientamenti espressi sia dall'ANAC sia dalla giurisprudenza, anche con l'ausilio dei pareri espressamente richiesti all'ANCI (doc. 17 e 19) e all'Avvocatura comunale (doc. 18 e 20), che hanno entrambi confermato l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico di Direttore Generale al dr. Giorgi, anche con specifico riferimento all'incarico di amministratore unico dell'ASP di Parma oggetto del presente giudizio.

Il Giorgi, dopo aver indicato gli incarichi svolti, ha quindi rilasciato la dichiarazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (doc. 5 e doc. 9 allegato alla comparsa di risposta) nella convinzione che l'incarico di amministratore unico svolto presso la ASP non configurasse alcuna ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 4, come esposto nel precedente punto della motivazione.

Solo dopo la descritta ed approfondita attività istruttoria svolta, comprovata dai documenti depositati dal convenuto Giorgi (doc. 7, 8, 13, 15, 20 e 21), dai dirigenti competenti, che sono pervenuti alla conclusione che la fattispecie non rientrava tra le ipotesi disciplinate dall'art. 4, il convenuto Pizzarotti ha attribuito l'incarico al Dr. Giorgi. L'accuratezza del procedimento istruttorio espletato sia prima del conferimento dell'incarico sia successivamente, al fine di verificare i titoli dallo stesso prodotti, porta ad escludere anche il dolo o la colpa grave del Sindaco, che ha adottato gli atti solo dopo avere affrontato la complessa problematica con la diligenza richiesta per l'adempimento dei propri obblighi di servizio.

8. In conclusione, il Collegio rigetta la domanda attorea, in quanto infondata.

La Sezione non ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per precludere l'indicazione in sentenza delle generalità del convenuto Giorgi, in quanto l'istanza dallo stesso proposta non reca alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di legittimi motivi che giustificano la misura né i fatti oggetto del giudizio, allo stato degli atti, appaiono lesivi di diritti o della dignità dell'interessato, circostanze neppure enunciate nell'istanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinge la domanda risarcitoria come da motivazione.

Liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) il compenso spettante a ciascuna difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso, che pone a carico del Comune di Parma.

Oneri secondo legge.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.