Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Lazio
Sentenza 10 gennaio 2018, n. 18
Presidente: Maggi - Estensore: Bombino
FATTO
Con ricorso, in riassunzione, depositato il 20 febbraio 2017, la Procura regionale ha chiamato in giudizio i convenuti, come generalizzati in epigrafe, per sentirli condannare al pagamento, in favore del comune di Tarquinia, delle somme pagate a seguito dell'irregolare espletamento di un concorso a due posti di operatore municipale, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia.
Il giudizio originario, instaurato dalla P.R. dinanzi a questa Sezione regionale, è stato definito con sentenza n. 517 del 15 febbraio 2011 dichiarativa della nullità dell'atto di citazione; il gravame interposto dalla Procura è stato accolto con sentenza n. 1204/2016 della Sezione seconda di Appello che ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa al primo giudice per la trattazione nel merito.
Il danno erariale ipotizzato dalla P.R. discende dall'annullamento del concorso a due posti di operatore di polizia municipale per presunte irregolarità compiute dai componenti della commissione giudicatrice denunciate da due partecipanti esclusi (T. e M.) per i quali il vincitore - tale C. - pur essendo incorso in errore aveva riportato, immotivatamente, una votazione più alta rispetto agli altri canditati; la sentenza del TAR n. 4746/2005 è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4411/2006.
Risultano in atti gli atti di messa in mora dei presunti responsabili a firma del Segretario dell'Ente.
Il danno erariale, complessivamente patito dal Comune di Tarquinia, è così composto:
1) compensi per la commissione pari a euro 1.549,38;
2) differenza tra trattamento economico corrisposto al vincitore C. dal 23 dicembre 2004 al 31 ottobre 2007 per euro 8.022,70;
3) competenze economiche arretrate corrisposte al dipendente T. in esecuzione della sentenza del Consiglio di stato, pari ad euro 2.745,17;
4) spese legali per la difesa del Comune dinnanzi al TAR e Consiglio di Stato per euro 1.836,00;
5) spese legali per il giudizio dinnanzi al Tribunale di Civitavecchia adito dal C. per euro 5.361,12,
6) danno da disservizio quantificato in euro 5.000;
7) competenze economiche arretrate spettanti ai due ricorrenti e non liquidate.
Per tale danno la P.R. ha citato in giudizio gli odierni convenuti nella qualità di componenti della Commissione sulla base di quanto già esposto nel ricorso al TAR e negli atti del contenzioso amministrativo in cui è espressamente affermato che "la valutazione da parte della Commissione esaminatrice è pertanto fondata su un presupposto di fatto errato e radicalmente irrazionale, irragionevole, manifestamente illogica e discriminatoria e gravemente scorretta".
I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 2 ottobre 2017, con la quale hanno respinto tutti gli addebiti contestati ribadendo le medesime eccezioni, deduzioni e difese già illustrate nelle memorie depositate nel giudizio di primo grado; nello specifico hanno eccepito la prescrizione dell'azione; l'inesistenza di ogni voce di danno richiesta dal requirente e, in via subordinata, l'inesistenza di dolo o colpa grave, con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza, il pubblico Ministero ha contestato le eccezioni e deduzioni avverse ed insistito per la condanna al risarcimento del danno come richiesto in citazione; il difensore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi.
DIRITTO
In via preliminare i convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione contabile, sul presupposto che la graduatoria è stata pubblicata in data 10 dicembre 2004, mentre l'invito a dedurre è stato notificato a L. in data 24 marzo 2010 (a P. ex art. 140), mentre Pe. non lo avrebbe mai ricevuto (ex art. 140), disconoscendosi all'atto di costituzione in mora effetti interruttivi poiché è stato ricevuto soltanto dal L. in data 14 luglio 2009; la diffida sarebbe generica riguardo alle voci di danno e rimanda ad una futura quantificazione e parcellizzazione di fatto mai avvenuta; i convenuti sono chiamati "in solido con altri otto", non meglio individuati e ciò rende nulla la pretesa.
L'eccezione è infondata in relazione ai profili sotto evidenziati.
Invero l'atto di costituzione in mora ha i requisiti prescritti dall'art. 1219 e 2943 c.c. circa l'individuazione dei soggetti responsabili, la determinazione del danno, gli elementi identificativi del fatto dannoso. Esso risulta notificato agli odierni convenuti e agli altri corresponsabili (non citati in giudizio). Anche l'atto di invito a dedurre della P.R. risulta regolarmente notificato a tutti i convenuti ed è tempestivo, stante la interruzione del termine prescrizionale per effetto dell'atto di costituzione in mora del Comune (2009).
L'eccezione va rigettata.
Merito
Le articolate, chiare e convincenti motivazioni della sentenza 4746/2005 del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di stato con sentenza n. 4411/2006, appaiono risolutive al fine del decidere: l'annullamento della procedura di concorso conferma la mancanza di trasparenza, obiettività e imparzialità di giudizio.
A fronte di tali condivisibili argomentazioni, nonché delle conclusioni orali del pubblico ministero emerge evidente la responsabilità dei convenuti.
Si è innanzi a precise circostanze, sintomatiche, di elevata intensità della volontà colpevole, nel cui contesto si inquadra l'annullamento della procedura concorsuale in questione.
Nel caso di specie, i partecipanti al concorso lamentavano l'ipotesi dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e palese disparità di trattamento poiché il vincitore del concorso, sig. Ivano C. avrebbe sbagliato nella indicazione della norma sanzionatoria da applicare nel caso prospettato nella prova pratica del concorso, consistita nella redazione di un verbale specialistico tipico della funzione da espletare. Tanto più che anche il 5° e il 6° classificato avevano effettuato lo stesso errore ed erano stati valutati con il punteggio di 21/30 contro i 28/30 del C. L'illogicità è altresì manifesta dal momento che al candidato che aveva correttamente risolto il caso prospettato era stato assegnato lo stesso punteggio di 21/30.
Posto che nella specie, ricorre una procedura concorsuale a tutti gli effetti, come affermato nella sentenza del TAR, per cui è irrilevante la differenziazione tra selezione e concorso dedotta dalla difesa, ciò che rileva nella fattispecie, è l'annullamento in sede giurisdizionale degli atti di concorso per manifesta illogicità del più elevato punteggio attribuito al vincitore per la prova, per contrasto tra questo punteggio di eccellenza e l'imprecisa indicazione dello stesso, della disposizione del Codice della strada da applicare al caso prospettato dalla Commissione; per disparità di punteggio attribuito al vincitore e agli esclusi che avevano correttamente individuato la disposizione del Codice da applicare al caso prospettato.
Tali condivisibili affermazioni riassumono le valutazioni delle operazioni effettuate dalla Commissione sia in ordine all'iter logico della procedura de qua, sia sulla attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Consiglio di Stato n. 715/2000). Il Consiglio di Stato ha, infatti, confermato le statuizioni del TAR in ordine alla illogicità del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice in relazione alla prova del sig. C. cui è stato attribuito il punteggio di 28, mentre ai due ricorrenti (nonché agli altri due partecipanti) sono stati assegnati solo punti 21, senza alcuna indicazioni delle ragioni di tale notevole differenza, in assenza della preventiva indicazione dei criteri valutativi.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, il Presidente L. ha confermato, nella nota a sua firma (Prot. n. 3636/05) diretta al Presidente del Consiglio comunale, la correttezza dell'operato della Commissione avendo utilizzato per la valutazione delle prove i criteri stabiliti (ma non esplicitati) nel Bando di gara nel quale era prescritto che le stesse "erano finalizzate all'accertamento del grado di attitudine all'assolvimento delle funzioni della categoria di appartenenza del profilo messo a selezione e tendevano al raggiungimento di una adeguata valutazione della preparazione della capacità del candidato e della sua conoscenza delle problematiche inerenti il lavoro presso il Comune con particolare riferimento alle mansioni richieste per il profilo professionale messo a selezione".
Nel caso di specie, afferma il L. la prova pratica è consistita "nella redazione di un verbale mono-specialistico tipico della funzione da espletare", costituendo la stessa "... solo lo spunto offerto ai candidati senza sottendere alcun vincolo in ordine al percorso che il candidato avesse intrapreso" (la scelta di applicare uno dei commi 8, 9, dell'art. 142 del codice della strada).
Invero, tale affermazione stride con quanto indicato espressamente nella formulazione del quesito per cui l'attribuzione del maggior punteggio dato alla prova viziata non è affatto giustificato né coerente con quanto stabilito nel bando stesso, avendo il concorrente optato per la soluzione errata rispetto al quesito posto; dall'altra l'asserita alternatività della scelta non è stata rispettata emergendo una incongruenza tra l'ipotesi normativa applicata e le relative sanzioni. La Commissione non ha, in ogni caso, adeguatamente motivato il punteggio assegnato a ciascun elaborato evidenziando l'iter logico seguito per la valutazione complessiva dello stesso (identico per tutti i candidati tranne quello assegnato al vincitore).
Non v'è dubbio che le affermazioni del Presidente della Commissione abbiano orientato l'Amministrazione comunale a confermare gli esiti della prova concorsuale già espletata con la nomina dei primi classificati potendo essa, a fronte delle denunce presentate dai consiglieri di minoranza e al palese errore di valutazione della Commissione, eventualmente disporre un rinnovo della prova scritta (come peraltro suggerito dallo stesso legale del Comune avv. Colagrande nel parere del 2 novembre 2006 in sede di esecuzione delle decisioni amministrative).
Tutto ciò dimostra il comportamento gravemente colposo tenuto dai membri della Commissione se si considera che la disamina delle prove si inserisce in un ambito tutelato dai principi fondamentali di buona amministrazione (C.d.S., sez. V, n. 1179/1978), lo scopo essenziale della procedura concorsuale è quello della migliore selezione dei concorrenti, in quanto l'interesse pubblico da perseguire è quello della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso.
Nel caso di specie, dalle errate valutazioni delle prove da parte della Commissione è derivato l'annullamento degli atti della procedura concorsuale e della revoca della nomina del primo classificato.
I danni derivanti consistono, quindi, in spese prive di utilitas così quantificate: euro 1.549, (compensi per la I Commissione), euro 5.277,53 (pari alle differenze economiche corrisposte nel periodo di incarico ai dipendenti C. e T.), per un totale di euro 6.826,53; le spese legali per i giudizi amministrativi e per quelli promossi dai dipendenti del Comune, pure richiesti, risultano solo nella previsione di impegno ma non liquidate nel loro esatto ammontare (all'avv. Colagrande e Papalini).
Tanto in aderenza a quanto asserito dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del danno da risarcire in caso di annullamento di procedura concorsuale per fatto illecito addebitabile ai componenti di commissione esaminatrice (Corte dei conti, sez. giur. Sicilia, n. 156/1992, sez. reg. Abruzzo, n. 72/2016).
Deve essere esclusa, invece la posta relativa al danno da disservizio.
Il Collegio osserva che tale nocumento, che nella prospettazione coincide in minima parte con le contestazioni del pregiudizio economico patito dall'Amministrazione, non è stato provato (Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, n. 123/2012).
Il Collegio ritiene di non applicare il potere riduttivo dell'addebito stante la gravità dei fatti (Corte dei conti, sez. I app., n. 117/2008).
Pertanto, ritenuti configurabili gli elementi per l'affermazione della responsabilità oggetto della domanda, nei limiti descritti e come sostenuto dall'esame complessivo e degli atti e dei documenti di causa, i convenuti debbono essere condannati al pagamento, in favore del Comune di Tarquinia, della somma complessiva di euro 6.826,53, ponendo a carico del L. la somma di euro 3.413,265 tenuto conto del ruolo rivestito e della perseveranza dello stesso nel fornire all'Ente una rappresentazione corretta dei fatti a fronte degli esposti-denuncia seguiti alla conclusione della selezione (2005) circa asserite irregolarità nella attribuzione dei punteggi a ciascuno dei partecipanti; la restante quota di euro 1.706,63 a carico di Pe. e P. in parti eguali.
Tale importo deve ritenersi comprensivo della rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza in considerazione della durata del contenzioso seguito alla conclusione dei lavori della Commissione stessa.
Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva e intera soddisfazione del credito.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ACCOGLIE
la domanda attrice e per l'effetto condanna L. Enzo al risarcimento della somma di euro 3.413,265 (euro tremilaquattrocentotredici/265), Annalisa P. e Giantelemaco Pe., alla somma di euro 1.706,63 (euro millesettecentosei/63), da suddividersi tra essi in parti eguali, senza vincolo di solidarietà, in favore del Comune di Tarquinia, importo da ritenersi comprensivo della rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della sentenza; sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva soddisfazione del credito.
Alla soccombenza seguono le spese del giudizio che si liquidano in euro 502,86 (cinquecentodue/86).