Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige
Trento
Sentenza 19 gennaio 2018, n. 13

Presidente: Vigotti - Estensore: Devigili

FATTO

Con bando di data 18 dicembre 2015 la Provincia autonoma di Trento ha indetto, ex art. 36 del regolamento di attuazione alla l.p. n. 26/1993 approvato con d.P.P. 15 maggio 2012, n. 9-84/Leg., il concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese.

La norma prevede che, nel caso di interventi di particolare rilevanza e complessità, l'amministrazione possa procedere all'esperimento di tale tipologia di concorsi mediante suddivisione della gara in due distinte fasi: la seconda di queste, avente ad oggetto la presentazione e valutazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati in base alle proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il corrispettivo siano previsti nel bando.

Per il concorso in oggetto il bando ha previsto l'assegnazione al vincitore di un premio pari ad Euro 145.000,00 ed ai quattro successivi migliori progetti - ritenuti meritevoli - un rimborso spese pari, per ciascuno, ad Euro 25.000,00, con riserva dell'amministrazione provinciale di assegnare eventualmente al vincitore anche la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare offerto.

All'esito della prima fase, conclusasi con l'abbinamento dei nominativi degli offerenti ai codici alfanumerici da ciascuno degli stessi individuato nella presentazione delle proposte di idee, sono state definitivamente ammesse alla seconda fase le proposte inoltrate da nove concorrenti, e fra queste quelle del raggruppamento arch. Roberto Ravegnani Morosini e dello Studio Tecnico Gruppo Marche, ai quali è stato rivolto l'invito a presentare il progetto preliminare.

La giuria tecnica incaricata ha quindi provveduto a valutare gli elaborati dei singoli progetti, ciascuno contrassegnato da un codice alfanumerico obbligatoriamente diverso da quello indicato nella prima fase, secondo i criteri e i punteggi previsti nel bando (concetto urbanistico e qualità architettonica fino a 25 punti; aspetti funzionali fino a 30 punti; aspetti esecutivi fino a 25 punti; aspetti tecnici ed economici fino a 20 punti) e ad assegnare a ciascun progetto - previa riparametrazione - il punteggio finale (verbale n. 10 di data 3 agosto 2017 e allegati).

Per la parte di interesse nel presente ricorso, l'organo valutativo ha assegnato al progetto preliminare contraddistinto dal codice 10CL6 punti 79, riparametrati a 99,00, ed al progetto contraddistinto dal codice 67ST6 punti 73, riparametrati a 90,86.

Successivamente, in sede di abbinamento dei singoli progetti ai nominativi dei concorrenti contenuti nelle separate buste, nella seduta pubblica del 21 agosto 2017 il Presidente della commissione ha riscontrato che, per quanto riguarda il progetto tecnico inserito nella busta contraddistinta dal codice alfanumerico 10CL6, il plico in cui detta progettazione era inserita e la busta opaca contenente la documentazione amministrativa riportavano il codice 10CL06, nel quale dunque risultava anteposta al numero finale (6) un'ulteriore cifra (0).

Tuttavia, presa lettura delle disposizioni del bando ed esaminato il caso, il Presidente ha ritenuto che l'inserimento di una cifra in più doveva ricondursi ad un mero lapsus calami inidoneo ad identificare l'autore della progettazione e a ledere il principio dell'anonimato, ed ha disposto - richiamando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa - l'apertura delle buste opache contenenti i nominativi dei concorrenti da abbinare ai codici alfanumerici identificativi dei progetti: all'esito è derivato che al progetto identificato dal codice 10CL6 corrispondeva il raggruppamento dell'arch. Roberto Ravegnani Morosini (punti riparametrati: 99,00) e al progetto identificato dal codice 67ST6 (punti riparametrati: 90,86) lo Studio Tecnico Gruppo Marche, collocati - rispettivamente - al primo e al secondo posto della graduatoria finale di merito, con ciò sopravanzando nel punteggio gli altri sette concorrenti.

Ne seguiva la proclamazione del vincitore del concorso a favore del raggruppamento dell'arch. Roberto Ravegnani Morosini.

Con il ricorso in oggetto lo Studio Tecnico Gruppo Marche ha impugnato, previa richiesta di sospensione, i provvedimenti in epigrafe affidando il ricorso ai seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del bando di gara (paragrafi 3.1.1, 3.1.2 ultima parte, 3.1.3 prima parte, 4 e 4.2). Violazione del d.l.s. n. 163/2006 (artt. 46, 107 e 110) e del regolamento di attuazione alla l.p. n. 26/1993 e dei principi generali, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 163, di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, non discriminazione e trasparenza nel procedimento di scelta del concorrente nonché dei principi di cui al d.lgs. n. 50/2016 (artt. 4 e 79).

La Commissione avrebbe dovuto constatare immediatamente l'irregolarità della busta e del plico ed arrestare la propria attività valutativa anziché procedere all'esame degli elaborati tecnici. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal presidente della commissione - peraltro non avallato dai componenti della stessa - nella seduta pubblica del 21 agosto 2017, la anomalia del codice costituirebbe in concreto un segno distintivo tale da consentire l'identificazione del raggruppamento dell'arch. Ravegnani Morosini e da determinarne l'esclusione, viepiù tenuto conto delle norme del bando di gara che, sul punto in questione, prevedono una precisa caratterizzazione e sequenza alfanumerica del codice da adottarsi, nonché dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Sotto altro profilo, la commissione non avrebbe tenuto conto di altri due segni di riconoscimento contenuti nel progetti e nelle relazioni che - secondo quanto dedotto - sarebbero individuabili nella sommità dei fogli, ove risulterebbe stampata una fascia grigia alla cui sinistra sussisterebbe un simbolo ("una sorta di lettera D rossa"), nonché su due pagine dell'elaborato H (capitolato prestazionale impianti), in cui risulterebbe stampigliato il numero seriale del codice identificativo della macchina da cui proviene il documento.

2. Violazione del bando (paragrafo 2.1.2), della l.p. n. 26/1993 (art. 36) e del d.lgs. n. 163/2006 (art. 36).

Dopo aver premesso che la normativa di settore rubricata in titolo consente la partecipazione al concorso dei c.d. Consorzi stabili subordinatamente alla condizione che vengano dichiarati nell'offerta - a pena di esclusione - i singoli consorziati, nella fattispecie in esame il Consorzio stabile Ingenium, associato al raggruppamento dell'arch. Roberto Ravegnani Morosini, avrebbe omesso di indicare i singoli consorziati, non essendo sufficienti, al riguardo, le dichiarazioni rese dall'ing. Steinwandter e dall'ing. Patscheider;

3. Impossibilità e incompatibilità del dott. Alberto Betta; violazione dell'art. 53, comma 16, d.lgs. n. 165/2001.

Il dott. Betta, partecipante al raggruppamento vincitore, avendo ricoperto in precedenza funzioni dirigenziali alla dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, a propria volta destinataria della procedura concorsuale in oggetto, si troverebbe in una posizione di incompatibilità sanzionata dalla dedotta disposizione normativa, con ciò radicandosi un'ulteriore causa di esclusione del raggruppamento dell'arch. Roberto Ravegnani Morosini.

4. Perplessità e incertezza sui soggetti che realmente hanno partecipato alla progettazione per conto del RTI vincitore.

Il motivo di ricorso, come rubricato in titolo, è esposto nei seguenti termini: "Come abbiamo visto dai documenti emerge che Eng Group s.r.l. ha inteso partecipare in proprio al raggruppamento, anche a prescindere dalla sua partecipazione nel consorzio stabile Ingenium. Ciò risulta dalla domanda di partecipazione. Nell'atto diretto ad ANAC tale realtà però non risulta sicché non è chiaro quali sarebbero i soggetti mandanti. L'indeterminatezza sui reali soggetti che si assumono la progettazione appare chiaramente motivo di esclusione in quanto non permette di avere certezza quanto alla imputazione degli atti e delle conseguenti responsabilità".

Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Trento ed il controinteressato raggruppamento contestando la fondatezza delle sopra viste censure: nella propria memoria difensiva recante data 10 ottobre 2017 l'amministrazione provinciale ha rilevato e comprovato l'avvio del procedimento intrapreso per l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento vincitore per la possibile irregolarità della posizione contributiva, ed a seguito di ciò il ricorrente ha soprasseduto alla domanda di sospensione formulata in via incidentale.

Successivamente la Provincia di Trento ha documentato l'intervenuta archiviazione del procedimento di autoannullamento, mentre il raggruppamento dell'arch. Roberto Ravegnani Morosini ha promosso ricorso incidentale, volto a "far accertare il difetto di legittimazione e di interesse" dello Studio Tecnico Marche "a coltivare il ricorso principale".

A sostegno del ricorso incidentale il controinteressato deduce la violazione di legge e la mancata e/o erronea applicazione della lex specialis (paragrafi 2.1.1 e 2.1.4. del bando) e degli artt. 11, comma 6, e 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 136/2006, nonché l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Secondo quanto esposto, lo studio Tecnico Gruppo Marche - nell'ambito della tempestiva e necessaria indicazione dei propri consulenti - non avrebbe coinvolto fin dall'inizio della procedura di gara le figure del medico esperto e del tecnico professionista qualificato LEED-AP, come invece è richiesto dalle richiamate disposizioni del bando in relazione al possesso dei requisiti professionali dei concorrenti.

In particolare, le dichiarazioni rilasciate dal medico e dal professionista LEED, rinvenute negli atti di gara, non corrisponderebbero alla necessità, imposta dall'amministrazione, di assicurare l'effettiva partecipazione dei predetti nell'elaborazione dell'idea progettuale caratterizzante la prima fase del concorso e nella predisposizione del progetto preliminare qualificante la seconda fase, o comunque - atteso il loro tenore - non comproverebbero detta partecipazione.

Sul punto, aggiunge il ricorrente incidentale, con la nota numero 15 di data 14 marzo 2016 la stazione appaltante ha chiarito i termini con cui detta partecipazione sarebbe dovuta avvenire, essendo stata richiesta la sussistenza di idonea modalità contrattuale atta a comprovare la collaborazione diretta dei predetti professionisti nell'attività di progettazione: alla mancata dimostrazione di tale vincolo contrattuale, non riscontrata dall'amministrazione durante lo svolgimento della procedura concorsuale, sarebbe dovuta conseguire, fin dalla prima fase di gara, l'esclusione dello Studio Tecnico Marche.

Quest'ultimo - peraltro - nell'ulteriore prosieguo del giudizio ha depositato, previa rituale notificazione, una "memoria di costituzione sul ricorso incidentale proposto da Gruppo Ravegnani nel ricorso n. 196/2017 nonché per quanto di ragione ricorso incidentale e motivi aggiunti" con cui, oltre a contestare la fondatezza del ricorso incidentale promosso dal raggruppamento vincitore, viene impugnata la nota di chiarimento n. 15 resa dalla stazione appaltante in data 14 marzo 2016.

Assume al riguardo lo Studio Tecnico Marche che la predetta nota sarebbe illegittima in quanto:

a) violerebbe l'art. 2.1.4 del bando di gara ed il principio del divieto di integrazione postuma dello stesso, invero comportando una illegittima modificazione e/o integrazione (e non una mera interpretazione) della lex specialis, con contestuale introduzione di una misura espulsiva non prevista sul punto in questione;

b) sarebbe irragionevole e contraddittoria, quanto meno ultronea, rispetto al contenuto della dichiarazione prescritta dall'art. 2.1.4 del bando, pretendendo introdurre una clausola inutilmente gravatoria a carico del concorrente, lesiva della riservatezza dei documenti contrattuali e dei rapporti professionali con i consulenti esterni, ed infine sproporzionatamente difficoltosa ai fini della partecipazione al concorso.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie difensive e di replica instando per l'accoglimento delle contrapposte posizioni: la difesa della Provincia di Trento ha concluso per il rigetto del ricorso principale, nonché di entrambi i ricorsi incidentali.

Infine, alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2018 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale è infondato.

1.1. In ordine al primo motivo deve osservarsi che per quanto concerne la fase due del concorso, nella quale è previsto che i concorrenti già ammessi devono sviluppare l'idea progettuale presentata nella prima fase a livello di progettazione preliminare, l'art. 4 del bando stabilisce che la partecipazione avverrà in forma anonima e che "deve pertanto essere omessa qualsiasi indicazione che possa compromettere l'anonimato del concorrente, pena l'esclusione dal concorso".

La disposizione della lex specialis, per la parte di interesse, prosegue stabilendo che "i concorrenti dovranno consegnare un plico - riportante il codice alfanumerico necessario per garantire l'anonimato contenente gli elaborati e i documenti di seguito indicati", e che "il codice alfanumerico in formato Arial 48 PT, sarà formato di cinque numeri/lettere così composto in ordine: 2 cifre, 2 lettere, 1 cifra. Tale codice alfanumerico dovrà essere tassativamente diverso da quello indicato in prima fase a pena di esclusione".

Ciò posto, sotto un primo profilo deve rilevarsi che mentre l'eventuale reiterazione - nella seconda fase del concorso - del medesimo codice alfanumerico già utilizzato dai concorrenti nella prima è tale da comportare automaticamente l'esclusione, e ciò in quanto l'abbinamento al nominativo del concorrente dell'idea progettuale inizialmente proposta è già avvenuto (dunque in tal caso la commissione ne conoscerebbe l'identità nella fase successiva della valutazione del progetto preliminare), per quanto riguarda l'utilizzo del (diverso) codice alfanumerico da indicarsi nella seconda fase, pur nel prosieguo della norma previsto in una sequenza di cinque numeri/lettere, la sanzione espulsiva si pone su un piano differente, essendo ricollegata alla presenza di elementi indicativi da ritenersi idonei, sulla scorta di una valutazione-giudizio, a comprometterne l'anonimato.

Occorre, quindi, a legittimare l'esclusione dalla gara in questa seconda fase, una caratteristica nella forma di presentazione del progetto tale da evidenziarne l'autore; tale non è stata ritenuta la discrasia, rilevata nella seduta pubblica del 21 agosto 2017 (prima degli abbinamenti), fra il codice alfanumerico 10CL6 indicato dal concorrente nella busta dei propri elaborati progettuali, e quello (10CLO6) stampigliato sul plico e sulla busta della documentazione amministrativa, e questa considerazione del Presidente della commissione aggiudicatrice appare condivisibile.

In effetti l'anteposizione al quinto carattere del codice alfanumerico di una cifra in più (0), in base ad un ragionevole, e nel caso di specie motivato, giudizio può essere ricondotto ad un mero lapsus calami in cui è incorso il concorrente, e non ad un segno idoneo a consentirne, tanto meno intenzionalmente, l'identificazione e conseguentemente a ledere l'esigenza dell'anonimato fissata nel bando ed il corrispondente principio valevole per le pubbliche procedure selettive, tanto più alla luce della circostanza che il codice era di libera scelta del concorrente: l'alterazione del codice rappresenta quindi un mezzo del tutto ultroneo rispetto al fine dell'aggiramento dell'anonimato, essendo a ciò sufficiente la semplice comunicazione della scelta.

Vale, sul punto, richiamare il prevalente insegnamento giurisprudenziale ispirato a criteri sostanzialistici, al quale questo Tribunale aderisce in relazione alla peculiarità del caso in esame, secondo cui nell'ambito dei concorsi pubblici, i cui principi sono applicabili a tutte le procedure di tipo concorsuale, gli elementi dai quali eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato consistono nell'univoca idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione nonché nell'inequivoca intenzione del concorrente di farsi riconoscere (cfr. C.d.S., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; id., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5220; Tar Marche, sez. I, 31 luglio 2017, n. 628; Tar Sardegna, sez. I, 15 febbraio 2016, n. 129; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 24 dicembre 2013, n. 2962), presupposti questi congiuntamente necessari per legittimare l'esclusione del soggetto interessato ma che - nella fattispecie in esame - non sono oggettivamente rinvenibili, dovendosi altresì escludere, in forza del predetto insegnamento, ogni ipotesi di nullità delle clausole inserite nel bando del concorso in esame (art. 4, 4.1. e 4.2) a tutela dell'anonimato.

Né, in senso opposto, appare significativo quanto ulteriormente dedotto dal ricorrente principale in merito alla presenza di altri asseriti "contrassegni", quali la "sorta di lettera D rossa" negli elaborati descrittivi e lo stampiglio del "numero seriale della stampante" su due pagine dell'elaborato H (Capitolato prestazione impianti): quanto al primo di questi è lo stesso ricorrente a riconoscere che si tratta di un (mero) ricalco dello sviluppo planimetrico del progetto, quanto al secondo - non meglio individuato dal deducente - la documentazione in atti non ne consente l'apprezzamento.

1.2. Passando all'esame del secondo motivo con cui Studio Tecnico Gruppo Marche lamenta, da parte del consorzio stabile Ingenium associato al raggruppamento vincitore, l'omessa indicazione dei singoli consorziati, deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto con detta censura - nella domanda di partecipazione al concorso presentata dalla controinteressata l'ing. Luca Steinwandter ha dichiarato la propria qualità di presidente e legale rappresentante di Ingenium e di amministratore della società Eng Group s.r.l. consorziata di Ingenium, ed analoga è stata la dichiarazione dell'ing. Ronald Patscheider, amministratore e legale rappresentante di Ingenium oltre che amministratore della società Ingegneri Patscheider & Partner s.r.l., consorziata ad Ingenium (doc. 5 e 6 fasc. ricorrente): non sussiste dunque l'invocata violazione delle disposizioni rubricate nel titolo del motivo in esame, posto che nelle predette dichiarazione appaiono chiaramente ed indubbiamente individuate le società consorziate per le quali l'associato Consorzio stabile Ingenium ha concorso.

1.3. Il terzo motivo è infondato, avendo l'amministrazione provinciale efficacemente dimostrato (doc. 24 fasc. Provincia) che il dott. Alberto Betta ha cessato ogni rapporto dirigenziale e di collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento a far data dal 1° aprile 2011, intercorrendo dunque da tale data un lasso di tempo superiore al triennio rispetto al momento di indizione del concorso per cui è causa (18 dicembre 2015), e dunque non sussistendo il divieto di partecipazione posto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

1.4. Il quarto motivo, considerato che il tenore con cui è stato dedotto lo rende meramente reiterativo della seconda censura, va assorbito nel rigetto della stessa, mentre si rivelerebbe inammissibile ove il ricorrente avesse inteso svolgere un'ulteriore e diversa censura, attesa l'assoluta genericità e perplessità che lo contraddistingue.

2. In forza delle suesposte ragioni l'intero ricorso principale va respinto unitamente alle domande di carattere risarcitorio nello stesso formulate sul presupposto della fondatezza dello stesso.

3. Il ricorso incidentale promosso dalla controinteressata vincitrice del concorso all'espresso fine di paralizzare il ricorso principale nella (contestata) ipotesi che quest'ultimo fosse fondato, è improcedibile per carenza di interesse, in dipendenza della reiezione del ricorso principale, non essendo ravvisabile nella fattispecie neppure un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, invero non richiesta dalle parti, considerato il consistente numero dei (residui) concorrenti, estranei al presente giudizio e senza contestazione inseriti nella definitiva graduatoria di merito in posizione sottostante a quella ricoperta dalle odierne parti litiganti, e quindi, in ipotesi, potenziali aggiudicatari in caso di estromissione dell'attuale aggiudicataria.

4. Ne consegue che anche l'ulteriore ricorso incidentale, da interpretarsi quale atto per motivi aggiunti, proposto dallo Studio Tecnico Gruppo Marche avverso la nota di chiarimento di data 14 marzo 2016, è privo del necessario interesse, essendo espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata e va dunque, a propria volta, dichiarato improcedibile.

5. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio, considerata la peculiarità della fattispecie esaminata e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in applicazione del principio dell'anonimato nelle procedure pubbliche.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe respinge il ricorso principale dello Studio Tecnico Gruppo Marche e dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale del raggruppamento arch. Roberto Ravegnani Morosini ed i successivi motivi aggiunti proposti da Studio Tecnico Gruppo Marche.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.