Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 30 novembre 2017, n. 336
Presidente: Ippolito - Estensore: Criscuolo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. S. Remigio propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2014 dal Tribunale di Pescara, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di evasione e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. per essere stata ritenuta abituale la condotta in ragione del precedente specifico, ma in assenza di elementi oggettivi emersi nel corso del giudizio.
Deduce l'erroneità dell'argomento della Corte di appello, in quanto è stato ritenuto ostativo un precedente per evasione, in realtà commesso il 7 maggio 2012 ossia in epoca successiva al reato per cui si procede, mentre la non abitualità del comportamento va riferita al momento della commissione del reato ed alla condotta sino ad allora posta in essere; censura, inoltre, la mancanza di motivazione sulla gravità della condotta.
2. Il ricorso è fondato.
La valutazione della Corte di appello è errata, in quanto il giudizio negativo è ancorato ad un elemento successivo al fatto ed estraneo al processo in corso.
È pacifico che la tenuità del fatto non possa essere riconosciuta in presenza di reati abituali o di reiterazione della condotta tipica del reato, non ostandovi neppure la continuazione tra i reati oggetto di accertamento, ma solo l'abitualità nel comportamento.
È stato precisato che ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 4 maggio 2017, Garbocci, Rv. 270107).
L'orientamento segue il principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 26659101, secondo il quale occorre ritenere che le precedenti condanne configurino l'abitualità del comportamento, che esclude l'applicazione del nuovo istituto qualora la condizione ostativa possa essere individuata nella reiterazione di condotte della medesima indole in senso sostanziale per come delineata dall'art. 101 c.p.
Nel caso in esame, pur risultando l'imputato gravato da altri precedenti, è stato ritenuto ostativo un reato della stessa specie, ma pacificamente commesso in epoca successiva al fatto giudicato, erroneamente considerato quale precedente specifico anche nella determinazione della pena.
Non essendo immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Depositata il 9 gennaio 2018.