Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 4 dicembre 2017, n. 28956

Presidente: Petitti - Estensore: Giusti

FATTI DI CAUSA

1. Maria Giovanna D.R., con ricorso depositato in data 23 febbraio 2011, ha chiesto la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'equa riparazione, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al TAR della Campania il 29 luglio 1999 ed ancora pendente, avente ad oggetto il diritto al trattamento economico per il servizio pre-ruolo.

La Corte d'appello di Roma, con decreto in data 2 dicembre 2014, ha respinto il ricorso e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

La Corte territoriale - richiamato il disposto dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 - ha rilevato che nel giudizio presupposto l'istanza di prelievo risulta presentata solo in data 25 maggio 2009.

Tanto premesso, la Corte d'appello ha ritenuto la domanda procedibile esclusivamente per il periodo successivo al 25 maggio 2009 e ha rilevato che, da questa data sino a quella di deposito del ricorso, il giudizio presupposto si è protratto per meno di due anni, ovvero per un periodo decisamente inferiore a quello (di tre anni) stimato di durata ragionevole.

2. Per la cassazione del decreto della Corte d'appello Maria Giovanna D.R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 maggio 2015, sulla base di tre motivi.

L'intimato Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010) si lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che la modifica del citato art. 54, comma 2, è entrata in vigore il 16 settembre 2010 e che nel giudizio presupposto l'istanza di prelievo era stata presentata anteriormente, il 25 maggio 2009. Applicando l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere l'equa riparazione con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del procedimento amministrativo (29 luglio 1999) fino alla definizione dello stesso, avvenuta con sentenza depositata il 7 dicembre 2011. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2010 è entrata in vigore il 16 settembre 2010 e non poteva quindi applicarsi a un giudizio presupposto nel quale era stata presentata l'istanza di prelievo.

Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 delle preleggi) la ricorrente censura che la Corte d'appello abbia applicato retroattivamente la nuova disciplina dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 1998 ad un procedimento (quello presupposto) nel quale era già sta presentata istanza di prelievo.

Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono fondati.

Il fatto che ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti - come nel caso in esame - alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3740), non significa che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l'istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre una volta proposta l'istanza, la domanda stessa è proponibile senz'alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l'istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, ossia dalla durata eccedente, dal patema d'animo connesso e dall'inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall'art. 2, comma 2-quinquies, della l. n. 89 del 2001 (Cass., Sez. VI-2, 1° luglio 2016, n. 13554).

In altri termini, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo, anche quando condiziona ratione temporis la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all'intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (Cass., Sez. VI-2, 27 gennaio 2017, n. 2172).

3. Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale principio di diritto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.